Sentenza n. 787/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3870/2023, emessa e pubblicata l’08.06.2023, dal Tribunale di Napoli - sez. Lavoro, all’esito del procedimento iscritto al n. 21096/2021 R.G., passata in giudicato l’08.12.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3870/2023, che aveva accertato il suo diritto al trattamento stipendiale corrispondente a quello spettante in caso di inquadramento a tempo indeterminato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria se eccedente. Le differenze, relative al periodo dall'1 settembre 2013 al 31 agosto 2016, erano quantificate in euro 1.956,94. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, il ricorrente ha chiesto l'attuazione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, produceva nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, imponendole di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha considerato validamente notificata la sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non dimostrata alcuna esecuzione, anche perché il Ministero si era costituito solo formalmente. Ha ordinato al Ministero di pagare euro 1.956,94 oltre agli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria in quanto il credito è stato qualificato come debito di valuta e non di valore. Il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, disponendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza, una volta rimasta ineseguita la pronuncia.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme produce nei confronti dell'amministrazione un immediato obbligo conformativo-ordinatorio, azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza sia stata validamente notificata all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti contro la pubblica amministrazione e non risulti adempiuto il comando giudiziale.
- Nell'ottemperanza a una condanna pecuniaria derivante da un rapporto retributivo, il giudice può ordinare il pagamento del capitale e degli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria quando il credito abbia natura di debito di valuta e non di valore.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con insediamento su istanza del creditore e facoltà di delega secondo quanto stabilito dal giudice.
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