Corte di giustizia, Sentenza C-677/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2020. — SC Valoris SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea e Administraţia Fondului pentru Mediu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione – Principi di equivalenza e di effettività – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali tributi – Mancanza di un termine analogo per il rimborso di somme incassate da tale Stato membro in violazione del diritto nazionale. — Causa C-677/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con i principi di leale cooperazione, effettività ed equivalenza di un termine rumeno di circa un anno per chiedere il rimborso di tasse automobilistiche dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione. Ha ritenuto che tale termine non contrasti con l’effettività, se decorre dall’entrata in vigore della normativa riparatoria, ma contrasti con l’equivalenza se, per rimborsi analoghi fondati sul diritto interno, il sistema nazionale prevede un termine più favorevole di cinque anni. La risposta valorizza il confronto tra rimedi equivalenti e la necessità che il regime processuale non sia meno favorevole per i diritti derivanti dal diritto UE.
Termine di decadenza di circa un anno per chiedere il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione del diritto UE: compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza
La questione giuridica
Se i principi di leale cooperazione, equivalenza ed effettività ostino a una normativa nazionale che, per il rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, preveda un termine di decadenza di circa un anno decorrente dall’entrata in vigore della legge riparatoria, quando per analoghe domande di rimborso fondate su violazione del diritto interno non sia previsto un termine analogo.
Principio di diritto
In materia di rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione, uno Stato membro può prevedere un termine di decadenza di circa un anno, decorrente dall’entrata in vigore della normativa che ripara la violazione, senza violare il principio di effettività, purché il termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso; invece viola il principio di equivalenza una disciplina che riservi a tali rimborsi un termine molto più breve di quello applicabile a domande analoghe di rimborso fondate su violazioni del diritto interno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 110 TFUE
- OUG n. 9/2013
- OUG n. 52/2017
- Legge n. 207/2015 (codice di procedura tributaria)
- Articolo 168 della legge n. 207/2015
- Articolo 219 della legge n. 207/2015
Termine di decadenza per il rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Vâlcea (Romania) in materia di rimborso di una tassa automobilistica riscossa in violazione del diritto dell’Unione. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità di un termine nazionale di decadenza di circa un anno con i principi di leale cooperazione, effettività ed equivalenza.
Fatti e procedimento principale
SC Valoris SRL aveva pagato nel 2014 il bollo ambientale per l’immatricolazione in Romania di un autoveicolo usato proveniente dai Paesi Bassi. Dopo che la Corte aveva già dichiarato incompatibili con l’articolo 110 TFUE varie tasse rumene sull’inquinamento applicabili agli autoveicoli, la Romania ha adottato l’OUG n. 52/2017 per disciplinarne il rimborso.
L’articolo 1, paragrafo 2, di tale decreto ha previsto che le domande di rimborso dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2018, cioè in un termine di circa un anno decorrente dall’entrata in vigore dell’atto. La domanda presentata da Valoris il 6 dicembre 2018 è stata respinta come tardiva, e la società ha impugnato il diniego davanti al giudice del rinvio.
Normativa nazionale rilevante
Il quadro interno richiamato dalla Corte comprendeva:
- l’OUG n. 9/2013, che istituiva il bollo ambientale per autoveicoli;
- l’OUG n. 52/2017, che disciplinava il rimborso delle tasse automobilistiche dichiarate incompatibili con il diritto UE;
- la legge n. 207/2015, codice di procedura tributaria, il cui articolo 168 prevede il rimborso di qualsiasi importo indebitamente pagato o ricevuto su richiesta del contribuente;
- l’articolo 219 del medesimo codice, che stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per il rimborso dei crediti tributari.
Questioni pregiudiziali
Il giudice rumeno chiedeva in sostanza se:
- il principio di effettività, combinato con la leale cooperazione, osti a un termine di circa un anno per rimborsi di tributi incompatibili con il diritto UE, quando il termine decorre dall’entrata in vigore della normativa riparatoria;
- il principio di equivalenza, combinato con la leale cooperazione, osti a una disciplina che riservi tale termine breve ai soli rimborsi fondati sul diritto dell’Unione, lasciando invece operare per le domande analoghe basate sul diritto interno il termine generale di cinque anni.
Ragionamento della Corte sul principio di effettività
La Corte ricorda che, in assenza di disciplina UE sul rimborso dei tributi indebitamente riscossi, spetta agli Stati membri fissare le modalità procedurali, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. In particolare, la fissazione di termini di decadenza o prescrizione è ammessa se non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che un termine di circa un anno non è di per sé irragionevole, soprattutto se decorre dall’entrata in vigore della normativa che intende rimediare alla violazione. Perciò conclude che il principio di effettività, combinato con la leale cooperazione, non osta a una simile disciplina.
Ragionamento della Corte sul principio di equivalenza
Quanto all’equivalenza, la Corte verifica il raffronto tra le domande di rimborso fondate sulla violazione del diritto dell’Unione e quelle analoghe basate sulla violazione del diritto nazionale. Il giudice del rinvio evidenziava che l’articolo 219 del codice di procedura tributaria prevede un termine di cinque anni, assai più favorevole del termine speciale di un anno introdotto dall’OUG n. 52/2017.
La Corte rileva che, se le domande sono effettivamente analoghe per oggetto e causa, un regime che riservi ai soli rimborsi UE un termine molto più breve è meno favorevole e quindi contrario all’equivalenza. Non vale a superare il problema il fatto che il nuovo termine abbia potuto giovare ad alcuni contribuenti: il principio di equivalenza non consente di compensare lo svantaggio di un gruppo con il vantaggio di un altro gruppo in situazione analoga.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde dunque che:
- il principio di effettività, combinato con la leale cooperazione, non osta a un termine di decadenza di circa un anno per presentare domande di rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell’Unione, se il termine decorre dall’entrata in vigore della normativa riparatoria;
- il principio di equivalenza, combinato con la leale cooperazione, osta invece a una disciplina che preveda tale termine breve solo per i rimborsi fondati sul diritto UE, quando per domande analoghe basate su violazioni del diritto interno non sia previsto un termine analogo.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che, in materia di ripetizione di indebito tributario, i termini nazionali sono ammissibili se ragionevoli e non eccessivamente preclusivi, ma devono essere neutrali rispetto alla fonte della pretesa restitutoria. Per avvocati e commercialisti, la pronuncia evidenzia l’importanza di verificare non solo la durata del termine, ma anche il confronto con i rimedi interni equivalenti, perché un trattamento deteriore dei crediti fondati sul diritto UE può integrare violazione del principio di equivalenza.
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