Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-313/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may succeed) of 13 October 2020. — Abarca - Companhia de Seguros SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Admission of appeals – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-313/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione del ricorso di Abarca contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha rilevato che la ricorrente si limitava a denunciare errori nell’analisi della probabilità di confusione e del carattere distintivo del marchio anteriore, senza dimostrare che tali censure sollevassero una questione significativa per il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in una controversia su opposizione a registrazione di marchio UE, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da giustificare l’ammissione del ricorso ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso EUIPO non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, con argomenti concreti e specifici, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di un errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, o il semplice richiamo a una pretesa difformità rispetto alla giurisprudenza della Corte, non bastano se il ricorso non spiega in modo preciso la portata generale della questione e il suo rilievo oltre il caso concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Mancata ammissione del ricorso in materia di marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale dell’Unione europea resa in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La Corte, riunita nella formazione competente a decidere se il ricorso possa essere esaminato, ha applicato il filtro di ammissibilità previsto per talune impugnazioni contro decisioni del Tribunale che riguardano decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.

Parti e contesto processuale

Abarca – Companhia de Seguros SA era la ricorrente in cassazione. La controparte istituzionale era l’EUIPO, mentre Abanca Corporación Bancaria, SA aveva partecipato come interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale. La sentenza impugnata era quella del Tribunale del 29 aprile 2020, che aveva respinto il ricorso di Abarca diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018, relativa a un procedimento di opposizione tra Abanca e Abarca.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, quale base del ricorso per cassazione;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’esame del ricorso contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO all’ammissione preventiva da parte della Corte;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di ammissione e la forma della decisione;
  • l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in tema di spese;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, evocato come norma sostanziale asseritamente violata.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse commesso errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 perché:

  • non avrebbe effettuato una valutazione globale del rischio di confusione fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto;
  • avrebbe trascurato di considerare il basso grado di distintività del marchio anteriore;
  • avrebbe impropriamente basato la comparazione sugli elementi dominanti, richiamando una giurisprudenza relativa a situazioni eccezionali;
  • avrebbe violato principi quali parità delle armi, equità e certezza del diritto nel qualificare il marchio anteriore come dotato di distintività media.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere e deve indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • il carattere significativo di tale questione rispetto ai criteri dell’articolo 58a dello Statuto;
  • le ragioni specifiche di tale rilievo.

La Corte precisa inoltre che non è sufficiente affermare, in termini generali, che il Tribunale avrebbe violato una disposizione del diritto dell’Unione o si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte. Occorre invece mostrare, con elementi concreti e specifici della causa, che il presunto errore travalica il caso concreto e presenta una rilevanza sistemica per l’ordinamento dell’Unione.

Nel caso di specie, pur avendo indicato gli errori di diritto lamentati, Abarca non ha spiegato in modo sufficiente perché tali asserite violazioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 ponessero una questione di portata generale per il diritto dell’Unione. Le censure sul metodo di valutazione dei segni e sulla distintività del marchio anteriore restavano quindi confinate al merito del caso, senza mostrare un problema di principio idoneo a giustificare l’ammissione del ricorso.

Richiamo alla giurisprudenza precedente

La Corte richiama la propria giurisprudenza recente sul meccanismo di filtro dei ricorsi, in particolare le ordinanze:

  • Porsche v EUIPO, C‑613/19 P;
  • Gamma-A v EUIPO, C‑200/20 P;
  • Société des produits Nestlé v Amigüitos pets & life e EUIPO, C‑97/20 P.

Da tali precedenti ricava che il ricorrente deve fornire una dimostrazione rigorosa e concreta del carattere “significativo” della questione di diritto, non bastando un generico richiamo a errori giuridici o a un preteso contrasto con la giurisprudenza.

Decisione e spese

La Corte conclude che gli argomenti dedotti non sono idonei a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per tale ragione il ricorso non è stato ammesso a procedere.

Quanto alle spese, la Corte decide che Abarca sopporti le proprie, osservando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, sicché queste non avevano ancora sostenuto spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione autonoma e rigorosa della rilevanza “sistemica” della questione di diritto: la censura di un errore nell’applicazione della disciplina sul marchio UE non basta, se non è spiegato perché tale errore incida oltre il caso concreto sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedura di impugnazioneopposizione alla registrazione di marchioammissibilità del ricorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.