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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-681/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020. — JH contro KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-681/18

Giurisprudenza europea62018CJ0681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale. Non esiste un obbligo UE di fissare un numero massimo di missioni successive o di richiedere una causale specifica per ogni somministrazione; esiste però l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure contro gli abusi e contro missioni successive elusive. Spetta quindi al giudice nazionale verificare, alla luce dell’interpretazione conforme, se la successione di contratti realizzi un uso fraudolento della somministrazione e nasconda un rapporto di lavoro sostanzialmente stabile.

Lavoro tramite agenzia interinale: l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE impone agli Stati membri di prevenire gli abusi e le missioni successive elusive, ma non obbliga a fissare un numero massimo di proroghe o a richiedere specifiche causali per il ricorso alla somministrazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE osti a una normativa nazionale che: non limita il numero di missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice; non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all’indicazione di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; e non richiede la temporaneità dell’esigenza produttiva dell’utilizzatore come condizione di legittimità.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE non impone agli Stati membri di prevedere un limite numerico alle missioni successive né di subordinare il ricorso alla somministrazione a causali tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; tuttavia, impone loro di adottare misure idonee a preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale e a prevenire l’assegnazione di missioni successive alla stessa impresa utilizzatrice quando ciò serva a eludere le disposizioni della direttiva nel suo insieme. In mancanza di misure nazionali, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme, nei limiti del possibile, per verificare se la successione di contratti mascheri in realtà un rapporto di lavoro stabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 5, paragrafi 1-5, della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1-2, della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 156 TFUE
  • Direttiva 97/81/CE
  • Direttiva 1999/70/CE

Lavoro tramite agenzia interinale: prevenzione degli abusi e missioni successive elusive

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Brescia nell’ambito di una controversia tra un lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice. La Corte è chiamata a precisare la portata dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104/CE, in particolare con riguardo alla possibilità per gli Stati membri di non prevedere limiti espressi alle missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice.

Fatti e procedimento principale

JH, dipendente di un’agenzia interinale, è stato assegnato a KG tra il 3 marzo 2014 e il 30 novembre 2016 mediante otto contratti di somministrazione prorogati complessivamente diciassette volte. Nel procedimento nazionale JH ha chiesto che fosse riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con KG, sostenendo che la successione ininterrotta di missioni fosse illegittima e che la normativa italiana non fosse conforme alla direttiva 2008/104/CE.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE osti a una disciplina nazionale che:

  • non limiti il numero di missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice;
  • non richieda l’indicazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive del ricorso alla somministrazione;
  • non imponga il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva dell’utilizzatore.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto l’impianto della direttiva 2008/104/CE:

  • i considerando 10, 11, 12 e 15, che evidenziano la varietà dei mercati del lavoro, l’esigenza di tutela dei lavoratori e il rilievo del contratto a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro;
  • l’articolo 1, che delimita l’ambito di applicazione ai lavoratori inviati temporaneamente presso imprese utilizzatrici;
  • l’articolo 2, sugli obiettivi di tutela e parità di trattamento;
  • l’articolo 3, sulle definizioni di agenzia interinale, lavoratore tramite agenzia, impresa utilizzatrice e missione;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, sui divieti e restrizioni al lavoro tramite agenzia interinale;
  • l’articolo 5, in particolare i paragrafi 1 e 5;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sull’accesso all’occupazione presso l’utilizzatore;
  • l’articolo 9, sui requisiti minimi. La Corte menziona anche l’articolo 31 della Carta, l’articolo 156 TFUE, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 288 TFUE, oltre alle direttive 97/81/CE e 1999/70/CE per il contesto sistematico.

Normativa italiana richiamata

Nel quadro nazionale vengono esaminati il decreto legislativo n. 276/2003, il decreto legislativo n. 368/2001, il contratto collettivo delle agenzie di somministrazione e gli articoli 1344 e 1421 del codice civile. La Corte descrive in particolare le disposizioni italiane sulla somministrazione a termine e a tempo indeterminato, sulle proroghe, sulle conseguenze della somministrazione irregolare e fraudolenta, nonché sul limite dei 36 mesi previsto dal regime dei contratti a termine.

Ragionamento della Corte: ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo italiano. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della domanda pregiudiziale e che le questioni di interpretazione del diritto UE sono, in linea di principio, presunte rilevanti. Inoltre, l’assenza di effetto diretto orizzontale della direttiva non impedisce alla Corte di rispondere in via pregiudiziale sulla sua interpretazione.

Ragionamento della Corte: portata dell’articolo 5, paragrafo 5

La Corte chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, contiene due obblighi distinti per gli Stati membri:

  • adottare misure per evitare il ricorso abusivo alle deroghe al principio di parità di trattamento;
  • adottare misure per prevenire missioni successive volte a eludere le disposizioni della direttiva nel suo insieme.

Da ciò deriva che la disposizione non impone agli Stati membri, in quanto tali, di:

  • fissare un numero massimo di missioni successive;
  • subordinare il ricorso alla somministrazione a causali tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

La Corte sottolinea però che la stessa disposizione esige misure efficaci contro l’abuso e contro le missioni successive elusive, perché la direttiva mira a conciliare flessibilità per le imprese e sicurezza per i lavoratori, mantenendo il carattere temporaneo del lavoro tramite agenzia interinale e favorendo, per quanto possibile, l’accesso a un impiego stabile presso l’utilizzatore.

Interpretazione sistematica e principio di temporaneità

La Corte valorizza il considerando 15 e l’articolo 6 della direttiva 2008/104/CE, da cui emerge che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro e che i lavoratori somministrati devono essere informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice. In questa prospettiva, il lavoro tramite agenzia interinale non deve trasformarsi in una situazione permanente.

La Corte precisa altresì che, quando una successione di missioni presso la stessa impresa utilizzatrice si prolunga oltre ciò che può ragionevolmente definirsi temporaneo, ciò può rivelare un abuso. Se non vi è alcuna spiegazione oggettiva della successione di contratti e il medesimo lavoratore è impiegato in continuità, il giudice nazionale deve verificare se sia stato aggirato il diritto UE.

Obbligo di interpretazione conforme

La Corte ribadisce che il principio di interpretazione conforme obbliga il giudice nazionale a utilizzare tutti i metodi interpretativi consentiti dal diritto interno per dare piena efficacia al diritto dell’Unione, ma nei limiti del divieto di interpretazione contra legem. Nel caso concreto, il Tribunale di Brescia deve quindi verificare se il diritto interno possa essere letto in modo da impedire che la successione dei contratti somministrati mascheri un rapporto di lavoro stabile con l’impresa utilizzatrice.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE:

  • non osta a una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice e non richiede una causale specifica per il ricorso alla somministrazione;
  • osta invece a che uno Stato membro non adotti alcuna misura per preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale;
  • osta a una normativa nazionale che non preveda alcuna misura per evitare l’assegnazione di missioni successive alla stessa impresa utilizzatrice quando lo scopo sia eludere la direttiva nel suo complesso.

Principi pratici per il professionista

Per gli operatori italiani, la pronuncia significa che la direttiva 2008/104/CE non introduce, di per sé, un automatismo di conversione del rapporto in caso di superamento di un numero di proroghe o missioni, ma richiede un controllo sostanziale sull’uso della somministrazione. In presenza di successioni anomale o prive di giustificazione oggettiva, il giudice nazionale deve verificare se la fattispecie realizzi un abuso e se il diritto interno consenta una lettura conforme oppure un rimedio effettivo contro l’elusione.

Come è indicizzato

Materielavoro tramite agenzia interinalediritto del lavoro dell’unioneinterpretazione conformeabuso del dirittotutela dei lavoratori

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