Corte di giustizia, Sentenza C-629/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020. — Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein» contro Landeshauptmann von Steiermark. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Acque reflue – Fanghi di depurazione – Ambito di applicazione – Nozione di “rifiuto” – Cessazione della qualifica di rifiuto – Operazione di recupero o di riciclaggio. — Causa C-629/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la qualificazione, ai fini della direttiva 2008/98/CE, dei fanghi di depurazione prodotti in un impianto che tratta insieme acque reflue industriali e urbane e che poi li incenerisce per produrre vapore. Ha escluso che la direttiva 91/271/CEE basti a sottrarre tali fanghi alla disciplina sui rifiuti, e ha ribadito che la nozione di rifiuto va interpretata in modo ampio. La Corte ha però precisato che, se prima dell’incenerimento risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, la qualifica di rifiuto può cessare. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se tali condizioni ricorrano nel caso di specie.
Qualificazione dei fanghi di depurazione da trattamento congiunto di acque reflue industriali e urbane: se siano rifiuti o possano cessare di esserlo prima dell’incenerimento ai fini del recupero energetico.
La questione giuridica
Se i fanghi di depurazione prodotti dal trattamento congiunto di acque reflue industriali e urbane rientrino nell’ambito della direttiva 2008/98/CE o siano esclusi perché contemplati da altra normativa UE; se tali fanghi debbano essere qualificati come "rifiuti" ai sensi dell’articolo 3, punto 1, oppure possano essere considerati "sottoprodotti" o cessare di essere rifiuti ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva, in particolare quando sono inceneriti per recupero di energia e una quota minima di acque reflue urbane si aggiunge a quelle industriali per ragioni tecniche.
Principio di diritto
I fanghi di depurazione ottenuti dal trattamento congiunto di acque reflue industriali e urbane non sono automaticamente esclusi dalla direttiva 2008/98/CE per il solo fatto che derivano da acque reflue; la direttiva 91/271/CEE non costituisce, di per sé, "altra normativa" idonea a sottrarli all’ambito della direttiva rifiuti. Tali fanghi restano rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, salvo che, prima dell’incenerimento, risultino già soddisfatte le condizioni cumulative dell’articolo 6, paragrafo 1, per la cessazione della qualifica di rifiuto; in tal caso non devono più essere considerati rifiuti. La minima aggiunta di acque reflue urbane al flusso industriale è irrilevante ai fini della qualificazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, punto 15, direttiva 2008/98/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
- Direttiva 91/271/CEE
- Direttiva 86/278/CEE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Fanghi di depurazione e cessazione della qualifica di rifiuto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) in una controversia tra Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG, il Wasserverband "Region Gratkorn-Gratwein" e il Landeshauptmann von Steiermark. Il nodo è la qualificazione, ai fini della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, dei fanghi di depurazione prodotti da un impianto che tratta congiuntamente acque reflue industriali e urbane e che li incenerisce per recuperare energia sotto forma di vapore.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel sito industriale di Gratkorn è presente un impianto di produzione di carta e pasta di legno e, in collegamento con esso, un impianto di depurazione gestito congiuntamente da Sappi e dal Wasserverband. I fanghi prodotti nel trattamento delle acque reflue vengono poi inceneriti in una caldaia della Sappi e in un impianto del Wasserverband, con recupero del vapore per alimentare il processo produttivo. L’amministrazione regionale aveva ritenuto che le modifiche agli impianti di incenerimento richiedessero autorizzazione preventiva. La controversia verteva in particolare sul fatto che i fanghi, o parte di essi, dovessero essere qualificati come rifiuti oppure come sottoprodotti o materiali che avevano già cessato di essere rifiuti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se i fanghi di depurazione siano esclusi dalla direttiva 2008/98/CE per effetto dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), eventualmente in combinato disposto con la direttiva 91/271/CEE e/o con la direttiva 86/278/CEE;
- se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE consenta di qualificare la sostanza come sottoprodotto o comunque di escludere la qualifica di rifiuto quando una piccola percentuale di altre sostanze viene aggiunta per ragioni tecniche e ciò non incide negativamente sull’ambiente.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco. Ha osservato che le questioni erano pertinenti rispetto alla controversia principale, poiché riguardavano proprio la qualificazione giuridica dei fanghi e le conseguenze autorizzative nel diritto nazionale. La Corte ha inoltre ricordato la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse fornito elementi sufficienti di fatto e di diritto.
Normativa UE rilevante
La Corte ha interpretato in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, sull’esclusione delle acque reflue dall’ambito di applicazione quando sono contemplate da altra normativa UE;
- l’articolo 3, punto 1, sulla nozione di rifiuto;
- l’articolo 3, punto 15, sulla nozione di recupero;
- l’articolo 5, paragrafo 1, sui sottoprodotti;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Sono state richiamate anche la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione in agricoltura, oltre all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE quale base del principio di elevato livello di tutela ambientale.
Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione
La Corte ha chiarito che l’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), opera solo se esiste un’altra normativa UE che organizza in modo preciso la gestione della sostanza come rifiuto e garantisce un livello di tutela almeno equivalente a quello della direttiva 2008/98/CE. Ha quindi escluso che la direttiva 91/271/CEE possa svolgere tale funzione: essa disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, ma non contiene disposizioni precise sulla gestione dei fanghi di depurazione. La direttiva 86/278/CEE è stata ritenuta irrilevante, perché riguarda soltanto l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, mentre nel caso concreto i fanghi erano destinati all’incenerimento per recupero energetico. Ne consegue che i fanghi in questione non sono esclusi dall’ambito della direttiva 2008/98/CE.
Ragionamento sulla nozione di rifiuto
La Corte ha ribadito che la nozione di rifiuto va interpretata in modo ampio, alla luce dell’obiettivo della direttiva di ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Il carattere di rifiuto dipende anzitutto dal comportamento del detentore e dall’idea di "disfarsi" della sostanza. Ha ricordato che il fatto che una sostanza abbia valore economico o sia destinata al recupero non esclude di per sé la sua qualificazione come rifiuto. Il fatto che i fanghi derivino dal trattamento di acque reflue costituisce, inoltre, un indice tipico del mantenimento di tale qualifica. La circostanza che nel trattamento congiunto una minima quota di acque reflue urbane sia mescolata a quelle industriali è stata dichiarata irrilevante ai fini della qualificazione, perché le acque reflue urbane devono comunque essere considerate sostanze di cui il detentore si disfa.
Cessazione della qualifica di rifiuto e irrilevanza della nozione di sottoprodotto
La Corte ha poi affrontato l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. Ha affermato che, se l’incenerimento dei fanghi costituisce un’operazione di recupero, i fanghi restano rifiuti fino a quel momento, salvo che le condizioni per la cessazione della qualifica siano già soddisfatte prima dell’incenerimento. Il giudice nazionale deve verificare, sulla base di un’analisi scientifica e tecnica, se i fanghi soddisfino i criteri dell’articolo 6, paragrafo 1, tra cui l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana e, se del caso, il rispetto dei valori limite per gli inquinanti. La Corte ha rilevato che il recupero dei fanghi comporta specifici rischi ambientali e sanitari, anche in relazione a sostanze pericolose eventualmente presenti. Ha aggiunto che il beneficio ambientale derivante dal recupero energetico e dall’inserimento nel circuito produttivo può essere rilevante nella valutazione, ma non è sufficiente da solo. Infine, la Corte ha osservato che non era necessario esaminare la nozione di sottoprodotto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, perché tale nozione è logicamente incompatibile con la qualifica di rifiuto: se i criteri dell’articolo 6 sono già soddisfatti, la sostanza cessa di essere rifiuto; se non lo sono, resta tale.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE devono essere interpretati nel senso che i fanghi di depurazione prodotti dal trattamento congiunto di acque reflue industriali e urbane e inceneriti per il recupero di energia non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono già soddisfatte prima dell’incenerimento. Resta al giudice del rinvio accertare in concreto se ciò avvenga nel procedimento principale.
Principio desumibile
La sentenza conferma che la cessazione della qualifica di rifiuto può intervenire prima dell’operazione di incenerimento, ma solo se risultano già soddisfatte tutte le condizioni cumulative dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; in mancanza, i fanghi restano rifiuti e sono soggetti alla disciplina UE e nazionale di gestione dei rifiuti.
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