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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20580/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Strano, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 64 L. n. 689/1981 per uscire dall'abitazione per provvedere alle indispensabili esigenze di vita (art. 56, comma 2 L. n. 689/1981). Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che il difensore non fosse munito di una procura speciale aggiornata, e ha adottato il decreto d'inammissibilità de plano. In precedenza il Magistrato aveva già respinto una istanza (23/08/2024), la Corte di cassazione aveva rimesso gli atti per nuovo esame, il Magistrato aveva chiesto una "nuova istanza" e poi, con provvedimento del 18/12/2024, aveva autorizzato l'uscita per un'ora; l'opposizione a quel provvedimento è stata quindi dichiarata inammissibile dal decreto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e rinviando gli atti al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità: a) il difensore è legittimato a proporre ricorso per cassazione iure proprio senza necessità di procura speciale (art. 666, comma 6 c.p.p.); b) la procedura de plano non era applicabile, essendo la richiesta non meramente priva di condizioni di legge né identica in modo tale da giustificare un decreto summario; c) l'Ufficio di sorveglianza ha commesso un errore trattando come nuovo il procedimento già oggetto del rinvio, chiedendo una "nuova domanda" e fondando l'inammissibilità su una presunta mancanza di mandato che era effetto di quell'errore di ufficio. Per questi motivi il decreto è annullato e il Magistrato dovrà riesaminare la questione liberamente ma nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 64)

    Norma che disciplina le autorizzazioni per i benefici dei detenuti (richiesta di uscita dal domicilio per esigenze indispensabili), costituendo la base normativa della domanda del condannato.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 56, comma 2)

    Prevede la possibilità di lasciare il domicilio per esigenze di vita; invocata come fondamento materiale della richiesta di Strano.

  • Codice di procedura penale (art. 666, comma 2)

    Consente il decreto d'inammissibilità de plano solo quando la richiesta sia identica ad altra già respinta o manifestamente priva delle condizioni previste dalla legge, senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.

  • Codice di procedura penale (art. 666, comma 6)

    Stabilisce che il difensore, notificatario dell'ordinanza che definisce il giudizio, è legittimato a proporre ricorso per cassazione iure proprio, senza necessità di procura speciale.

  • Codice di procedura penale (art. 667, comma 4)

    Norme sull'opposizione nel procedimento di esecuzione; richiamate nella qualificazione dell'impugnazione nel procedimento di sorveglianza.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 69-bis)

    Richiamata dal ricorrente come riferimento al reclamo; la Corte segnala che l'interessato aveva erroneamente qualificato la propria impugnazione come reclamo ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Il difensore è legittimato a proporre ricorso per cassazione in materia di esecuzione iure proprio senza necessità di procura speciale; la mancanza di una procura aggiornata non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il decreto d'inammissibilità de plano può essere adottato solo quando la richiesta sia identica ad altra già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge; se è necessario un accertamento o una valutazione discrezionale va garantito il contraddittorio camerale.
  • Se l'ufficio trattante, in occasione di un rinvio dalla Corte, richiede una "nuova istanza" e così modifica la natura del procedimento, non può poi fondare l'inammissibilità sull'apparente mancata procura risultante da quella stessa gestione: l'errore d'ufficio non può pregiudicare la legittimazione dell'interessato.
  • In caso di errori procedurali o valutativi rilevanti nella declaratoria di inammissibilità la soluzione correttiva è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la valutazione libera sul fondamento della richiesta rispettando i principi di rito.
  • Quando la materia richiede accertamenti di fatto o valutazioni di merito, va sempre assicurato il contraddittorio prima di chiudere il procedimento per inammissibilità.

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