Cassazione Penale, Sentenza n. 20580/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Strano, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 64 L. n. 689/1981 per uscire dall'abitazione per provvedere alle indispensabili esigenze di vita (art. 56, comma 2 L. n. 689/1981). Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che il difensore non fosse munito di una procura speciale aggiornata, e ha adottato il decreto d'inammissibilità de plano. In precedenza il Magistrato aveva già respinto una istanza (23/08/2024), la Corte di cassazione aveva rimesso gli atti per nuovo esame, il Magistrato aveva chiesto una "nuova istanza" e poi, con provvedimento del 18/12/2024, aveva autorizzato l'uscita per un'ora; l'opposizione a quel provvedimento è stata quindi dichiarata inammissibile dal decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e rinviando gli atti al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità: a) il difensore è legittimato a proporre ricorso per cassazione iure proprio senza necessità di procura speciale (art. 666, comma 6 c.p.p.); b) la procedura de plano non era applicabile, essendo la richiesta non meramente priva di condizioni di legge né identica in modo tale da giustificare un decreto summario; c) l'Ufficio di sorveglianza ha commesso un errore trattando come nuovo il procedimento già oggetto del rinvio, chiedendo una "nuova domanda" e fondando l'inammissibilità su una presunta mancanza di mandato che era effetto di quell'errore di ufficio. Per questi motivi il decreto è annullato e il Magistrato dovrà riesaminare la questione liberamente ma nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 64)
Norma che disciplina le autorizzazioni per i benefici dei detenuti (richiesta di uscita dal domicilio per esigenze indispensabili), costituendo la base normativa della domanda del condannato.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 56, comma 2)
Prevede la possibilità di lasciare il domicilio per esigenze di vita; invocata come fondamento materiale della richiesta di Strano.
Codice di procedura penale (art. 666, comma 2)
Consente il decreto d'inammissibilità de plano solo quando la richiesta sia identica ad altra già respinta o manifestamente priva delle condizioni previste dalla legge, senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.
Codice di procedura penale (art. 666, comma 6)
Stabilisce che il difensore, notificatario dell'ordinanza che definisce il giudizio, è legittimato a proporre ricorso per cassazione iure proprio, senza necessità di procura speciale.
Codice di procedura penale (art. 667, comma 4)
Norme sull'opposizione nel procedimento di esecuzione; richiamate nella qualificazione dell'impugnazione nel procedimento di sorveglianza.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 69-bis)
Richiamata dal ricorrente come riferimento al reclamo; la Corte segnala che l'interessato aveva erroneamente qualificato la propria impugnazione come reclamo ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Il difensore è legittimato a proporre ricorso per cassazione in materia di esecuzione iure proprio senza necessità di procura speciale; la mancanza di una procura aggiornata non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il decreto d'inammissibilità de plano può essere adottato solo quando la richiesta sia identica ad altra già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge; se è necessario un accertamento o una valutazione discrezionale va garantito il contraddittorio camerale.
- Se l'ufficio trattante, in occasione di un rinvio dalla Corte, richiede una "nuova istanza" e così modifica la natura del procedimento, non può poi fondare l'inammissibilità sull'apparente mancata procura risultante da quella stessa gestione: l'errore d'ufficio non può pregiudicare la legittimazione dell'interessato.
- In caso di errori procedurali o valutativi rilevanti nella declaratoria di inammissibilità la soluzione correttiva è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la valutazione libera sul fondamento della richiesta rispettando i principi di rito.
- Quando la materia richiede accertamenti di fatto o valutazioni di merito, va sempre assicurato il contraddittorio prima di chiudere il procedimento per inammissibilità.
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