Cassazione Penale, Sentenza n. 14028/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato ma confermato le statuizioni civili: il ricorrente contestava (1) l'esclusione della qualità di amministratore di fatto dell'imputato e la valutazione delle fonti testimoniali; (2) il mancato riconoscimento di un risarcimento iure proprio a favore di Ignazio per danno patrimoniale (per fideiussioni e ricorso al credito bancario) e danno morale, distinti dal danno subito dalla società; (3) il diniego della provvisionale (richiesta almeno per la società).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibile il primo motivo (mancanza di interesse della parte civile a ottenere il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, poiché la responsabilità civile dell'imputato era già stata accertata in quanto concorrente nel reato). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello nella distinzione tra il danno della società e il danno personale del socio unico, tanto da ritenere necessario l'annullamento con rinvio limitato all'esame della domanda risarcitoria presentata in proprio da Ignazio Balistreri, da valutare dal giudice civile competente per valore. Ha invece respinto il terzo motivo come manifestamente infondato rilevando che il diniego della provvisionale è atto discrezionale e non gravabile e, in ogni caso, la provvisionale era stata riconosciuta nei confronti del fallimento della società, della quale Ignazio non poteva più legittimamente rappresentare gli interessi. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al risarcimento dei danni in favore di Balistreri Ignazio e rinviata al giudice civile per la valutazione di quella specifica domanda.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato è stato ritenuto sufficiente per fondare responsabilità penale e, conseguentemente, responsabilità civile dell'imputato anche in assenza del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.
art. 388, comma quinto, cod. pen.
Norma penale relativa al delitto contestato: il fatto illecito ritenuto dall'accertamento penale costituisce base per la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile.
art. 2043 cod. civ.
La responsabilità extracontrattuale per fatto illecito è il presupposto della domanda risarcitoria; la qualifica societaria formale non è il criterio decisivo se è accertata la commissione dell'illecito che ha causato il danno.
art. 2639 cod. civ.
Citato nel ricorso in relazione alla qualità di amministratore di fatto, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il riconoscimento di tale qualifica ai fini del risarcimento già accertato.
art. 2394 cod. civ.
Norma sulla responsabilità degli amministratori per fatti dannosi: invocata dal ricorrente per la qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto, ma la Corte ha considerato superfluo tale profilo rispetto all'accertamento dell'illecito.
Cass. civ., Sez.3, n.16581 del 20/6/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il socio può chiedere ristoro per pregiudizi personali non risarcibili alla società (es. danno alla reputazione, perdita di opportunità, riduzione del merito creditizio).
Cass. civ., Sez.3, n.21999 del 24/10/2011
Giurisprudenza citata per confermare che anche l'inadempimento contrattuale può dare luogo a danno morale; ciò rafforza la possibilità di riconoscere danno non patrimoniale al socio quando l'elusione deriva da reato.
Sez.2 n.9562/90 Rv.184783
Precedente richiamato per il principio che il riconoscimento della provvisionale è esercizio di discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di impugnazione come motivo autonomo di gravame.
Massime di principio
- La qualifica formale (es. amministratore di fatto) non è indispensabile per ottenere il risarcimento se è accertata la commissione dell'illecito che ha causato il danno: conta l'elemento materiale dell'azione illecita e il nesso causale con il danno.
- Il socio unico può chiedere e ottenere il risarcimento di un danno iure proprio distinto e ulteriore rispetto a quello subito dalla società, specialmente quando vi sia identificazione sostanziale tra società e socio (ristretta compagine sociale) o quando il socio abbia subito danni personali non risarcibili alla società (es. pregiudizio morale, perdita di opportunità, peggioramento del merito creditizio, oneri per fideiussioni).
- Il giudice di merito deve motivare distintamente l'an (sussistenza del danno) e il quantum (entità) e operare una chiara separazione tra il danno della società e quello personale del socio; l'insufficiente distinzione o motivazione può comportare annullamento con rinvio per la valutazione civile specifica.
- La provvisionale è atto discrezionale del giudice e il suo diniego è difficilmente impugnabile come vizio autonomo; inoltre, l'intervenuto fallimento e la costituzione del curatore possono incidere sulla legittimazione a richiedere provvisionali da parte del socio.
- Quando si valuta una domanda di risarcimento personale derivante da illecito societario/criminale, è importante documentare il nesso causale tra la condotta illecita e le conseguenze patrimoniali/personali del socio (es. fideiussioni prestate, ricorso a credito bancario, deterioramento delle condizioni economiche personali) per distinguere il danno personale da quello sociale.
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