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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02507/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società cliente finale di energia elettrica, di somme addebitate in fattura a titolo di addizionale provinciale alle accise ex art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nel periodo 2010-2011. La cliente ha agito in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. chiedendo la restituzione di quanto versato al fornitore, assumendo che l'addizionale non fosse dovuta perché la norma interna sarebbe stata incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. Il fornitore si è opposto, sostenendo che la norma europea non avesse efficacia diretta e che, quindi, non fosse possibile disapplicare la disciplina interna; inoltre ha contestato la stessa legittimazione del cliente a ottenere la ripetizione nei suoi confronti, ritenendo che l'eventuale rimedio dovesse essere rivolto contro lo Stato. In cassazione il fornitore ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte d'appello ritenuto disapplicabile la norma interna sulla base di una direttiva priva di efficacia diretta; (2) violazione delle medesime norme costituzionali e unionale e dell'art. 2033 c.c., per aver riconosciuto al cliente il diritto di ripetere dal fornitore le somme indebitamente versate, anziché escludere l'indebito o indirizzare la pretesa verso lo Stato; (3) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per avere qualificato l'addizionale provinciale come imposta indiretta rientrante nell'ambito della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto assorbenti e dirimenti gli sviluppi sopravvenuti: la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 43 del 2025, e la successiva giurisprudenza di legittimità conforme. Secondo la Corte, tale illegittimità determina, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione, sicché il cliente finale che abbia pagato l'addizionale a titolo di rivalsa è legittimato ad agire in ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore entro il termine ordinario decennale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda e per l'intervenuta pronuncia costituzionale successiva al ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito è esperibile dal cliente finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l'imposta poi dichiarata illegittima; la declaratoria di illegittimità costituzionale elimina ex tunc la causa della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens.

  • art. 6 d.l. 29 novembre 1988, n. 511

    La disposizione sull'addizionale provinciale alle accise è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; tale declaratoria incide retroattivamente sulla giustificazione dei pagamenti effettuati.

  • legge 27 gennaio 1989, n. 20

    Norma di conversione del d.l. n. 511 del 1988, richiamata come base della disciplina poi censurata.

  • d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    Ha sostituito la disciplina dell'addizionale provinciale, successivamente travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • direttiva 2008/118/CE

    La Corte ne richiama l'inquadramento come disciplina delle accise e delle altre imposte indirette, ma la decisione finale non si fonda più sul problema dell'efficacia diretta della direttiva, essendo intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere che il contrasto con il diritto dell'Unione avrebbe dovuto essere risolto dal giudice delle leggi e non mediante disapplicazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso quale parametro del contrasto tra norma interna e diritto dell'Unione.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per contestare la portata delle sentenze interpretative della CGUE e l'automatismo della disapplicazione.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'efficacia degli atti e delle decisioni dell'Unione.

  • art. 291 TFUE

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 288 TFUE, senza che la Corte vi fondi una specifica ratio autonoma.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della decisione impugnata pur a fronte del rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario con cui era stata proposta in primo grado la domanda di ripetizione dell'indebito.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato quale base dell'ordinanza resa dal tribunale in primo grado.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    La somma restitutoria è stata maggiorata degli interessi al tasso previsto da questa disposizione dalla proposizione della domanda fino al saldo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto del ricorso, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma interna è dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto UE, la sua caducazione opera retroattivamente e rende priva di causa, nei rapporti tra privati, la prestazione eseguita in forza della norma stessa.
  • Il cliente finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un tributo poi caducato può agire in ripetizione dell'indebito direttamente contro il fornitore, senza dover necessariamente rivolgere l'azione allo Stato, ferma restando la possibilità di rivalsa del fornitore verso l'ente impositore.
  • In sede di legittimità, il ricorso può essere rigettato anche con correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo di conferma risulti comunque corretto alla luce di un successivo e consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto sulla medesima questione.
  • La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale, che elimini la base normativa del pagamento, può assorbire le censure centrate sull'efficacia diretta del diritto UE e sulla necessità di disapplicazione della norma interna.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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