Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04675/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno d'imposta 2008 un maggior reddito ai fini IRES e IRAP nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994. La società aveva ottenuto in appello l'annullamento della pretesa sulla base di un precedente giudicato esterno, costituito da una sentenza della CTP di Catanzaro che, in un diverso giudizio riguardante una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il medesimo anno, aveva ritenuto illegittimo il ricorso al controllo automatizzato e aveva anche affrontato il merito, escludendo l'applicabilità della disciplina sulle società non operative. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e sosteneva che quella precedente sentenza non potesse fare giudicato esterno, perché le statuizioni di merito sarebbero state solo incidentali e perché il giudizio sulla cartella automatizzata avrebbe avuto oggetto diverso dall'avviso di accertamento, fondato su presupposti e modalità di calcolo differenti, oltre che concernente anche l'IRAP. La società resisteva con controricorso, ma notificato tardivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la doglianza dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato, anzitutto, la tardività del controricorso della società, sicché le eccezioni da questa formulate non potevano essere esaminate se non nei limiti dei poteri officiosi della Corte. Nel merito, però, la Corte ha verificato direttamente il contenuto della precedente sentenza invocata come giudicato esterno e ha accertato che essa non si era limitata ad affermazioni apodittiche o incidentali: aveva sia censurato la legittimità del ricorso al controllo automatizzato ex art. 36-bis per contestare lo stato di società non operativa, sia escluso in concreto i presupposti applicativi dell'art. 30 l. n. 724/1994, ritenendo provato che la società non aveva raggiunto gli obiettivi per la congiuntura sfavorevole del settore. Ne è conseguito che il giudicato formatosi su quel rapporto tributario per il medesimo anno d'imposta precludeva il riesame della medesima questione sostanziale. Il ricorso è stato quindi respinto. Non è stata regolata la spese per la tardività del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti entro i limiti oggettivi del decisum; nel processo tributario può operare anche tra giudizi aventi atti diversi, purché sia identico il rapporto giuridico sostanziale e il punto decisivo comune sia stato realmente deciso e non solo incidentalmente richiamato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge rispetto alla portata del giudicato esterno.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ribadisce che la cartella ex controllo automatizzato è ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare e non quando occorra valutare presupposti presuntivi e sostanziali della disciplina delle società non operative.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla sentenza precedente come sede corretta per contestare la non operatività della società, anziché il controllo automatizzato.

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    La disciplina delle società non operative si fonda su parametri presuntivi; il mancato raggiungimento del reddito minimo costituisce, salva prova contraria, indice della natura non operativa della società.

  • art. 35 d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006

    È richiamato per il testo dell'art. 30 l. n. 724/1994 applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può essere accertato direttamente dalla Corte di cassazione, con piena cognizione sul contenuto degli atti del precedente giudizio, e opera solo sulle questioni effettivamente dedotte o deducibili e realmente decise, non su enunciazioni meramente apodittiche o incidentali.
  • Ai fini del giudicato esterno, l'identità rilevante non dipende dalla coincidenza formale dell'atto impugnato, ma dal medesimo rapporto giuridico sostanziale e dal punto decisivo comune alle due controversie.
  • In materia di società non operative, l'Amministrazione non può utilizzare il controllo automatizzato ex art. 36-bis per recuperare imposte basate sul reddito minimo presuntivo, perché la verifica richiede una valutazione sostanziale che va svolta nella fase di accertamento.
  • Quando una precedente sentenza ha esaminato non solo un vizio formale dell'atto, ma anche l'insussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa tributaria, tale pronuncia può costituire giudicato esterno impeditivo di un successivo accertamento sul medesimo anno d'imposta.
  • La nozione di giudicato esterno nel processo tributario si estende anche a giudizi promossi con atti diversi, purché la decisione precedente abbia inciso sul medesimo rapporto tributario e abbia risolto un punto decisivo comune.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.