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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20669/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato tra una società di leasing e una società utilizzatrice poi fallita, nell'ambito del quale una persona fisica aveva prestato garanzia in favore dell'utilizzatrice. A seguito dell'inadempimento e della risoluzione del rapporto, la concedente ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del garante per il pagamento di euro 53.316,16, comprensivi di canoni scaduti, interessi moratori e spese di estinzione. Il garante ha proposto opposizione. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione qualificando il contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, quindi escludendo le eccezioni inerenti al rapporto principale. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il contratto fosse un leasing immobiliare traslativo e che la clausola invocata dalla concedente avesse natura di clausola penale; applicando l'art. 1526 c.c. e il potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., ha verificato la sproporzione tra il valore dell'immobile restituito e il danno effettivo della concedente, ritenendo che l'ulteriore pretesa di euro 53.316,16 determinasse un indebito vantaggio. La società concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dei principi sul contratto autonomo di garanzia, sostenendo che il garante non poteva opporre eccezioni relative al rapporto principale e che non ricorrevano i limiti dell'exceptio doli o della nullità; con il secondo ha contestato che la clausola azionata fosse una penale, assumendo che il monitorio riguardasse solo somme diverse dalla penale in senso stretto; con il terzo ha dedotto violazione dei criteri ermeneutici per non avere la Corte d'appello considerato la clausola 20.3, che disciplinava la vendita dell'immobile e la destinazione del ricavato; con il quarto ha riproposto la violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere considerato la condizione, prevista dal contratto, del previo pagamento delle somme dovute alla concedente prima di riconoscere il ricavato all'utilizzatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo corretto il potere del giudice di controllare d'ufficio la congruità della clausola qualificata come penale anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia, e ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la clausola, letta nel suo complesso, integrava effettivamente una penale soggetta a riduzione quando manifestamente eccessiva. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per novità delle censure, poiché la ricorrente non aveva allegato di aver proposto in appello le relative questioni interpretative né indicato gli atti processuali rilevanti. Il ricorso principale è stato dunque rigettato; il ricorso incidentale condizionato del garante è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nella disciplina del leasing traslativo, è applicabile in via analogica la regola prevista per la vendita con riserva di proprietà, con obbligo di restituzione del bene e delle rate riscosse, salvo equo compenso e risarcimento del danno, al fine di evitare indebite locupletazioni del concedente.

  • art. 1384 c.c.

    Il giudice può ridurre d'ufficio la clausola penale manifestamente eccessiva, anche contro la volontà delle parti e anche se pattuita come irriducibile, per ricondurre l'autonomia contrattuale a limiti di equità.

  • art. 1382 c.c.

    La previsione pattizia che commini l'acquisizione di somme in caso di risoluzione può integrare una clausola penale se svolge funzione risarcitoria preventiva.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma le censure che lo invocavano sono state dichiarate inammissibili per novità.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre e secondo il senso che emerge dal complesso dell'atto; la doglianza che lo invocava è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 1375 c.c.

    In mancanza di un espresso riferimento alla vendita a prezzi di mercato, la clausola deve essere letta anche alla luce della buona fede contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno del concedente va considerato nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, per porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato con l'esatto adempimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge utilizzato dalla ricorrente per le proprie censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, quando il rapporto è risolto per inadempimento dell'utilizzatore, il giudice deve verificare se le clausole predisposte dal concedente determinino un indebito cumulo di vantaggi tale da rendere la pattuizione manifestamente eccessiva o iniqua, con possibile riduzione ex officio della penale.
  • Il potere di riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. opera a tutela di un interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato anche contro la volontà delle parti, inclusa l'ipotesi di penale convenuta come irriducibile.
  • La qualificazione di una pattuizione come clausola penale non dipende dal solo nomen iuris, ma dalla funzione sostanziale attribuita alla clausola nell'economia del contratto, specie quando la somma richiesta sia collegata agli effetti della risoluzione.
  • Nel leasing traslativo la valutazione dell'eccessività della penale deve tenere conto del valore del bene restituito e dell'effettivo pregiudizio del concedente, per evitare che questi ottenga più di quanto avrebbe ricavato dall'esatto adempimento.
  • Le censure di violazione dei criteri ermeneutici del contratto sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in questioni nuove non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito e non siano indicati gli atti processuali in cui tali questioni erano state sollevate.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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