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Circolare

Circolare numero 26 del 10-2-1999

I - LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.II - LAVORATORI EXTRA COMUNITARI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI. III - PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, con decorrenza 1 gennaio 1999, i nuovi importi dei contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per il personale domestico extracomunitario e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Gli importi sono determinati sulla base della variazione ISTAT dell’1,8%, delle aliquote contributive vigenti al 1 gennaio 1999 e delle disposizioni della legge n. 448/1998. Per i domestici e per gli extracomunitari sono riportate le fasce di retribuzione convenzionale e i contributi orari, con distinzione tra contributo comprensivo o meno della quota CUAF; per i pescatori viene fissata la retribuzione convenzionale mensile 1999 e il contributo mensile complessivo, tenendo conto della soppressione di alcuni contributi previsti dalla Finanziaria 1999.

Determinazione dei contributi 1999 per domestici, domestici extracomunitari e pescatori della piccola pesca

Contributi 1999 per lavoro domestico e pesca

La circolare determina gli importi contributivi applicabili dal 1 gennaio 1999 per tre categorie di lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, personale domestico extracomunitario e pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. La quantificazione deriva dall’adeguamento ISTAT dell’1,8%, dalle aliquote in vigore al 1 gennaio 1999 e dall’attuazione di alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Per il personale domestico vengono fissati i contributi orari dovuti dal datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 1999, in funzione della retribuzione effettiva e della retribuzione convenzionale oraria. La circolare distingue le fasce:

  • fino a L. 11.110;
  • da L. 11.111 a L. 13.570;
  • oltre L. 13.570;
  • prestazioni con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per ciascuna fascia sono indicati due importi: contributo comprensivo della quota CUAF e contributo senza quota CUAF. È inoltre precisato che l’importo riportato tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore. La tabella dei coefficienti di ripartizione è rinviata agli allegati.

Lavoratori domestici extracomunitari

Per i lavoratori domestici extracomunitari continua a operare il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Poiché il settore domestico è già articolato in fasce di retribuzione convenzionale, il contributo aggiuntivo si calcola su tali fasce. Anche in questo caso, dal 1 gennaio 1999, sono riportati gli importi dei contributi orari per le medesime fasce retributive, con distinzione tra contributo comprensivo della quota CUAF e contributo senza quota CUAF, e con indicazione della parte a carico del lavoratore.

Pescatori della piccola pesca

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne la circolare stabilisce il salario medio convenzionale giornaliero in L. 37.470, ottenuto applicando l’aumento ISTAT all’importo precedente e arrotondando alle 10 lire per eccesso. Da tale valore deriva una retribuzione convenzionale mensile pari a L. 936.750, arrotondata a L. 937.000, da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per il 1999. La stessa base contributiva si applica anche ai pescatori associati in cooperative.

Incidenza della Finanziaria 1999

Per i pescatori della piccola pesca trovano applicazione le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 448/1998, che sopprimono i contributi asili nido, Enaoli e TBC. In conseguenza di ciò, il contributo mensile complessivo per l’anno 1999 è fissato in L. 105.975, di cui una quota FPLD pari a L. 1.031 e una quota di adeguamento pari a L. 104.944.

Allegati e tabelle richiamate

La circolare richiama tabelle allegate relative ai contributi orari per i lavoratori domestici e ai coefficienti di ripartizione per i pescatori della piccola pesca. È inoltre indicato che la circolare completa degli allegati è stata trasmessa via intranet e via internet.

Punti principali

Criteri di determinazione dei valori

I valori delle tabelle allegate sono stati calcolati applicando la variazione media annua del costo della vita ISTAT per il 1998 rispetto al 1997, pari all’1,8%, le aliquote contributive vigenti al 1 gennaio 1999 e le disposizioni dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999).

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1 gennaio 1999 sono indicati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico, distinti per fasce di retribuzione effettiva e convenzionale oraria. La tabella riporta gli importi con quota CUAF e senza quota CUAF, per prestazioni fino a L. 11.110, da L. 11.111 a L. 13.570, oltre L. 13.570 e per orario superiore a 24 ore settimanali. È precisato che la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.

Lavoratori domestici extracomunitari

Per i lavoratori extracomunitari continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Poiché per i domestici esistono fasce di retribuzione convenzionale, tale contributo si calcola su tali fasce. Dal 1 gennaio 1999 sono quindi fissati contributi orari specifici, sempre distinti per fasce retributive e con o senza quota CUAF, con indicazione della parte a carico del lavoratore.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il salario medio convenzionale giornaliero è determinato in L. 37.470, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Ne deriva una retribuzione convenzionale mensile pari a L. 936.750, arrotondata a L. 937.000, da assumere a base per il calcolo dei contributi 1999 anche per i pescatori associati in cooperative.

Effetti della legge n. 448/1998 sui pescatori

Per i pescatori della piccola pesca si applicano le disposizioni dell’art. 3, comma 1, paragrafi a), b) e c), della legge n. 448/1998, che comportano la soppressione dei contributi asili nido, Enaoli e TBC. Per il 1999 l’importo complessivo del contributo mensile è quindi fissato in L. 105.975, di cui FPLD: base L. 1.031 e adeguamento L. 104.944.

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