Circolare numero 27 del 10-2-1999
Nuovi criteri in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998: le dimissioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non danno più diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, sia con requisiti normali sia ridotti. Viene richiamata anche l'abrogazione parziale dell'art. 76 del R.D.L. n. 1827/1935. La modifica è immediatamente operativa per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, mentre per le prestazioni non agricole a requisiti ridotti e per quelle agricole gli effetti sono rinviati alle prestazioni relative al 1999 liquidate nel 2000, con riserva di ulteriori istruzioni.
Esclusione dell'indennità di disoccupazione per dimissioni dal 1° gennaio 1999
Esclusione dell'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni
La circolare dà attuazione all'art. 34, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, chiarendo che, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non spetta più l'indennità ordinaria di disoccupazione, sia agricola sia non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Quadro normativo
La disposizione citata interviene sui requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria. In particolare:
- il comma 5 dell'art. 34 esclude il diritto alla prestazione in caso di dimissioni successive al 31 dicembre 1998;
- il comma 6 abroga l'art. 76, terzo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui consentiva l'indennizzabilità dei periodi di disoccupazione anche quando la cessazione derivava da dimissioni.
Decorrenza della modifica
La circolare precisa che la nuova disciplina opera dal 1° gennaio 1999. Da tale data, le dimissioni non costituiscono più titolo per l'indennità ordinaria di disoccupazione.
Ambito applicativo e differenze operative
L'INPS evidenzia una distinzione tra le diverse tipologie di prestazione:
- per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, la modifica normativa è immediatamente operativa;
- per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per la disoccupazione agricola, sia con requisiti ridotti sia con requisiti normali, gli effetti della norma si applicano alle prestazioni relative al 1999 che saranno liquidate nel 2000.
Ulteriori istruzioni
Per le prestazioni interessate dall'applicazione differita, la circolare rinvia a successive istruzioni, senza fornire ulteriori indicazioni operative nel testo esaminato.
Punti principali
Norma di riferimento e modifica legislativa
L'art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, se intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non consente la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, sia agricola sia non agricola, con requisiti normali ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e con requisiti ridotti ai sensi del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
Abrogazione della disciplina previgente
Il comma 6 del medesimo articolo ha abrogato l'art. 76, terzo comma, del R.D.L. n. 1827/1935, nella parte in cui riconosceva l'indennizzabilità dei periodi di disoccupazione anche in caso di dimissioni.
Decorrenza ed effetti sulle prestazioni
Dal 1° gennaio 1999 le dimissioni non danno più titolo all'indennità ordinaria di disoccupazione. La circolare precisa però che la modifica è immediatamente operativa solo per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali; per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia a requisiti ridotti sia normali, gli effetti riguardano le prestazioni relative al 1999 liquidate nell'anno 2000.
Rinvio a successive istruzioni
Per le prestazioni di disoccupazione interessate dagli effetti differiti la circolare annuncia che seguiranno ulteriori istruzioni operative.
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