Circolare numero 23 del 9-2-1999
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 è stata approvata la cosiddetta "carbontax", con la quale viene finanziata, fra l’altro, la riduzione del costo del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1 della legge 23/12/1998, n. 448
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998 in materia di soppressione del contributo asili nido, del contributo ENAOLI e del contributo TBC, con effetto dal 1/1/1999 per molti settori e con differimento al 1/1/2000 per quelli con aliquote CUAF inferiori a quelle dell’industria. Vengono chiariti gli effetti su fiscalizzazione, apprendisti, aliquote IVS e CUAF, pesca, aziende agricole e lavoratori agricoli stagionali extracomunitari, oltre alle modalità di regolarizzazione per il mese di gennaio 1999 tramite DM10/2. La circolare riporta anche gli importi aggiornati dei contributi fissi per apprendisti e le istruzioni sui codici da usare per eventuali conguagli e differenze contributive.
Soppressione dal 1/1/1999 di contributi sociali e variazioni aliquote contributive
Soppressione di alcuni contributi sociali e aggiornamento delle aliquote contributive
La circolare dà attuazione all’art. 3 della legge n. 448/1998, collegandosi al DPCM 15/1/1999 pubblicato in G.U. n. 11 del 15/1/1999 ed entrato in vigore il 16/1/1999. Il provvedimento incide sul sistema di finanziamento delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, disponendo la soppressione di alcuni contributi e chiarendo, per più comparti produttivi, quali aliquote restano dovute, quali sono differite e come vanno gestite le eventuali regolarizzazioni.
Soppressione del contributo asili nido, ENAOLI e TBC
In applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998, sono soppressi con effetto dal 1/1/1999, per il periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i seguenti contributi:
- contributo destinato al finanziamento degli asili nido, ex art. 8 della legge n. 1044/1971;
- contributi destinati alle finalità del soppresso ENAOLI, ex art. 28 della legge n. 160/1975 e art. unico del DPR n. 1124/1956;
- contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ex art. 28 della legge n. 160/1975 e art. 2 del DPR n. 54/1960 e successive modificazioni.
Per i lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli, la soppressione riguarda in particolare le seguenti aliquote:
- 0,10% per asili nido;
- 0,16% per ENAOLI;
- TBC nella misura dello 0,21% per la generalità dei casi;
- TBC nella misura dello 0,35% per i settori per i quali non è stato previsto il trasferimento della quota 0,14 al Fondo pensionistico;
- TBC nella misura dello 0,35% più 3 lire per ogni soggetto assicurato per specifiche categorie di personale scolastico richiamate dalla circolare.
Differimento al 1/1/2000 per i settori con aliquote inferiori all’industria
La circolare precisa che, per i settori nei quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione prestazioni temporanee risultano inferiori a quelle del settore industria, la soppressione delle aliquote diverse dal TBC è differita al 1/1/2000. La valutazione va fatta in relazione all’aliquota CUAF, e non rilevano le ipotesi di semplice esenzione dal versamento della CUAF.
La gestione delle prestazioni temporanee comprende, oltre al TBC oggetto di soppressione, anche disoccupazione, fondo di garanzia TFR, CIG ordinaria, CIG ordinaria edilizia, CISOA, malattia, maternità e CUAF.
Criteri applicativi
Ai fini dell’applicazione della norma, la circolare chiarisce alcuni criteri di lettura:
- l’azienda va valutata nel suo complesso, senza rilievo decisivo delle qualifiche dei singoli lavoratori;
- per gli apprendisti continua a essere richiesto il contributo settimanale fisso di lire 130 nei settori per i quali opera il differimento;
- per i lavoratori all’estero si applicano gli stessi criteri.
La circolare osserva inoltre che non assumono rilievo, ai fini della soppressione del contributo TBC/ENAOLI/asili nido, le situazioni in cui talune categorie di lavoratori non siano tenute al contributo malattia o siano esonerate dal contributo maternità, DS o CIG.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Dal 1/1/1999, per le aziende non più tenute al versamento del contributo ENAOLI, viene meno il beneficio della fiscalizzazione. Tuttavia, il beneficio resta applicabile fino al 31/12/1999 per i settori nei quali il contributo ENAOLI continua a essere dovuto per effetto del differimento.
Apprendisti
A seguito della variazione del costo della vita del 1,8% calcolata dall’ISTAT per il 1998, la circolare aggiorna i contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1999.
I nuovi importi sono indicati come segue:
- senza quota TBC: lire 4.800 / euro 2,48 senza INAIL; lire 4.980 / euro 2,57 con INAIL;
- comprensivo di quota TBC: lire 4.930 / euro 2,55 senza INAIL; lire 5.110 / euro 2,64 con INAIL.
Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità di 32 lire settimanali a carico del datore di lavoro. La quota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD rimane pari al 5,54% per tutti i settori; per l’apprendista operaio dipendente da azienda agricola l’aliquota FPLD è pari al 4,04% (3,54% + 0,50%).
Variazioni delle aliquote IVS e CUAF
La circolare richiama il D.M. 21/2/1996 e il meccanismo di progressiva elevazione del FPLD, nonché il D.lgs. n. 278/1998 per i dirigenti iscritti all’INPDAI. Dal 1/1/1999, per alcuni settori, le aliquote IVS e CUAF subiscono variazioni puntuali.
Tra i principali esempi riportati:
- CUAF dirigenti INPDAI: da 3,34 a 2,48;
- CUAF dirigenti INPDAI (cooperative L. 240/84 iscritte nei registri prefettizi): da 1,14 a 0,28;
- IVS dirigenti commercio e credito: da 32,63 a 32,70;
- IVS cooperative L. 240/84 sezione agricola e aziende agricole con titolare iscritto IVS: da 31,52 a 32,00;
- IVS piloti di porti, cooperative della piccola pesca, lavoratori all’estero in Paesi extra CEE in regime L. 398/87 ed enti pubblici esclusi dai contributi CUAF e maternità: incremento di 0,50 punti percentuali.
La circolare ribadisce che lo scaglionamento dello 0,50% continua a operare finché non sia raggiunto l’integrale aumento di 4,43 punti percentuali del FPLD.
Settore pesca con navi minori e galleggianti
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, la circolare ricorda che l’aliquota FPLD deve essere adeguata a quella del settore agricolo. A decorrere dal 1/1/1998 l’aliquota è stata adeguata includendo gli incrementi previsti per il settore agricolo; al 1/1/1999 si applica anche l’incremento biennale dello 0,48% a carico delle aziende.
Per il settore della pesca costiera, il personale soggetto alla L. n. 413/1984 passa da un’aliquota 22,72 + 0,70 ex Gescal a 23,90 + 0,70 ex Gescal, con aumento complessivo di 1,18 punti, di cui 0,70 e 0,48.
Aziende agricole e lavoratori agricoli stagionali extracomunitari
Per le aziende agricole operanti con operai a tempo determinato e indeterminato, la circolare conferma che le quote TBC, ENAOLI e asili nido sono poste a carico dei datori di lavoro agricoli per l’intero anno 1999 nelle misure indicate e cessano dal 1/1/2000.
Quanto al FPLD, il settore agricolo prosegue nel percorso di graduale equiparazione agli altri settori produttivi previsto dal D.lgs. n. 146/1997. Dal 1/1/1999 l’aliquota per la generalità delle aziende agricole è elevata di 0,20 punti a carico del datore e 0,50 a carico del lavoratore, fino al raggiungimento del 32% complessivo. Per le aziende agricole di tipo industriale, dal 1/1/1999 si applica il successivo incremento previsto dalla disciplina speciale.
Per le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole, inoltre, prosegue lo scaglionamento di cui all’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, con ulteriore incremento dello 0,50% dal 1/1/1999 e con l’ultimo incremento di 0,02 punti percentuali dal 1/1/2001.
Per i lavoratori agricoli stagionali extracomunitari con permesso di lavoro stagionale, il datore non versa asili nido, CISOA e TBC, ma resta tenuto a FPLD, ENAOLI, INAIL, contributo malattia e tutela lavoratrici madri. In luogo di CUAF e disoccupazione, è dovuto un contributo equivalente destinato al fondo nazionale per le politiche migratorie. L’aliquota totale è indicata nella misura di 31,763 punti percentuali.
Riduzioni contributive, fiscalizzazione e zone svantaggiate in agricoltura
Per l’anno 1999 restano confermate le riduzioni e agevolazioni contributive per le aziende agricole già previste dalla normativa vigente. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni sui territori montani e zone svantaggiate, nonché sulle aziende del Mezzogiorno.
L’art. 3, comma 2, della legge n. 448/1998 proroga di due anni i termini del D.lgs. n. 146/1997 per la ridistribuzione del complesso delle agevolazioni in base alla nuova classificazione delle zone svantaggiate. Le nuove disposizioni decorrono quindi dal 1/1/2000.
Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 1999
Le aziende che per il mese di gennaio 1999 abbiano versato contributi in modo difforme dalle istruzioni possono regolarizzare il periodo secondo la disciplina della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Le modalità sul DM10/2 sono distinte per fattispecie:
- per i datori di lavoro che avevano diritto alla soppressione contributiva ex art. 3, comma 1, legge n. 448/1998, il recupero avviene con codice R850 e dicitura "Rec. Contr. ex art. 3, c.1 L. 448/98";
- per i datori di lavoro per i quali la soppressione opera solo dal 1/1/2000, gli importi non versati per gennaio 1999 si espongono con codice M202 e dicitura "Diff. Contr. ex art. 3 L. 448/98";
- per le differenze derivanti dalla mancata applicazione dell’incremento biennale FPLD si usa il codice M191;
- per le differenze del contributo apprendisti si usa il codice M189 con dicitura "Diff. Appr.".
In tutte le ipotesi di regolarizzazione a debito, gli importi devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale del 2,5%, calcolati dal 17/2/1999 fino alla data del versamento, con esposizione separata nel DM10/2 tramite codice Q900 e dicitura "oneri accessori".
Tabelle allegate e quadro di riferimento
La circolare rinvia a tabelle allegate contenenti le aliquote contributive in vigore dal 1/1/1999 per i principali comparti, tra cui industria, artigianato, commercio-terziario, credito-assicurazione, spettacolo, agricoltura, enti pubblici, apprendisti e le diverse tipologie di aziende agricole. Le tabelle sono messe a disposizione anche su Internet e Intranet.
Gli allegati richiamano inoltre il testo dell’art. 3 della legge n. 448/1998 e l’art. 24 della legge n. 88/1989, che definisce la gestione unificata delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Punti principali
Soppressione di asili nido, ENAOLI e TBC
Dal 1/1/1999, in attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998, sono soppressi il contributo asili nido, il contributo destinato all’ENAOLI e il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Per i lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli, la soppressione riguarda in particolare le aliquote 0,10% (asili nido), 0,16% (ENAOLI) e le aliquote TBC nelle misure indicate dalla circolare.
Differimento al 1/1/2000 per alcuni settori
Per i settori nei quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione prestazioni temporanee risultano inferiori a quelle dell’industria, la soppressione delle aliquote diverse dal TBC è differita al 1/1/2000. La circolare individua tali settori facendo riferimento alle ipotesi in cui l’aliquota CUAF è inferiore a quella dell’industria; non rilevano invece le sole esenzioni dal versamento CUAF.
Criteri applicativi e irrilevanza delle qualifiche individuali
Ai fini dell’applicazione della norma, l’azienda va valutata nel suo complesso e non assumono rilievo le qualifiche dei singoli lavoratori. In particolare, per gli apprendisti il contributo settimanale fisso di lire 130 resta dovuto nei settori per i quali opera il differimento. Lo stesso criterio vale anche per i lavoratori all’estero.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Dal 1/1/1999 viene meno il beneficio della fiscalizzazione per le aziende che non sono più tenute al versamento del contributo ENAOLI. Il beneficio resta invece in vigore fino al 31/12/1999 per i settori nei quali il contributo ENAOLI continua ad essere dovuto.
Apprendisti: nuovi importi dei contributi fissi
In ragione della variazione del costo della vita del 1,8% per il 1998, dal 1/1/1999 sono aggiornati i contributi fissi degli apprendisti. Sono indicati importi distinti con e senza quota TBC e con o senza INAIL: 4.800 lire (2,48 euro) senza INAIL, 4.980 lire (2,57 euro) con INAIL, 4.930 lire (2,55 euro) comprensivo di TBC senza INAIL, 5.110 lire (2,64 euro) comprensivo di TBC con INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità pari a 32 lire settimanali a carico del datore di lavoro.
Aliquote IVS e CUAF dal 1/1/1999
La circolare riepiloga le variazioni delle aliquote IVS e CUAF in alcuni settori. Per la CUAF, ad esempio, l’aliquota dei dirigenti INPDAI scende dal 3,34 al 2,48 e quella delle cooperative L. 240/84 iscritte nei registri prefettizi scende dall’1,14 allo 0,28. Per l’IVS, in diversi settori si registra un incremento di 0,07, 0,48 o 0,50 punti percentuali, secondo la categoria e il settore di appartenenza.
Settori con CUAF inferiore all’industria
Sono elencati i settori e le categorie per cui l’aliquota CUAF è inferiore a quella generale del 2,48% prevista per l’industria, tra cui: artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi, datori di lavoro titolari di imprese agricole, cooperative agricole e loro consorzi, imprese della pesca e cooperative della piccola pesca, altre cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale, nonché allievi dei cantieri scuola e lavoro. Su tali basi viene individuato l’ambito del differimento al 1/1/2000.
Aziende agricole e lavoratori agricoli stagionali extracomunitari
Per le aziende agricole si confermano per il 1999 le riduzioni e agevolazioni contributive vigenti e si richiamano le disposizioni sulle zone montane, svantaggiate e del Mezzogiorno. Per i lavoratori agricoli stagionali extracomunitari con permesso di lavoro stagionale non sono dovuti asili nido, CISOA e TBC; restano dovuti FPLD, ENAOLI, INAIL, malattia e maternità. In sostituzione di CUAF e disoccupazione, il datore versa un contributo pari al loro importo al fondo per le politiche migratorie; l’aliquota totale è pari a 31,763 punti percentuali.
Regolarizzazione DM10/2 per gennaio 1999
Le aziende che abbiano versato i contributi di gennaio 1999 in modo difforme possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Le istruzioni distinguono: recupero differenze per chi aveva titolo alla soppressione contributiva con codice R850; versamento delle aliquote ancora dovute per chi beneficia del differimento con codice M202; recupero dell’incremento biennale FPLD con codice M191; regolarizzazione del contributo apprendisti con codice M189. Le differenze a debito vanno maggiorate degli interessi al tasso legale del 2,5% dal 17/2/1999, con esposizione del relativo importo nel DM10/2 con codice Q900.
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