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Circolare

Circolare numero 24 del 9-2-1999

Ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione, per l'anno 1998, del quadro relativo alla contribuzione previdenziale ed assistenziale della CUD.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni operative sulla compilazione della parte previdenziale del modello CUD, che sostituisce il modello O1/M a partire dalla competenza 1998. Vengono individuati i soggetti tenuti alla compilazione, disciplinati i casi particolari di operazioni straordinarie, successioni e più matricole INPS, e chiariti i criteri di compilazione dei campi 26, 27, 28, 29 e dei campi 30-32 relativi alla dichiarazione del versamento dei contributi. Sono inoltre indicate le fattispecie da includere o escludere dagli imponibili e le modalità di attestazione di omessi versamenti o sospensioni contributive.

Chiarimenti sulla compilazione del quadro "Dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale" del modello CUD

Chiarimenti sulla compilazione del quadro previdenziale del modello CUD

La circolare interviene a chiarire le modalità di compilazione del quadro "Dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale" del modello CUD, che dalla competenza 1998 sostituisce, ai fini previdenziali, la copia del mod. O1/M. Le precisazioni riguardano i soggetti obbligati, alcune fattispecie societarie e successorie, nonché il contenuto dei campi dedicati a imponibili, trattenute e attestazione del versamento dei contributi.

Soggetti obbligati alla compilazione

Il quadro deve essere compilato da tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M. La circolare ribadisce inoltre che, per la parte previdenziale, il modello CUD deve essere compilato anche da soggetti non sostituti d’imposta, tra cui:

  • Ambasciate;
  • Stato Città del Vaticano;
  • organismi internazionali;
  • aziende straniere che assicurano, in regime di legge n. 398/87, lavoratori italiani occupati all’estero in paesi non convenzionati.

Operazioni straordinarie e successioni

In presenza di operazioni societarie straordinarie che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, come fusioni anche per incorporazione e scissioni totali, può essere rilasciata un’unica certificazione anche per il periodo in cui il rapporto è stato svolto con il soggetto estinto. La stessa soluzione è ammessa nel caso di scioglimento di una società personale con prosecuzione dell’attività da parte di uno solo dei soci in forma di ditta individuale, nonché in caso di successione mortis causa.

Se la CUD viene rilasciata agli eredi del sostituito, la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Casi particolari di contribuzione da certificare

Il quadro previdenziale deve essere compilato anche in relazione a specifiche contribuzioni, e in particolare per:

  • contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/96 e successive modificazioni;
  • contribuzione "figurativa" versata ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449/97, relativa al periodo di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito nelle aziende del credito;
  • contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985.

Lavoratori con contributi versati mediante più matricole INPS

Quando un’azienda titolare di più posizioni contributive, nella stessa provincia o in province diverse, abbia versato i contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più matricole INPS, può rilasciare un’unica certificazione anche ai fini previdenziali.

Campo 26: imponibile contributivo ai fini pensionistici

Nel campo 26 va indicato l’imponibile assunto a base per il calcolo dei contributi pensionistici versati o dovuti ai Fondi e alle Gestioni INPS elencati dalla circolare, tra cui Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondo elettrici, Fondo telefonici, Fondo volo, Fondo impiegati ex imposte consumo, gestione contabile separata degli enti pubblici creditizi e gestione contabile separata del soppresso fondo autoferrotranvieri.

L’imponibile è quello di competenza dell’anno cui si riferisce la certificazione, in base all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 314/97. Devono essere comprese le somme e i valori che nel mod. O1/M erano indicati nel quadro B, caselle "competenze correnti" e "altre competenze", e quindi anche:

  • compensi ultramensili, come tredicesima, quattordicesima e altre gratifiche;
  • premi di risultato;
  • arretrati relativi ad anni precedenti dovuti per legge o per contratto con effetto retroattivo;
  • compensi per ferie e festività non godute;
  • valori soggetti a contribuzione ordinaria relativi a polizze, mutui a tasso agevolato, uso di autovetture e altri fringe benefit.

Per i lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi e gestioni contabili separate, nonché per particolari categorie di assicurati, come lavoratori dipendenti da aziende minerarie che operano in sotterraneo, lavoratori marittimi e lavoratori richiamati alle armi, vanno riportati gli importi già assoggettati a contribuzione pensionistica nel quadro C del modello O1/M, sia riferiti all’anno corrente sia ad anni precedenti.

Va sempre incluso anche l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso. Non devono invece essere indicati gli arretrati di anni precedenti corrisposti a seguito di transazioni, conciliazioni o sentenze, per i quali, per i periodi di competenza fino all’anno 1997, doveva essere rilasciata copia del mod. O1/M-VIG. Per i periodi successivi la circolare rinvia a ulteriori istruzioni.

Nella determinazione dell’imponibile 1998 occorre inoltre tener conto delle componenti variabili della retribuzione di dicembre, i cui adempimenti sono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, con conseguente rettifica dell’imponibile riferito al 1998 per gli importi pagati o recuperati in gennaio 1998 e riferiti a dicembre 1997, nonché per quelli pagati o recuperati in gennaio 1999 e riferiti a dicembre 1998.

Campo 27: imponibile per fondi pensionistici integrativi obbligatori

Per i lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi Gas, Esattoriali, Consorzio del Porto di Genova, Ente autonomo Porto di Trieste e Gestione a esaurimento degli Enti disciolti di cui all’art. 75 del DPR 761/79, il campo 26 va compilato con l’imponibile assoggettato al contributo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, mentre il campo 27 deve contenere l’imponibile assoggettato al contributo integrativo obbligatorio.

Campo 28: altri contributi riscossi dall’INPS

Il campo 28 deve essere compilato in via generale, salvo il caso in cui non siano dovute contribuzioni minori, come disoccupazione e tubercolosi. Quando il lavoratore è assicurato presso Fondi sostitutivi o esonerativi non gestiti dall’INPS, il campo va utilizzato per le contribuzioni minori e il campo 26 deve rimanere in bianco.

L’importo del campo 28 può coincidere con quello del campo 26 oppure differire. La circolare segnala casi in cui la differenza dipende dalle diverse basi imponibili per forme contributive differenti, come per i soci di cooperative di produzione e lavoro ex DPR 602/70, per i lavoratori all’estero in paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, per i lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/95, e per le aziende del credito e dell’assicurazione nei casi in cui, per eventi come maternità, allattamento o sciopero, sia dovuto il solo contributo CUAF. In tali ipotesi, se le retribuzioni da indicare nel campo 28 sono diverse in relazione alle diverse forme contributive, deve essere indicata quella superiore.

Campo 29: trattenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore

Nel campo 29 devono essere riportate le trattenute a carico del lavoratore riferite agli imponibili dei campi 26, 27 e 28. La circolare indica, a titolo generale, i seguenti contributi:

  • 8,89% IVS, oppure diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
  • 0,30% CIGS;
  • 1% IVS sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
  • 0,50% per il contributo al fondo per le politiche migratorie dei lavoratori extracomunitari;
  • contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
  • contributo integrativo per i fondi integrativi gestiti dall’INPS.

Non devono essere indicati né la trattenuta per i pensionati che lavorano né le contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS, come i contributi INPDAI o INPDAP. Inoltre, le ritenute previdenziali e assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione, i cui adempimenti vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non vanno riportate nel campo 29.

Campi 30, 31 e 32: versamento dei contributi

La dichiarazione relativa al versamento totale, parziale o al mancato versamento dei contributi riguarda l’insieme dei contributi dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, che risultino scaduti al momento della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, il motivo dell’omissione può essere indicato nelle annotazioni. Se il soggetto ha usufruito della sospensione dei contributi, per la quota datore di lavoro, per la quota lavoratore o per entrambe, a seguito di calamità naturali, tale circostanza deve essere riportata nel riquadro annotazioni.

Punti principali

Soggetti obbligati alla compilazione

Il quadro previdenziale del modello CUD deve essere compilato da tutti i datori di lavoro già obbligati al modello O1/M. La compilazione è richiesta anche per soggetti non sostituti d’imposta, come Ambasciate, Stato Città del Vaticano, organismi internazionali e aziende straniere che assicurano lavoratori italiani all’estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398/87.

Operazioni straordinarie, successioni e intestazione della certificazione

In caso di fusioni, incorporazioni, scissioni totali, scioglimento di società personali con prosecuzione dell’attività da parte di un socio in forma individuale, o successione mortis causa, può essere rilasciata un’unica certificazione anche per il periodo svolto con il soggetto estinto. Se la CUD è rilasciata agli eredi del sostituito, la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Casi particolari di contribuzione da indicare

Il quadro previdenziale deve essere compilato anche per la contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ex art. 3, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 564/96; per la contribuzione figurativa ex art. 59, comma 3, legge n. 449/97 relativa all’assegno straordinario per il sostegno del reddito nelle aziende del credito; e per la contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985.

Lavoratori con versamenti su più matricole INPS

Se la stessa azienda, titolare di più posizioni contributive nella stessa o in diverse province, ha versato i contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più matricole, può rilasciare un’unica certificazione anche ai fini previdenziali.

Campo 26 - Imponibile contributivo ai fini pensionistici

Nel campo 26 va indicato l’imponibile preso a base per il calcolo dei contributi pensionistici dovuti o versati ai Fondi o Gestioni INPS elencati dalla circolare. L’imponibile è quello di competenza dell’anno della certificazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 314/97, e comprende le somme già esposte nel modello O1/M nel quadro B, caselle "competenze correnti" e "altre competenze", inclusi compensi ultramensili, premi di risultato, arretrati con effetto retroattivo, ferie e festività non godute e fringe benefit soggetti a contribuzione ordinaria. Per particolari categorie e Fondi sostitutivi o gestioni separate vanno indicati anche gli importi assoggettati a contribuzione pensionistica già riportati nel quadro C del vecchio modello. Va sempre incluso anche l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso. Sono esclusi gli arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti per transazioni, conciliazioni o sentenze, per i quali fino all’anno 1997 doveva essere rilasciata copia del mod. O1/M-VIG; per i periodi successivi la circolare rinvia a ulteriori istruzioni. L’imponibile 1998 va inoltre rettificato tenendo conto delle componenti variabili della retribuzione di dicembre, gestite a gennaio dell’anno successivo.

Campo 27 - Imponibile per fondi pensionistici integrativi obbligatori INPS

Per i lavoratori iscritti ai Fondi Gas, Esattoriali, Consorzio del Porto di Genova, Ente autonomo Porto di Trieste e Gestione a esaurimento degli Enti disciolti, il campo 26 va compilato per l’imponibile relativo al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e il campo 27 per l’imponibile assoggettato al contributo integrativo.

Campo 28 - Altri contributi riscossi dall’INPS

Il campo 28 deve essere compilato di regola, salvo assenza di contribuzioni minori come disoccupazione o tubercolosi. Se il lavoratore è assicurato presso Fondi sostitutivi o esonerativi non gestiti dall’INPS, il campo 28 va compilato per le contribuzioni minori e il campo 26 lasciato in bianco. L’importo del campo 28 può coincidere o differire da quello del campo 26: è diverso, ad esempio, per soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori all’estero in paesi con accordi parziali, lavoratori soggetti a massimale contributivo e pensionabile, e nei casi in cui per alcune forme contributive si versi solo il contributo CUAF; in tali ipotesi va indicata la retribuzione più elevata quando gli imponibili differiscono.

Campo 29 - Trattenute a carico del lavoratore

Nel campo 29 vanno indicate le trattenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore riferite agli imponibili dei campi 26, 27 e 28. La circolare indica, in via generale, IVS o aliquote diverse per fondi pensionistici, 0,30% CIGS, 1% sulla parte eccedente la prima fascia pensionabile, 0,50% per il fondo politiche migratorie dei lavoratori extracomunitari, contributi integrativi per lavoratori in miniera e per fondi integrativi gestiti dall’INPS. Non vanno riportate né la trattenuta dei pensionati che lavorano né le contribuzioni dovute ad altri enti non INPS, come INPDAI o INPDAP. Le ritenute relative a componenti variabili della retribuzione con adempimenti assolti a gennaio dell’anno successivo non devono essere inserite nel campo.

Campi 30, 31 e 32 - Dichiarazione sul versamento dei contributi

La dichiarazione di versamento totale, parziale o di mancato versamento riguarda l’insieme dei contributi dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, scaduti al momento della consegna della certificazione. In caso di omissioni, il motivo può essere indicato nelle annotazioni. Se il soggetto ha beneficiato della sospensione dei contributi per calamità naturali, deve essere evidenziata tale circostanza nel riquadro annotazioni.

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