Circolare numero 28 del 10-2-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1999, i ricorsi amministrativi di primo grado contro i provvedimenti in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori agricoli devono essere presentati alla Commissione provinciale ex art. 14 L. 457/1972 (CISOA). La nuova disciplina, introdotta dall’art. 80, comma 3, L. 448/1998, non elimina il doppio grado di contenzioso previsto dal D.lgs. 375/1993, ma sposta la competenza decisionale di primo grado all’organo dell’Istituto. La circolare disciplina termini di proposizione e decisione, modalità di gestione dei ricorsi già presentati alla precedente Commissione per la manodopera agricola e contenuti minimi della relazione istruttoria delle sedi.
Attribuzione alla CISOA della competenza sui ricorsi di I grado ex art. 11 D.lgs. 375/1993
Attribuzione alle Commissioni provinciali del trattamento sostitutivo della retribuzione della competenza in materia di ricorsi in I grado
La circolare interviene sul contenzioso amministrativo in materia agricola per effetto dell’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, chiarendo che, dal 1° gennaio 1999, i ricorsi di primo grado avverso i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 375/1993 devono essere indirizzati alla Commissione provinciale competente ex art. 14 della legge n. 457/1972 (CISOA).
Ambito della modifica normativa
La disposizione non elimina il doppio grado di contenzioso amministrativo previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 375/1993, cui possono accedere i lavoratori agricoli subordinati, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Essa si limita a spostare la competenza decisionale di primo grado a un organo dell’Istituto, mantenendo inalterata la struttura del rimedio amministrativo.
Termini, presentazione del ricorso e silenzio-rigetto
Il ricorso di primo grado deve essere presentato entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’Elenco nominativo annuale oppure entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. La Commissione deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso; in caso di inutile decorso del termine, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto.
Decorrenza operativa e aggiornamento delle sedi
Dal 1° gennaio 1999 le sedi devono indirizzare e ricevere i ricorsi secondo la nuova competenza. A tal fine devono aggiornare i frontespizi degli elenchi annuali e le notifiche di riconoscimento o disconoscimento dei rapporti di lavoro, inserendo l’informativa circa l’organo competente a conoscere del gravame.
Ricorsi erroneamente inoltrati alla Commissione per la manodopera agricola
Qualora gli interessati abbiano indirizzato il ricorso alla Commissione per la manodopera agricola, il ricorso non perde efficacia: deve essere considerato presentato alla CISOA con la data originaria di deposito presso la Commissione provinciale per la manodopera agricola. Restano quindi salvi gli effetti temporali della proposizione.
Istruttoria delle sedi periferiche e contenuto della relazione tecnica
Gli uffici periferici competenti devono istruire i ricorsi corredandoli con una relazione dattiloscritta che illustri la fattispecie, i relativi elementi di valutazione e un parere tecnico conclusivo sottoscritto dal Dirigente responsabile. La relazione deve essere puntualmente documentata e supportata da elementi quali accertamenti ispettivi, documentazione già in possesso della sede, deduzioni e controdeduzioni del ricorrente e ogni altro atto utile.
La circolare richiede che nella relazione siano riportate informazioni circostanziate sulla posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, sui dati del datore di lavoro e dell’azienda agricola (tipologia aziendale, colture praticate, estensione e ubicazione dei terreni, fabbisogno annuo di manodopera, numero di lavoratori e giornate complessivamente impiegate nell’anno oggetto del ricorso), nonché su eventuali procedimenti giudiziari per assunzioni fittizie, sanzioni amministrative e precedenti provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento di rapporti di lavoro.
Ricorsi pendenti e seconda istanza
Per i ricorsi già pendenti presso le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, la decisione spetta alle Commissioni ex art. 14 della legge n. 457/1972, purché non si sia già formato il silenzio-rigetto. Se il silenzio-rigetto si è perfezionato per decorso dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso, gli interessati possono proporre ricorso in seconda istanza alla Commissione Centrale.
Punti principali
Nuova competenza della Commissione provinciale ex art. 14 L. 457/1972
L’art. 80, comma 3, della L. 448/1998 attribuisce alle Commissioni provinciali competenti per il trattamento sostitutivo della retribuzione anche le funzioni relative al contenzioso previdenziale agricolo che prima facevano capo alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola. La competenza in primo grado passa quindi alla Commissione ex art. 14 L. 457/1972 (CISOA).
Persistenza del doppio grado di contenzioso
La circolare precisa che la modifica normativa non incide sul sistema del doppio grado di contenzioso amministrativo previsto dall’art. 11 del D.lgs. 375/1993. I lavoratori agricoli subordinati, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni conservano la facoltà di ricorrere in primo grado e, se del caso, in secondo grado secondo le regole vigenti.
Termini e destinatario del ricorso di primo grado
Il ricorso va indirizzato alla Commissione ex art. 14 L. 457/1972 entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’Elenco nominativo annuale oppure entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. La Commissione deve decidere entro 90 giorni dalla presentazione; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto.
Decorrenza operativa dal 1° gennaio 1999 e aggiornamento delle sedi
Dal 1° gennaio 1999 i ricorsi di primo grado devono essere indirizzati alla Commissione competente ex art. 14 L. 457/1972. Le sedi devono aggiornare i frontespizi degli elenchi annuali e le notifiche di riconoscimento o disconoscimento dei rapporti di lavoro, informando gli interessati del nuovo organo competente.
Ricorsi erroneamente presentati alla vecchia Commissione
Se i ricorsi vengono presentati alla Commissione per la manodopera agricola, essi devono comunque essere considerati validamente presentati alla CISOA, con la data originaria di presentazione alla Commissione provinciale per la manodopera agricola.
Istruttoria e relazione tecnica delle sedi periferiche
Gli uffici competenti devono istruire i ricorsi di primo grado allegando una relazione dattiloscritta con illustrazione della fattispecie, elementi di valutazione e parere tecnico conclusivo firmato dal Dirigente responsabile. La relazione deve essere adeguatamente documentata con prove e atti a supporto della proposta della sede.
Contenuti della relazione istruttoria
La relazione deve contenere dati sulla posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, sulle caratteristiche dell’azienda datrice di lavoro (tipologia, colture, estensione e ubicazione dei terreni, fabbisogno annuo di manodopera, numero di lavoratori e giornate impiegate), su eventuali procedimenti giudiziari per assunzioni fittizie, sanzioni amministrative, precedenti provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento di rapporti di lavoro e ogni altra informazione utile alla decisione.
Ricorsi pendenti e silenzio-rigetto
I ricorsi già giacenti presso le Commissioni provinciali per la manodopera agricola saranno decisi dalla Commissione ex art. 14 L. 457/1972 se non è maturato il silenzio-rigetto. Nei casi in cui il silenzio-rigetto si sia già perfezionato per decorso del termine di 90 giorni, gli interessati possono proporre ricorso in seconda istanza alla Commissione Centrale.
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