Circolare numero 25 del 9-2-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il DM 5 gennaio 1999 che fissa, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1999, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. Le stesse retribuzioni rilevano anche per le prestazioni economiche di malattia e maternità riferite al 1999. La circolare ricorda inoltre le regole per assunzioni, cessazioni e trasferimenti nel corso del mese, le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive per gennaio 1999 e riporta le tabelle per settori, categorie, quadri, dirigenti e giornalisti.
Determinazione per il 1999 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 1999
La circolare dell'INPS trasmette il DM 5 gennaio 1999, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Il provvedimento interessa i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi in materia di sicurezza sociale e definisce le basi imponibili da utilizzare per il calcolo della contribuzione obbligatoria.
Ambito di applicazione e finalità
Le retribuzioni convenzionali fissate per il 1999 devono essere assunte come base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie relative ai lavoratori italiani all'estero. La circolare precisa inoltre che i medesimi valori possono essere utilizzati anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, quando il riferimento debba essere la retribuzione dell'anno 1999.
Criteri del decreto ministeriale
Il decreto richiamato dalla circolare si fonda su diverse disposizioni normative, tra cui:
- gli artt. 1 e 4 del D.L. n. 317/1987;
- la legge n. 426/1991, in tema di indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
- l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 314/1997, che conferma le disposizioni sulle retribuzioni convenzionali per determinate categorie di lavoratori;
- il precedente D.M. 7 gennaio 1998.
Il decreto stabilisce che le retribuzioni convenzionali decorrono dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1999 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999.
Regole per assunzioni, cessazioni e trasferimenti nel mese
Per le assunzioni, le risoluzioni del rapporto di lavoro e i trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in 26 giornate. Per l'applicazione di queste regole, la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Regolarizzazione per gennaio 1999
Le aziende che non abbiano potuto adeguare in tempo le retribuzioni convenzionali al D.M. 5 gennaio 1999 per il mese di gennaio 1999 possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, già richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle differenze dovute vanno calcolati gli interessi al tasso legale del 2,5% dal 16 febbraio 1999 fino alla data del versamento. Qualsiasi regolarizzazione oltre il termine indicato è soggetta alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Modalità operative per il modello DM 10/2
Per la regolarizzazione tramite modello DM 10/2, le aziende devono attenersi a tre passaggi operativi:
- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1 gennaio 1999 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sui nuovi totali;
- indicare nei righi liberi dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi sulle differenze contributive, utilizzando il codice "Q900" e la dicitura "oneri accessori".
Tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 1999
La circolare riporta le tabelle dettagliate delle retribuzioni convenzionali per i principali settori e qualifiche, tra cui:
- industria;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato;
- agricoltura.
Sono altresì riportate le fasce per quadri, dirigenti e giornalisti, articolate per settore e per scaglioni di retribuzione nazionale. Per ciascuna categoria, il decreto individua importi convenzionali espressi in lire, che costituiscono la base contributiva per il 1999.
Ulteriori effetti del decreto
Il decreto stabilisce infine che sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. La circolare si limita a trasmettere il testo del provvedimento e le relative tabelle, fornendo agli operatori gli elementi necessari per l'applicazione contributiva e per gli eventuali recuperi contributivi relativi a gennaio 1999.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare comunica la pubblicazione del DM 5/1/1999, che determina le retribuzioni convenzionali per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 31/7/1987, n. 317, convertito dalla legge 3/10/1987, n. 398. Tali valori costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi in materia di sicurezza sociale.
Utilizzo anche per malattia e maternità
Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, quando il riferimento debba essere la retribuzione dell'anno 1999.
Criteri applicativi e divisione in caso di eventi nel mese
Il decreto prevede, per particolari categorie, fasce di retribuzione convenzionale e stabilisce che, in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da o per l'estero intervenuti nel corso del mese, i valori convenzionali siano divisibili in ragione di 26 giornate. La circolare rinvia alle precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990.
Regolarizzazione delle differenze per gennaio 1999
Le aziende che non abbiano potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali per il mese di gennaio 1999 possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con maggiorazione degli interessi al tasso legale del 2,5% computati dal 16/2/1999 fino alla data del versamento; oltre tale termine si applica la disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Modalità di compilazione del modello DM 10/2
Per la regolarizzazione tramite DM 10/2 le aziende devono: calcolare le differenze tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1/1/1999 e quelle assoggettate a contribuzione per gennaio; portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sui totali; indicare in uno dei righi liberi dei quadri B-C l'importo degli interessi sulle differenze contributive con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "oneri accessori".
Ambiti e categorie per cui sono indicate le tabelle
La circolare riporta le tabelle delle retribuzioni convenzionali 1999 per i settori industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, industria cinematografica, spettacolo e artigianato, nonché per l'agricoltura. Sono inoltre riportate specifiche fasce per quadri, dirigenti e giornalisti, differenziate per settore e per scaglioni di retribuzione nazionale.
Base normativa del decreto ministeriale
Nel decreto sono richiamati gli artt. 1 e 4 del D.L. n. 317/1987, la legge n. 426/1991, l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 314/1997 e il precedente D.M. 7 gennaio 1998. Il provvedimento stabilisce che le retribuzioni convenzionali valgono dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1999 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, che per quadri, dirigenti e giornalisti la fascia imponibile si determina in base al raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, e che sulle retribuzioni convenzionali va liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.
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