Circolare numero 30 del 11-2-1999
Il versamento della contribuzione erroneamente effettuata all’INPS ma di competenza dell’ENPALS comporta il trasferimento dei contributi a quest’ultimo Ente effettivo titolare del credito. Egualmente accade nell’ipotesi inversa di contribuzione di pertinenza dell’INPS erroneamente versata all’ENPALS. In entrambe le ipotesi il versamento contributivo effettuato in buona fede ha effetto liberatorio per il contribuente e non comporta l’applicazione di oneri accessori per ritardato pagamento dei contributi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il caso di versamenti contributivi effettuati in buona fede a un ente previdenziale non titolare del credito, con riferimento in particolare agli scambi tra INPS ed ENPALS. Richiamata la sentenza della Cassazione n. 4637 del 20 maggio 1996 e la lettera ministeriale del 16 luglio 1997, viene affermato che il pagamento errato in buona fede ha effetto liberatorio e non comporta sanzioni o oneri accessori per ritardato versamento. Le sedi devono quindi trasferire le somme all’ente effettivamente competente o richiederne il trasferimento, previa prova della buona fede e su richiesta dell’interessato, ricostituendo la corretta posizione contributiva.
Trasferimento della contribuzione versata per errore tra INPS ed ENPALS in caso di buona fede del contribuente
Trasferimento della contribuzione versata erroneamente tra INPS ed ENPALS
La circolare fornisce istruzioni per gestire i casi di contribuzione pagata per errore a un ente previdenziale diverso da quello effettivamente titolare del credito, con particolare riferimento ai rapporti tra INPS ed ENPALS. Il presupposto centrale è la buona fede del contribuente: in tal caso il pagamento effettuato al soggetto sbagliato produce effetto liberatorio e non può determinare sanzioni o maggiorazioni per ritardo.
Ambito e origine della questione
Il tema nasce dalla situazione degli addetti agli impianti sportivi, iscritti all’INPS ma soggetti ad assicurazione ENPALS. Le aziende del settore avevano chiesto che i contributi versati all’INPS fossero trasferiti all’ENPALS senza applicazione di accessori, trattandosi di un versamento avvenuto in buona fede a un ente diverso da quello competente.
Fondamento giurisprudenziale e ministeriale
La circolare richiama la sentenza n. 4637 del 20 maggio 1996 della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente diverso da quello titolare del credito ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1189 c.c. e rende inapplicabile la normativa sanzionatoria per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Il Ministero del Lavoro, con lettera del 16 luglio 1997, ha condiviso tale orientamento, ritenendo che la tutela del debitore in buona fede sia particolarmente intensa nei rapporti con gli enti previdenziali. Ha inoltre auspicato che gli enti interessati adeguino la propria disciplina per definire i rapporti finanziari interni senza ulteriori oneri per i contribuenti.
Istruzioni operative per i casi concreti
Sulla base di tali principi, la circolare stabilisce che:
- se risulta versata all’INPS una contribuzione di pertinenza dell’ENPALS, accertata la buona fede del contribuente, l’INPS deve trasferire all’ENPALS le somme indebitamente pagate, dietro esplicita richiesta dell’interessato;
- se, al contrario, una contribuzione di pertinenza dell’INPS è stata erroneamente versata all’ENPALS, l’INPS deve chiedere a quest’ultimo il trasferimento delle somme e provvedere alla corretta ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore o dell’azienda.
Esclusione di somme accessorie
La circolare precisa che, nei casi in cui il versamento sia avvenuto in buona fede a favore di un soggetto non titolare del credito, non devono essere richieste al contribuente somme accessorie per il ritardo con cui l’INPS è entrato in possesso della contribuzione. Il principio vale come criterio generale di definizione delle pratiche e le sedi sono invitate ad attenervisi.
Punti principali
Principio generale sul versamento a ente non titolare
Se la contribuzione viene versata in buona fede a un ente previdenziale diverso da quello effettivamente titolare del credito, il versamento è considerato liberatorio ai sensi dell’art. 1189 c.c.; la contribuzione indebita va annullata e le somme possono essere restituite o trasferite all’ente corretto su richiesta dell’interessato.
Caso specifico degli addetti agli impianti sportivi
La questione nasce per gli addetti agli impianti sportivi, iscritti all’INPS ma da assicurare all’ENPALS, per i quali le aziende chiedevano il trasferimento dei contributi dall’INPS all’ente competente senza applicazione di oneri accessori.
Richiamo alla giurisprudenza di Cassazione
È richiamata la sentenza n. 4637 del 20 maggio 1996 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto efficacia liberatoria al pagamento della contribuzione effettuato in buona fede a un ente diverso dal titolare del credito, escludendo l’applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.
Indicazioni del Ministero del Lavoro
Con lettera del 16 luglio 1997 il Ministero del Lavoro ha condiviso l’orientamento della Cassazione, ritenendolo applicabile alle obbligazioni contributive verso gli enti previdenziali e auspicando un adeguamento della normativa e dei rapporti finanziari tra gli enti senza ulteriori aggravî per i contribuenti.
Istruzioni operative per l’INPS
Quando risulti versata erroneamente contribuzione di pertinenza ENPALS all’INPS, accertata la buona fede del contribuente e su sua esplicita richiesta, l’Istituto deve trasferire le somme indebitamente pagate all’ente competente. Se invece la contribuzione di pertinenza INPS è stata pagata all’ENPALS, l’INPS deve chiedere a quest’ultimo il trasferimento delle somme e ricostituire la corretta posizione contributiva.
Esclusione di oneri accessori
Poiché il pagamento in buona fede a soggetto non titolare del credito è liberatorio, non devono essere richieste al contribuente somme accessorie per il ritardo con cui l’Istituto ha acquisito la contribuzione.
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