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Sentenza

Sentenza n. 585/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 215/2024 n. 512/2024 del 20.6.2024.

Giustizia amministrativa202500753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 512/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 512 del 20 giugno 2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a sua disposizione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero, avvenuta il 25 giugno 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno il 10 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era munita dell'attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero presso la sede reale, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo era passato in giudicato. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'ordine di esecuzione non comprende la condanna alle spese contenuta nella sentenza del giudice ordinario, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    L'attestazione di conformità della copia della sentenza del giudice ordinario ha concorso a comprovare la regolarità del titolo esecutivo prodotto in giudizio.

  • l. 107/2015

    È la fonte normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

  • l. 724/1994

    La sentenza ottemperanda aveva previsto il riconoscimento di interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto da tale legge.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione sia stato regolarmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il provvedimento sia passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato all'esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale; non vi rientra l'esecuzione della condanna alle spese del giudizio definito dal giudice ordinario quando tale statuizione esuli dalla domanda di ottemperanza proposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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