Cassazione Penale, Sentenza n. 33134/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello sostenendo: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata o insufficiente motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto ascritto a Piscopo Enrico (da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a violenza privata, richiamando l'art. 393 cod. pen.); (2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per errata applicazione di legge e mancata motivazione circa il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione ai sensi dell'art. 62 n. 2 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito adeguata motivazione richiamando la cognizione del primo grado e la giurisprudenza di legittimità, spiegando perché la condotta consistita nel parcheggiare intenzionalmente un veicolo davanti a quello della persona offesa e nel rifiuto di spostarlo integra la violenza privata (art. 610 c.p.) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il gravame privo di specificità esterna: la decisione d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatti, i precedenti di Enrico e la violenza compiuta da Francesco nei confronti di una persona anziana; la richiesta di concedere l'attenuante per provocazione era stata formulata in appello solo per Enrico (quindi inammissibile per Francesco) e per Enrico i presupposti della provocazione non sono stati dimostrati. Conseguenze pratiche: confermata la riforma parziale già disposta in appello (concesso beneficio della sospensione condizionale della pena a Piscopo Enrico, confermato nel resto), dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La condotta di ostruzione della libera circolazione mediante parcheggio intenzionale e rifiuto di spostare il veicolo configura la violenza privata quando è idonea a privare coattivamente l'offeso della libertà di autodeterminazione e vi è dolo, desumibile dal rifiuto di liberare il passaggio
art. 392 cod. pen.
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia dalla violenza privata per l'elemento intenzionale finalizzato all'asserita tutela di un diritto; non sussiste quando la reazione è immediata per difendere il possesso in presenza di turbativa e impossibilità di ricorso immediato al giudice
art. 612 cod. pen.
Richiamato come titolo di reato per la condotta di minaccia/ingresso e offesa nei confronti della persona offesa (contestazione a Piscopo Francesco)
art. 660 cod. pen.
Richiamato nel testo come reato dichiarato estinto per prescrizione in primo grado (contestato a Piscopo Enrico)
art. 594 cod. pen.
Richiamato perché in primo grado era stata pronunciata assoluzione per cambiamento normativo (reato non più previsto)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Censura relativa alla insufficiente motivazione della Corte territoriale nella riqualificazione del fatto; Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e il motivo manifestamente infondato
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Censura relativa a violazione di legge/errata applicazione in materia di valutazione e concessione delle attenuanti; ritenuta inammissibile per mancanza di specificità
art. 62 n. 2 cod. pen.
Circostanza attenuante della provocazione: va provata la sussistenza dei presupposti specifici; nel caso è stata riconosciuta non sussistente per Enrico e non in parte dedotta per Francesco
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione in relazione ai motivi esposti
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in favore dello Stato a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica di una condotta (es. da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a violenza privata) richiede una spiegazione puntuale del giudice: la violenza privata si configura quando la condotta è idonea a privare coattivamente l'offeso della libertà di autodeterminazione e vi è dolo, desumibile anche dal rifiuto del responsabile di liberare il passaggio
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'intento di far valere una pretesa ritenuta giuridicamente fondata; la mera identità materiale dell'atto non basta a identificarlo come tale se mancano gli elementi soggettivi
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e dettagliate: motivi generici o privi di "specificità esterna" sono dichiarati inammissibili
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi e specifici che giustifichino la loro concessione; la semplice giovane età o l'incensuratezza non sono di per sé sufficienti
- La richiesta di una particolare attenuante (es. provocazione) deve essere dedotta tempestivamente e per ciascun imputato: se non proposta in appello per uno degli imputati, il relativo motivo in Cassazione può essere inammissibile
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e imporre somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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