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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33134/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello sostenendo: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata o insufficiente motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto ascritto a Piscopo Enrico (da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a violenza privata, richiamando l'art. 393 cod. pen.); (2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per errata applicazione di legge e mancata motivazione circa il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione ai sensi dell'art. 62 n. 2 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito adeguata motivazione richiamando la cognizione del primo grado e la giurisprudenza di legittimità, spiegando perché la condotta consistita nel parcheggiare intenzionalmente un veicolo davanti a quello della persona offesa e nel rifiuto di spostarlo integra la violenza privata (art. 610 c.p.) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il gravame privo di specificità esterna: la decisione d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatti, i precedenti di Enrico e la violenza compiuta da Francesco nei confronti di una persona anziana; la richiesta di concedere l'attenuante per provocazione era stata formulata in appello solo per Enrico (quindi inammissibile per Francesco) e per Enrico i presupposti della provocazione non sono stati dimostrati. Conseguenze pratiche: confermata la riforma parziale già disposta in appello (concesso beneficio della sospensione condizionale della pena a Piscopo Enrico, confermato nel resto), dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    La condotta di ostruzione della libera circolazione mediante parcheggio intenzionale e rifiuto di spostare il veicolo configura la violenza privata quando è idonea a privare coattivamente l'offeso della libertà di autodeterminazione e vi è dolo, desumibile dal rifiuto di liberare il passaggio

  • art. 392 cod. pen.

    L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia dalla violenza privata per l'elemento intenzionale finalizzato all'asserita tutela di un diritto; non sussiste quando la reazione è immediata per difendere il possesso in presenza di turbativa e impossibilità di ricorso immediato al giudice

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato per la condotta di minaccia/ingresso e offesa nei confronti della persona offesa (contestazione a Piscopo Francesco)

  • art. 660 cod. pen.

    Richiamato nel testo come reato dichiarato estinto per prescrizione in primo grado (contestato a Piscopo Enrico)

  • art. 594 cod. pen.

    Richiamato perché in primo grado era stata pronunciata assoluzione per cambiamento normativo (reato non più previsto)

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura relativa alla insufficiente motivazione della Corte territoriale nella riqualificazione del fatto; Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e il motivo manifestamente infondato

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Censura relativa a violazione di legge/errata applicazione in materia di valutazione e concessione delle attenuanti; ritenuta inammissibile per mancanza di specificità

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Circostanza attenuante della provocazione: va provata la sussistenza dei presupposti specifici; nel caso è stata riconosciuta non sussistente per Enrico e non in parte dedotta per Francesco

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione in relazione ai motivi esposti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in favore dello Stato a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica di una condotta (es. da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a violenza privata) richiede una spiegazione puntuale del giudice: la violenza privata si configura quando la condotta è idonea a privare coattivamente l'offeso della libertà di autodeterminazione e vi è dolo, desumibile anche dal rifiuto del responsabile di liberare il passaggio
  • L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'intento di far valere una pretesa ritenuta giuridicamente fondata; la mera identità materiale dell'atto non basta a identificarlo come tale se mancano gli elementi soggettivi
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e dettagliate: motivi generici o privi di "specificità esterna" sono dichiarati inammissibili
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi e specifici che giustifichino la loro concessione; la semplice giovane età o l'incensuratezza non sono di per sé sufficienti
  • La richiesta di una particolare attenuante (es. provocazione) deve essere dedotta tempestivamente e per ciascun imputato: se non proposta in appello per uno degli imputati, il relativo motivo in Cassazione può essere inammissibile
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e imporre somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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