Cassazione Civile, Ordinanza n. 02693/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo ad alcune unità immobiliari. La società contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario di primo grado; dopo un iniziale arresto per cessata materia del contendere, la CTR aveva accolto solo in parte l’appello, ritenendo che alcune posizioni immobiliari fossero state rettificate dall’ente e che, per un immobile, l’imposizione dovesse essere ricalcolata perché attribuita ad altri soggetti passivi, ma lasciando ferma una differenza d’imposta. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che nell’avviso non fossero state adeguatamente indicate le rendite catastali poste a base dell’imponibile, essendo richiamata solo la rendita rivalutata; 2) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., assumendo che le rendite utilizzate dal Comune fossero arbitrarie e non corrispondenti a quelle accertate successivamente; 3) violazione dell’art. 74 l. n. 342/2000, sostenendo che gli effetti della nuova rendita decorressero solo dalla notificazione e che la prova della conoscenza legale del nuovo classamento non potesse essere desunta aliunde.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo e il secondo motivo, la mancata autosufficienza del ricorso per cassazione, perché la ricorrente non aveva trascritto l’avviso di accertamento e non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito avesse tempestivamente sollevato le questioni; inoltre, le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono state ritenute inconferenti, perché tali norme non consentono di censurare in cassazione il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come già dedotta in appello; ha inoltre ricordato, in via generale, che la revisione delle rendite catastali urbane non richiede necessariamente sopralluogo o contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi richiamate. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
norma invocata dalla ricorrente sulla base di calcolo dell’imponibile IMU; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata emersione della questione nella sentenza impugnata.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non se attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove; non è invece censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nei motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 74 l. n. 342/2000
norma invocata per sostenere la necessità della notificazione della nuova rendita ai fini della sua efficacia; il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità/mancata autosufficienza.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 3, comma 58, legge n. 662 del 1996
richiamato incidentalmente per la revisione delle rendite catastali urbane.
art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004
richiamato incidentalmente per la revisione delle rendite catastali urbane nelle microzone.
art. 11, comma primo, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988
richiamato per affermare che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento consegue a denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la decisione di merito sulla base di documenti o atti processuali, è necessario riportarne il contenuto rilevante e indicare puntualmente in quale fase e in quale atto la questione sia stata dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende la regola legale di valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come già devolute al giudice di merito.
- La revisione della rendita catastale urbana, nei casi considerati, non presuppone necessariamente sopralluogo o previo contraddittorio endoprocedimentale; la questione dell’efficacia della nuova rendita deve comunque essere veicolata nel giudizio di merito in modo tempestivo e autosufficiente.
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