Sentenza n. 1535/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia con diniego di permanenza nella white list; successiva risoluzione del contratto d'appalto e richiesta di escussione della cauzione definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura e il contestuale diniego di permanenza nella white list, deducendo violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, delle disposizioni previgenti in materia di documentazione antimafia, delle circolari ministeriali richiamate e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e irregolarità procedimentali. La ricorrente sosteneva che gli elementi valorizzati dalla Prefettura fossero inidonei a dimostrare il rischio di infiltrazione mafiosa: in particolare, il rapporto di parentela con soggetti collegati a imprese interdette, il precedente rapporto di lavoro con un'impresa destinataria di interdittiva, il trasferimento della residenza del titolare presso la sede della nuova impresa, l'utilizzo di lavoratori e mezzi riconducibili a imprese familiari e l'assenza di precedenti penali. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita di contratti, l'impossibilità di partecipare ad appalti e il mancato accesso al credito. Con motivi aggiunti l'impresa ha impugnato la comunicazione di risoluzione del contratto e la richiesta di escussione della polizza fideiussoria, deducendo il difetto delle condizioni per l'attivazione della garanzia ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, nonché questioni di giurisdizione e di ammissibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Quanto all'interdittiva, ha affermato che la misura antimafia ha natura preventiva e non richiede un accertamento penale definitivo né la prova dell'appartenenza mafiosa, potendo fondarsi su elementi indiziari valutati secondo il criterio del più probabile che non. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della logicità e ragionevolezza della valutazione prefettizia. Gli elementi devono essere esaminati unitariamente e non atomisticamente. Nel caso concreto, la pluralità e convergenza degli indizi — rapporti familiari con titolari di imprese interdette, precedente attività lavorativa, trasferimento della residenza in prossimità della cancellazione dell'impresa paterna dalla white list, coincidenza con la sede legale della nuova impresa, utilizzo di lavoratori e mezzi riconducibili al medesimo gruppo familiare e ulteriori frequentazioni — ha evidenziato una possibile unicità di regia familiare e ha sostenuto legittimamente l'interdittiva cosiddetta a cascata. Il mero decorso del tempo, l'assenza di condanne penali e la dedotta estraneità personale non sono stati ritenuti sufficienti a superare il quadro indiziario complessivo. Le sopravvenienze successive non incidono sulla legittimità dell'atto da valutare rebus sic stantibus, ma possono essere considerate dall'amministrazione in sede di riesame. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia sulla risoluzione conseguente all'interdittiva collegata alla fase dell'evidenza pubblica prenegoziale e quindi devoluta alla giurisdizione amministrativa; ha inoltre ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, poiché diretti a contestare autonomamente le condizioni di escussione della polizza. Nel merito, ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 92 e 94 del d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante fosse tenuta a recedere dal contratto in presenza dell'interdittiva sopravvenuta. La risoluzione è stata considerata imputabile all'appaltatore, poiché i fatti posti a fondamento dell'interdittiva ricadevano nella sua sfera di conoscibilità e non integravano caso fortuito, forza maggiore o fatto del creditore. Ne consegueva l'idoneità dell'inadempimento a giustificare l'attivazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e della clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione immediata e una penale del 10% dell'importo dell'appalto. Tuttavia, l'escussione poteva operare solo nei limiti del danno effettivamente subito: la Provincia aveva allegato e dimostrato danni per euro 59.644,00, derivanti da maggiori lavorazioni, adeguamento prezzi, sinistri stradali e mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza. L'atto di escussione è stato pertanto ritenuto legittimo. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 52, l. 190/2012
Costituisce il riferimento normativo per gli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cosiddetta white list.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione o permanenza nella white list.
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Fondano il potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva sulla base di un quadro indiziario sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di un definitivo accertamento penale.
artt. 92 e 94 d.lgs. 159/2011
Impongono alla stazione appaltante di recedere dal contratto in caso di sopravvenienza dell'interdittiva antimafia, fatto salvo il pagamento delle opere eseguite e il rimborso delle spese nei limiti delle utilità conseguite.
art. 103 d.lgs. 50/2016
…dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore
La cauzione definitiva può essere escussa per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e il risarcimento dei danni da inadempimento; l'escussione richiede comunque l'allegazione e la prova di un danno effettivo causalmente riconducibile al recesso o alla risoluzione.
art. 58 c.p.a.
Richiamato per l'istanza di modifica o revoca della misura cautelare in ragione di sopravvenienze.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Massime di principio
- L'informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva e può essere adottata senza un definitivo accertamento penale della responsabilità o dell'appartenenza mafiosa, quando il Prefetto disponga di elementi concreti, specifici e convergenti idonei a rendere probabile il pericolo di infiltrazione o condizionamento dell'impresa.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e secondo una logica induttiva; rapporti di parentela, rapporti lavorativi, utilizzo di mezzi o personale e operazioni societarie assumono rilievo quando, considerati nel loro insieme, evidenzino una possibile continuità o unicità di regia con imprese già colpite da misure antimafia.
- Il mero decorso del tempo, l'assenza di condanne penali e l'assoluzione o estraneità del singolo soggetto non escludono di per sé l'attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione, se il quadro complessivo conserva elementi sintomatici non superati da ulteriori convincenti circostanze.
- La legittimità dell'interdittiva deve essere valutata rebus sic stantibus, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'istruttoria e dell'adozione dell'atto; le sopravvenienze non ne determinano automaticamente l'illegittimità, ma possono giustificare un successivo riesame da parte dell'amministrazione.
- La sopravvenuta interdittiva antimafia impone alla stazione appaltante di recedere dal contratto; la conseguente impossibilità di adempiere è imputabile all'appaltatore quando i fatti posti a fondamento della misura ricadano nella sua sfera di conoscibilità e non integrino caso fortuito, forza maggiore o fatto del creditore.
- L'escussione della cauzione definitiva conseguente alla risoluzione per interdittiva antimafia è legittima solo nei limiti del danno effettivamente subito dalla stazione appaltante e causalmente riconducibile al mancato adempimento; l'amministrazione deve quindi allegare e provare il danno, anche quando il contratto preveda una penale o l'escussione della garanzia.
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