Sentenza del 06/11/2019 n. 28539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, contestando l'infedele o incompleta dichiarazione e il parziale omesso versamento dell'imposta. Sosteneva, da un lato, la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e, dall'altro, l'esenzione ICI per gli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento della propria attività istituzionale e a essa strumentali, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nonché della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). Il Comune contestava tali argomentazioni, rilevando anche la mancata prova dei requisiti necessari per l'esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato il rigetto, condannando l'Associazione alle spese. In Cassazione, prima dell'udienza, l'Associazione ha formalmente rinunciato al ricorso mediante atto sottoscritto da un difensore munito dei necessari poteri e notificato al Comune. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza necessità di accettazione da parte del Comune. La sentenza impugnata è quindi rimasta definitiva. L'Associazione è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)
esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto, secondo i requisiti previsti dalla norma
L'esenzione è subordinata alla dimostrazione che l'immobile sia effettivamente utilizzato per una delle attività agevolate e che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge. Nel caso concreto la questione non è stata esaminata definitivamente dalla Cassazione, perché il ricorso è stato abbandonato.
L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a)
individua gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le attività considerate di religione o di culto
La disposizione era stata invocata per sostenere la natura istituzionale dell'attività svolta dall'Associazione, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la spettanza dell'esenzione.
Art. 390 c.p.c.
disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e richiede che essa sia effettuata con le forme previste e da un difensore munito di procura speciale o dei necessari poteri
Una rinuncia formalmente valida al ricorso per cassazione consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Art. 391 c.p.c.
prevede la dichiarazione di estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
Nel giudizio di cassazione, una rinuncia rituale è sufficiente per dichiarare l'estinzione, anche senza l'accettazione della controparte.
Art. 306, comma 1, c.p.c.
il processo si estingue per rinuncia agli atti quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione
La regola generale sull'accettazione della rinuncia non si applica al giudizio di cassazione nei termini ordinari, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
prevede l'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la rinuncia non rientra nei casi tipici previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia rituale a un ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se la controparte non la accetta.
- Per essere efficace, la rinuncia deve rispettare le formalità processuali e provenire da un difensore munito degli specifici poteri necessari.
- La rinuncia non equivale a una vittoria nel merito: normalmente lascia ferma la sentenza impugnata, che diventa definitiva.
- Chi rinuncia al ricorso può comunque essere condannato alle spese, secondo il principio di causalità, soprattutto se il giudizio è stato promosso e abbandonato solo tardivamente.
- In materia di esenzioni fiscali, chi le invoca deve generalmente dimostrare in concreto sia la natura del soggetto sia l'effettivo utilizzo dell'immobile per le attività agevolate.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non è normalmente applicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia, anziché terminare con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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