Cassazione Penale, Sentenza n. 38211/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del G.I.P. di Foggia che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di Pio Mansi per il reato di riciclaggio (capo 105). Nel ricorso si denunciava: (1) errore di diritto perché il Tribunale avrebbe escluso i gravi indizi per art. 512-bis cod. pen. ritenendo necessario dolo specifico mentre il riciclaggio richiede dolo generico; (2) errata valutazione delle esigenze cautelari basata sul tempo trascorso dal fatto e mancata valutazione della gravità indiziaria, nonostante lappello del P.M. abbia carattere devolutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare prima la gravità indiziaria e poi le esigenze cautelari (e censurando l'impiego del principio della "ragione piu' liquida" in sede penale), la Corte ha ritenuto che il Procuratore non avesse dedotto in sede di appello, per la posizione di Mansi, il pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), ma solo il rischio di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a). Pertanto la nuova doglianza sulla recidiva sollevata in cassazione interrompe la catena devolutiva e non puo' essere esaminata, rendendo il ricorso inammissibile; inoltre, l'accoglimento del profilo della gravità indiziaria non avrebbe comunque determinato l'applicazione della misura per ragioni fattuali e di proporzionalita'.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
norma richiamata nella discussione sulla tipologia del dolo per il reato di riciclaggio; la Corte osserva che per il reato di riciclaggio il coefficiente psicologico è il dolo generico, ma il rilievo sostanziale è che la questione non era stata adeguatamente dedotta in sede di appello per la posizione di Mansi
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e lett. c)
articolo centrale per la valutazione delle esigenze cautelari: lett. a) riguarda il pericolo di inquinamento probatorio, lett. c) il pericolo di reiterazione/recidiva; la Corte sottolinea la necessita' che tali profili siano dedotti e motivati in sede di appello per consentirne l'esame in cassazione
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
elenchino delle disposizioni che disciplinano presupposti e condizioni delle misure cautelari che il tribunale dell'appello deve riesaminare ex novo nell'ambito del devolutum
art. 292 cod. proc. pen.
richiamato per lo schema di motivazione cui deve attenersi il giudice che adotta il provvedimento genetico della misura, in termini di concretezza e attualita' degli indizi e delle esigenze cautelari
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n. 176/2020)
norma invocata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione nelle modalita' emergenti dal decreto-legge (richiamata per la procedura seguita nel fascicolo)
legge n. 47/2015
cambiamento normativo dell'ultima parte della lettera c) dell'art. 274 c.p.p. utile a precisare che il pericolo di reiterazione non puo' essere desunto dal solo titolo astratto di reato ma deve considerare la gravità concreta del fatto
Massime di principio
- Il tribunale dell'appello in materia di misure cautelari ha il potere-dovere di riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare, ma entro i limiti del devolutum: puo' decidere su tutti i profili attribuitigli dall'impugnazione, non su questioni nuove non dedotte in sede di appello
- Il pubblico ministero deve articolare e motivare in sede di appello tutte le esigenze cautelari che intende far valere (es. inquinamento probatorio vs pericolo di recidiva). Non e' possibile introdurre in cassazione nuovi profili cautelari non dedotti precedentemente (interruzione della catena devolutiva) salvo eccezioni molto limitate
- Nella valutazione delle esigenze cautelari non si deve ricorrere al principio processuale civile della "ragione piu' liquida": il giudice penale deve trattare i profili decisivi (in primis la gravità indiziaria) e non può elidere motivazioni essenziali richiedendo economia processuale
- La gravità indiziaria va valutata anche in termini concreti, considerando le modalità e le circostanze del fatto; la sola classificazione astratta del titolo di reato non è sufficiente a fondare il pericolo di reiterazione
- Quando si chiede una misura cautelare per reati con profili di dolo specifico o generico, il ricorso deve esplicitare come gli elementi probatori emergenti supportino la sussistenza del relativo elemento psicologico e la gravità degli indizi
- Se l'accoglimento di un motivo non condurrebbe comunque all'applicazione della misura, la doglianza puo' risultare priva di utilità pratica; tuttavia occorre sempre prefigurare e motivare le conseguenze operative richieste
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