Sentenza n. 7387/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. 11898 Ref. 1094, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano - Beirut il 16/10/2025 e notificata al sig. Sari Ibrahim, previa consegna brevi manu; - nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso di tipo D per motivi di studio, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto un visto d’ingresso per iscriversi e frequentare un corso biennale di Architettura (Restauro) presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza per l’anno accademico 2025-2026. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 4, comma 2, 34 e 39 d.lgs. 286/1998, degli artt. 5, 6-bis, 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999 e del d.m. n. 850/2011, nonché difetto di motivazione, carenza e erroneità dell’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il diniego non consentisse di comprendere le ragioni ostative e che l’amministrazione non avesse considerato l’accredito di euro 8.400 su un conto intestato al richiedente, importo ritenuto superiore alla soglia della metà dell’assegno sociale indicata dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000 e dalla circolare ministeriale richiamata. Ha inoltre contestato che il rischio migratorio potesse essere desunto implicitamente o sulla base di elementi congetturali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina nazionale ed europea sui visti, incluso l’art. 21, commi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 810/2009, per il mancato svolgimento del colloquio consolare, sostenendo che l’intervista fosse necessaria, soprattutto qualora l’amministrazione avesse ravvisato dubbi sull’effettiva finalità di studio. Il Ministero ha eccepito anche la nullità della procura speciale per mancanza di apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla procura speciale, rilevando che la procura era stata autenticata da un notaio locale e successivamente legalizzata dall’Ambasciata italiana a Damasco. L’apostille non era applicabile, poiché il Libano non aveva aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha ricostruito la disciplina dei mezzi di sussistenza per i visti di studio, affermando che la competenza a individuare i relativi parametri spetta al Ministero dell’Interno. Ha ritenuto non applicabile, nella sua attuale formulazione, il rinvio dell’art. 5 della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000 all’art. 34 d.P.R. 394/1999, poiché tale disposizione regolamentare è stata successivamente modificata e oggi riguarda i titoli di prelazione per l’inserimento lavorativo. Ha quindi ritenuto applicabile, in via generale e residuale, la tabella A della direttiva, dalla quale risultava una soglia di euro 10.386,43, superiore agli euro 8.400 accreditati sul conto del ricorrente. È stato inoltre rilevato che la madre, indicata come garante, disponeva soltanto di euro 175 e che mancava una dichiarazione di presa in carico del padre, residente negli Emirati Arabi Uniti, sicché non era comprovata la disponibilità di ulteriori mezzi economici. Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, anche mediante richiamo per relationem agli elementi istruttori e ai dati acquisiti nel procedimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto non adeguatamente dimostrata la coerenza tra il percorso professionale del ricorrente e il corso universitario prescelto, poiché la documentazione prodotta non chiariva né l’attività professionale svolta dopo la laurea né le ragioni dell’interesse per il corso italiano. Il motivo relativo al mancato colloquio consolare è stato respinto: l’art. 21, comma 8, del regolamento (CE) n. 810/2009 configura l’intervista come mera possibilità, esperibile nei casi giustificati, e non come obbligo generalizzato dell’autorità consolare. Anche il d.m. n. 850/2011 non è stato interpretato nel senso di imporre un colloquio incondizionato. In ogni caso, l’omissione sarebbe stata non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, stante la ritenuta correttezza sostanziale del diniego. Il ricorso è stato definitivamente respinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri «di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza»
La disposizione stabilisce il requisito generale della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti e demanda al Ministro dell’Interno la definizione dei relativi parametri.
art. 39, comma 3, lettera a), d.lgs. 286/1998
Demanda al regolamento di attuazione la disciplina degli adempimenti necessari per il visto e il permesso di soggiorno per studio, comprese le modalità di garanzia della copertura economica.
art. 44-bis, comma 1, d.P.R. 394/1999
Richiama, per i visti per motivi di studio, le condizioni stabilite dall’art. 39 del testo unico e dall’art. 46 del regolamento.
art. 46 d.P.R. 394/1999
Disciplina l’ammissione degli stranieri ai corsi universitari e rinvia alla normativa ministeriale per la determinazione dei mezzi di sussistenza.
art. 5 direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000
Prevede per i visti di studio la disponibilità di mezzi di sussistenza secondo i parametri richiamati dalla direttiva; il TAR ha ritenuto non più operativo il rinvio all’attuale art. 34 d.P.R. 394/1999.
art. 6 direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000
Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.
Consente l’applicazione generale e residuale della tabella A della direttiva per la determinazione dei mezzi di sussistenza.
decreto interministeriale n. 850/2011, Allegato A, paragrafo 15, lettera b)
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998
L’importo individuato dal Ministero dell’Interno costituisce una soglia minima, il cui superamento non elimina la discrezionalità dell’autorità competente nel valutare l’adeguatezza complessiva delle garanzie economiche.
art. 21, comma 8, regolamento (CE) n. 810/2009
Il colloquio con il richiedente costituisce una facoltà dell’autorità consolare, esercitabile nei casi giustificati, e non un adempimento obbligatorio in ogni procedimento.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego può essere motivato anche per relationem mediante richiamo agli elementi istruttori e ai dati acquisiti nel procedimento, purché le ragioni della decisione risultino comprensibili.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata effettuazione del colloquio consolare, ove il provvedimento sia sostanzialmente corretto, può integrare un vizio non invalidante.
Massime di principio
- Per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, il richiedente deve dimostrare sia lo scopo effettivo del soggiorno sia la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, salvo i visti per lavoro, per il ritorno nel Paese di provenienza.
- La competenza a definire i parametri dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso degli stranieri spetta al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998; gli atti di altri ministeri che richiamano tali parametri non possono sostituirsi alla disciplina ministeriale competente.
- Qualora il rinvio contenuto in una direttiva amministrativa riguardi una disposizione regolamentare successivamente modificata e divenuta estranea alla materia originaria, il parametro non può essere ricavato dalla versione vigente di tale disposizione; può trovare applicazione, ove previsto dalla stessa direttiva, il criterio generale e residuale dalla medesima stabilito.
- Il superamento della soglia minima dei mezzi finanziari non attribuisce automaticamente il diritto al visto: l’autorità consolare conserva il potere di valutare l’adeguatezza complessiva delle garanzie economiche e l’effettività della finalità dichiarata del soggiorno.
- Il diniego di visto può essere motivato per relationem mediante richiamo agli atti istruttori e ai dati acquisiti, purché il destinatario sia posto in condizione di comprendere le ragioni ostative, compresi gli elementi posti a fondamento del dubbio sull’effettività della finalità di studio.
- Il colloquio consolare previsto dal regolamento (CE) n. 810/2009 non costituisce un adempimento obbligatorio generalizzato, ma una facoltà esercitabile dall’autorità nei casi giustificati; la sua omissione non invalida comunque il provvedimento sostanzialmente corretto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →