Cassazione Civile, Ordinanza n. 23167/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti della casa di cura originaria per il pagamento di corrispettivi dovuti dall'azienda sanitaria per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento tra il 2010 e il 2016. L'azienda sanitaria proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, la compensazione impropria con un proprio controcredito derivante da presunte somme indebitamente percepite dalla struttura sanitaria a seguito di controlli sull'appropriatezza delle prestazioni effettuate nel 2013. La cessionaria contestava l'opponibilità di tale controcredito perché il relativo atto di richiesta restitutoria era successivo alla cessione e perché impugnato davanti al giudice amministrativo. Il Tribunale di Pescara sospendeva il giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio amministrativo, ritenendo quel giudizio antecedente logico-giuridico necessario sulla pretesa compensativa. Con il ricorso per regolamento di competenza la società cessionaria deduceva l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione, sostenendo che la compensazione impropria avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice ordinario, che il credito opposto era comunque controverso e non certo, e che in ogni caso la pretesa compensativa non sarebbe stata opponibile nei suoi confronti perché sopravvenuta alla cessione del credito. La Corte accoglie il ricorso, affermando che, quando il controcredito opposto in compensazione è contestato in altro giudizio non ancora definito, il giudice non può pronunciare compensazione né sospendere il processo ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c.; nel caso concreto, inoltre, la controversia sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto paritario e patrimoniale, sicché era erronea la sospensione disposta dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha ritenuto fondato il regolamento di competenza, affermando che non ricorrevano i presupposti per sospendere il processo in attesa del giudizio amministrativo, perché il controcredito eccepito in compensazione era contestato e non ancora definitivamente accertato; inoltre la questione sostanziale relativa all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e alla conseguente pretesa restitutoria appartiene alla giurisdizione ordinaria. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Pescara, davanti al quale il giudizio deve proseguire con prosecuzione del merito.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del processo
non può essere applicato per sospendere il giudizio quando il controcredito opposto in compensazione è contestato e pendente in altro giudizio, essendo prevalente la disciplina speciale della compensazione
art. 337, comma 2, c.p.c.
non è utilizzabile per sospendere la decisione sul credito principale in presenza di un controcredito contestato in separato giudizio
art. 1243 c.c.
la compensazione giudiziale richiede l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito e non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un giudizio separato non definito
art. 35 c.p.c.
è coerente con la disciplina della compensazione, poiché prevede la decisione sui crediti contrapposti da parte del giudice davanti al quale essi siano dedotti simultaneamente
art. 34 c.p.c.
consente la rimessione al giudice competente quando il credito principale non sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile e il controcredito sia devoluto ad altro giudice
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
non radica la giurisdizione amministrativa nella controversia esaminata, poiché il controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie si risolve nella verifica di un inadempimento e di una pretesa restitutoria patrimoniali, devoluti al giudice ordinario
art. 8-octies, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato come base normativa del controllo regionale sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate
Massime di principio
- Se il controcredito eccepito in compensazione è oggetto di contestazione in un separato giudizio non ancora definito con giudicato, il giudice della causa principale non può dichiarare la compensazione, né legale né giudiziale.
- La pendenza di un giudizio sul controcredito non giustifica la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. né la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché opera la disciplina speciale della compensazione.
- Il principio vale anche per la compensazione impropria o atecnica: la sua natura di mero accertamento contabile non consente di eludere i requisiti di certezza e accertamento del controcredito previsti dall'art. 1243 c.c.
- Quando la controversia concerne l'appropriatezza delle prestazioni rese da una struttura accreditata e la conseguente pretesa restitutoria della ASL, la lite ha contenuto patrimoniale e paritario e appartiene alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
- La contemporanea pendenza di giudizi davanti a giudici appartenenti a ordini diversi non integra litispendenza rilevante ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., dovendosi eventualmente ricorrere agli strumenti propri del riparto di giurisdizione.
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