Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5799/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza; chiedeva un rimedio risarcitorio ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. per presunto trattamento degradante subito nel periodo 20/10/2022-20/04/2023 presso il carcere di Milano San Vittore. I mezzi di impugnazione dedotti in Cassazione: (1) violazione per difetto di contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria/DAP e conseguente nullità; (2) mancata assunzione di prove da parte del Tribunale e vizio di motivazione sull'istruttoria richiesta; (3) violazione dell'art. 3 CEDU (trattamento inumano o degradante), art. 27 Cost. e norme connesse, per condizioni di detenzione (celle di poco superiori a 3 mq, riduzione del tempo fuori cella dovuta a circolare, salette affollate, ecc.), con richiesta anche di disapplicazione della circolare sul Circuito di media sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, reiterativi e generici; il vizio denunciato di mancata notifica al DAP non determina di per sé nullità della decisione e non è stata dimostrata la specifica lesione del diritto di difesa; la richiesta di istruttoria era aspecifica e non supportata da elementi concreti che giustificassero l'assunzione di prove ulteriori; sul merito sostanziale il Tribunale aveva correttamente valutato che, pur sussistendo disagi, le condizioni non oltrepassavano la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU (il ricorrente risultava collocato in celle con superficie netta pro-capite superiore a 3 mq e aveva fruito di acqua calda, docce, assistenza sanitaria e attività lavorativa). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 6551/2020) sui fattori compensativi che possono escludere la violazione dell'art. 3. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)

    Norma che disciplina i rimedi risarcitori per violazioni dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo; la giurisprudenza richiede un esame complessivo delle condizioni e riconosce una presunzione di conformità quando lo spazio pro capite è pari o superiore a 3 mq, superabile da fattori negativi/positivi valutati congiuntamente.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Regole procedurali del reclamo giurisdizionale in materia detentiva, richiamate per delimitare la materia di impugnazione e per i profili di notifica/contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria.

  • art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte italiana applica i criteri di gravità e afflittività per verificare la sussistenza della violazione, riconoscendo il ruolo dei fattori compensativi (breve durata, condizioni dignitose, libertà di movimento e attività).

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle nullità processuali: l'omissione di una notifica non è automaticamente causa di nullità salvo che la legge preveda la sanzione; utile per rigettare la tesi della nullità della decisione per mancata notifica al DAP.

  • art. 666, comma 2 e 3 cod. proc. pen., art. 678 cod. proc. pen., art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alla fase processuale; la Corte ha ritenuto i rilievi in ordine all'istruttoria generici e non idonei a fondare l'annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in assenza di elementi che escludano la colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 18553 del 17/11/2016; Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020 (Rv. 280433)

    Precedenti di legittimità che chiariscono: (i) l'omessa notifica di alcuni atti al carcere non comporta necessariamente nullità; (ii) i fattori compensativi possono escludere la violazione dell'art. 3 CEDU anche quando lo spazio pro-capite è limitato, e che tra 3 e 4 mq va effettuata una valutazione unitaria delle condizioni complessive.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro ordinanze in materia di rimedi risarcitori ex art. 35-ter sono ammessi solo per violazione di legge; i motivi devono essere specifici, non generici o reiterativi.
  • L'omessa notifica al DAP o all'istituto penitenziario non determina automaticamente nullità dell'atto: occorre dimostrare la sanzione di nullità prevista dalla legge o il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La richiesta di assunzione di prove deve indicare con precisione quali mezzi istruttori si intendono adottare e perché sono necessari; deduzioni vaghe sull'istruttoria sono inammissibili.
  • Sul piano sostanziale, la valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU è complessiva: esiste una presunzione di conformità quando lo spazio pro-capite è pari o superiore a 3 mq; fattori compensativi (breve durata della detenzione, condizioni dignitose, attività e libertà di movimento) possono escludere la gravità richiesta per la violazione.
  • Per celle con spazio tra 3 e 4 mq la verifica è valutativa e richiede l'esame congiunto dei fattori positivi e negativi; per spazi inferiori a 3 mq la presunzione di violazione è più stringente ma non automatica se sono presenti forti fattori compensativi.
  • Le doglianze che descrivono un andamento generale della struttura penitenziaria o la mera inosservanza di circolari amministrative, senza indicare lesioni specifiche e personali, rischiano di non rientrare nell'ambito del rimedio individuale ex art. 35-ter.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere condannati alle spese e soggetti a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.