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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 1996, contestando la ripresa a tassazione di lire 5.107.539.181 esposta tra le variazioni in diminuzione per svalutazioni di crediti. Secondo la contribuente, il regime transitorio introdotto dalla legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 108, avrebbe consentito di considerare le svalutazioni e le perdite dei crediti complessivamente e "per massa", senza una correlazione analitica tra ciascuna perdita e i crediti esistenti al 31 dicembre 1994. Sono stati inoltre dedotti vizi processuali, difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, omessa pronuncia sul quantum della maggiore imposta e illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché il vizio denunciato avrebbe dovuto essere dedotto come violazione di legge processuale e non come vizio di motivazione, e il quarto motivo, per genericità del quesito di diritto e carenza di autosufficienza. Ha rigettato il secondo motivo perché la società non aveva riportato nel ricorso i passaggi dell'avviso di accertamento asseritamente privi di motivazione. Ha confermato l'interpretazione della CTR sull'art. 3, comma 108, della legge n. 549 del 1995: il regime transitorio non consente una svalutazione "per massa", ma richiede una valutazione analitica delle perdite. La perdita deve riferirsi a un credito esistente e iscritto nel bilancio al 31 dicembre 1994 e tale credito deve aver contribuito ad alimentare il fondo tassato. Sono state confermate anche le sanzioni, poiché non è stata ravvisata un'obiettiva incertezza normativa. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 12.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 103, 107 e 108

    Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal primo periodo d'imposta di applicazione

    La disciplina transitoria mira ad allineare il valore fiscale dei crediti al valore risultante dal bilancio e a evitare la doppia imposizione sui fondi rischi precedentemente tassati. Il comma 108 deve essere interpretato secondo il nuovo sistema, con valutazione analitica delle perdite e non mediante una svalutazione complessiva "per massa".

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione riguarda l'accertamento e la valutazione dei fatti, mentre la violazione o falsa applicazione di norme, anche processuali, deve essere dedotta come errore di diritto. L'omessa pronuncia costituisce error in procedendo, ma deve essere specificamente e adeguatamente prospettata.

  • Art. 366 c.p.c.

    In applicazione del principio di autosufficienza, chi contesta in Cassazione la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi dell'atto ritenuti erroneamente interpretati, omessi o insufficienti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere specifico, riferito alla concreta ratio decidendi e formulato in modo da evidenziare l'errore commesso dal giudice e la diversa regola giuridica applicabile; un quesito generico comporta l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    L'esimente per obiettiva incertezza normativa va valutata in termini oggettivi, senza attribuire rilievo decisivo alla qualifica o alla capacità professionale del contribuente. Nel caso concreto, tuttavia, la norma non è stata ritenuta intrinsecamente ambigua, anche alla luce della sua finalità e della prassi interpretativa disponibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e doglianze ritualmente proposte; tuttavia, la denuncia di omessa pronuncia deve indicare con precisione la questione non esaminata e la sua concreta rilevanza ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina fiscale transitoria collega deduzioni e fondi pregressi a specifiche attività o passività, non è automaticamente ammessa una contabilizzazione complessiva "per massa": occorre verificare analiticamente la riferibilità della perdita al singolo credito e la sua effettiva incidenza sul fondo precedentemente tassato.
  • Le norme transitorie devono essere interpretate in coerenza con la finalità complessiva della riforma, in questo caso l'allineamento tra valore fiscale e valore civilistico dei crediti e l'eliminazione della doppia imposizione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con il corretto vizio processuale o sostanziale e con adeguata autosufficienza: vanno riportati gli atti e i passaggi decisivi, non bastano affermazioni generiche.
  • La contestazione del difetto di motivazione di un avviso di accertamento richiede la trascrizione o almeno la precisa indicazione delle parti dell'atto ritenute carenti, così da consentire alla Corte una verifica diretta.
  • L'obiettiva incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve risultare da una reale ambiguità intrinseca della disciplina o dalla difficoltà oggettiva di coordinare norme diverse; la mera complessità della materia o l'assenza di precedenti non sono necessariamente sufficienti.
  • La maggiore qualificazione professionale del contribuente non può, da sola, escludere l'obiettiva incertezza normativa, ma la sanzione resta applicabile quando il significato della disciplina sia ricavabile attraverso un'interpretazione sistematica e coerente.

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