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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP relativo al periodo d'imposta 2008 (antecedente alla scissione avvenuta nel 2009). La ricorrente deduceva che, nel caso di scissione parziale, non può essere configurata responsabilità solidale illimitata della società beneficiaria per debiti tributari anteriori alla scissione: al più sarebbe applicabile una responsabilità solidale di regresso nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o attribuito), e che la disciplina civilistica (artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.) imporrebbe priorità di escussione sulla società cui l'elemento passivo è stato attribuito. Perciò si chiedeva l'annullamento della pronuncia di merito che aveva rigettato l'opposizione alla cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione, la disciplina tributaria (D.P.R. n. 917/1986, art. 173 commi 12-13 e D.Lgs. n. 472/1997, art. 15 comma 2) instaura una responsabilità concorrente e di natura solidale e illimitata delle società beneficiarie anche in caso di scissione parziale. Le limitazioni previste dal codice civile per la ripartizione del passivo tra le società coinvolte non ostano all'azione dell'Amministrazione finanziaria e non riducono la responsabilità verso il fisco; resta invece salva per la società escussa la possibilità di esperire l'azione di regresso verso gli altri coobbligati nella misura in cui hanno concorso alla formazione della responsabilità. Sono state altresì confermate le pronunce della Corte Costituzionale che hanno ritenuto costituzionalmente legittima la specialità della tutela tributaria in materia di scissione. Sono state inoltre condannate la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma formale che consente l'emissione della cartella di pagamento; citata come atto notificato, non decisiva sul punto di diritto sostanziale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173

    "per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito"

    Secondo la Corte l'art. 173, commi 12-13, instaura una responsabilità concorrente e di natura solidale e illimitata delle società beneficiarie per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione, anche in caso di scissione parziale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2

    "nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto"

    Conferma l'applicabilità della solidarietà per le sanzioni tributarie nelle scissioni anche parziali, rafforzando l'interpretazione dell'art. 173 del D.P.R. 917/1986 e indicando che le sanzioni sono poste sullo stesso piano degli altri debiti tributari.

  • Codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater

    art. 2506-quater c.c., comma 3: "ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico"

    La disciplina civilistica introduce limiti e regole di ripartizione della responsabilità tra le società partecipanti alla scissione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale disciplina non possa ridurre la responsabilità del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, per effetto della specialità della norma tributaria.

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 30, comma 2

    Norma citata nel motivo di ricorso; nella decisione non assume rilievo autonomo rispetto al nucleo argomentativo fondato sulle norme tributarie e sul codice civile.

  • Costituzione/Corte Costituzionale, sentenza 26 aprile 2018, n. 90

    La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale mosse in relazione all'art. 173 DPR 917/1986 e all'art. 15 D.Lgs. 472/1997, affermando la ragionevolezza della maggior tutela del fisco e la possibilità per la società escussa di esperire azione di regresso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per gli effetti processuali relativi al contributo unificato; citata nella parte dispositiva per l'indicazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, per i debiti tributari riferiti a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente e senza limite quantitativo verso l'Amministrazione finanziaria (art. 173 DPR 917/1986 e art. 15 D.Lgs. 472/1997).
  • Le regole di ripartizione del passivo previste dal codice civile (artt. 2506-bis, 2506-quater c.c.) non limitano l'azione dell'Amministrazione finanziaria: i limiti civilistici operano internamente fra le società (diritto di regresso), ma non come eccezione opponibile al fisco.
  • La responsabilità solidale fiscale comprende imposte, sanzioni e interessi: le sanzioni per violazioni anteriori alla scissione sono anch'esse soggette a responsabilità solidale dei beneficiari.
  • La società escussa dal fisco conserva il diritto di regresso verso gli altri coobbligati secondo le regole civilistiche, ma tale regresso è una tutela interna e non impedisce che il fisco esiga l'intero credito da una qualunque beneficiaria.
  • Prima di partecipare a una scissione parziale è essenziale effettuare una accurata due diligence fiscale e prevedere pattuizioni di garanzia/indennizzo per il trasferimento di asset, dato il rischio di responsabilità illimitata verso l'Erario per debiti ante-scissione.
  • Il contribuente/beneficiario può comunque contestare amministrativamente o giudizialmente la pretesa tributaria (es. opposizione alla cartella), ma fino a esito favorevole resta esposto all'azione esecutiva del fisco.

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