Cassazione Penale, Sentenza n. 15670/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva carenza assoluta di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non aveva argomentato il rifiuto di riconoscere la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (quarto comma dell'art. 648 c.p.), richiesta con l'unico motivo di gravame; invece la Corte territoriale ha soltanto riconosciuto la continuazione con un precedente giudicato e ha applicato l'aumento di pena senza affrontare né confutare le specifiche ragioni dedotte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha rilevato il vizio motivazionale della sentenza impugnata per non aver affrontato il motivo unico di appello relativo alla tenuità del fatto. Ha annullato la decisione limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (i fatti restano accertati).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
secondo (oggi quarto) comma dell'art. 648 cod. pen.
La norma è stata considerata come fonte della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione; la Corte di merito è ritenuta obbligata a motivare il rifiuto di applicarla se richiesto dall'imputato
art. 133 cod. pen.
richiamo ai parametri di apprezzamento dell'art. 133 cod. pen.
I criteri di cui all'art. 133 (profilo oggettivo del fatto e profilo soggettivo della capacità a delinquere) devono essere valutati unitamente al valore del bene per decidere sulla sussistenza della particolare tenuità
art. 624 codice di rito
art. 624 del codice di rito
Richiamato dalla Cassazione come norma procedurale che permette l'annullamento parziale della sentenza impugnata quando sussiste un vizio motivazionale rilevante limitatamente al punto dedotto
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente il rifiuto di riconoscere circostanze attenuanti richieste dall'imputato; la mera affermazione senza argomentazione è vizio rilevabile in cassazione
- Nelle valutazioni di particolare tenuità del fatto (es. ricettazione) il valore del bene è un elemento rilevante e, se di lieve consistenza economica, impone l'esame degli ulteriori parametri previsti dall'art. 133 c.p. (profilo oggettivo e soggettivo)
- Il riconoscimento della continuazione e l'applicazione dell'aumento di pena non assorbono automaticamente la questione dell'attenuante di lieve entità: sono valutazioni distinte e il giudice deve esplicitare se e come interagiscono
- Se manca motivazione su un punto specifico dedotto in gravame, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, senza rimettere in discussione l'accertamento dei fatti
- In casi analoghi, il difensore deve sollecitare in appello la motivazione puntuale sul tema della tenuità e, se necessario, contestare l'eventuale valutazione del valore del bene e gli elementi soggettivi relativi alla capacità a delinquere
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