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Sentenza

Sentenza n. 2360/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola proveniente e sottoscritta dalla stessa ricorrente e non opposita dall’amministrazione destinataria della relativa notificazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Non ha disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione.

TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente dichiarato definitivamente esecutivo, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Il Comune, regolarmente destinatario della notificazione del ricorso, non si è costituito. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. La dichiarazione è stata notificata al Comune, che non si è opposto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, proveniente dalla parte ricorrente e non opposta dall’amministrazione destinataria della notificazione, determina l’estinzione del processo.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo, se proviene ed è sottoscritta dalla parte ricorrente, è notificata alle altre parti e non è da queste opposta, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia del ricorrente intervenuta prima della decisione impedisce al giudice di pronunciarsi sull’esecuzione del titolo e sulle eventuali misure sostitutive richieste, determinando l’estinzione del giudizio.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, unitamente all’assenza di opposizione alla rinuncia regolarmente notificata, consente al giudice di definire il giudizio per estinzione e di non disporre sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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