Cassazione Penale, Ordinanza n. 02475/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle censure d'appello e privi di un confronto critico puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre a revocare la sospensione condizionale della pena, in relazione a due illeciti: uno previsto dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 e uno previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, sia quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena. La censura non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza d'appello, ma riproponeva le stesse doglianze già sollevate in appello e già respinte dal giudice di secondo grado.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a fondamento di uno dei capi di imputazione; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla responsabilità dell'imputato.
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
Norma incriminatrice posta a fondamento del secondo capo di imputazione; la sentenza non ne affronta il merito, essendosi arrestata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; l'inosservanza di tale requisito conduce all'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: è inammissibile se non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della sentenza di merito.
- La mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, senza confutare la motivazione del giudice di secondo grado, non integra un valido motivo di legittimità.
- La deduzione generica di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente quando manchi l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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