Sentenza del 02/12/2015 n. 24504 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella sostenendo che gli importi IVA dovuti fossero stati rettificati mediante una dichiarazione integrativa successivamente presentata, della quale l'Ufficio non aveva tenuto conto. Nei precedenti gradi di giudizio aveva inoltre invocato l'applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano ritenuto irrilevante la dichiarazione integrativa, poiché la società aveva aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 9 impedisce di far valere crediti d'imposta precedentemente non dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le questioni fiscali. Tutti i motivi erano privi dei quesiti di fatto e di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 21 novembre 2008. Le formulazioni contenute nel primo motivo non potevano valere come quesito implicito. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.290 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La cartella traeva origine da un controllo automatizzato relativo all'IVA dovuta sulla base della dichiarazione presentata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60
La contribuente ne aveva invocato l'applicazione, ma la Commissione tributaria regionale l'aveva ritenuta non applicabile; la Cassazione non ha esaminato la questione nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 9 e art. 9, comma 9
La definizione automatica o condono tombale produceva effetti limitativi sulla possibilità del contribuente di far valere crediti d'imposta precedentemente non dichiarati.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina allora vigente, imponeva la formulazione di quesiti espliciti di diritto e, nei casi previsti, di fatto. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360
Individuava i motivi di ricorso per cassazione ai quali si applicava l'obbligo di formulare uno specifico quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Quando una sentenza è soggetta a requisiti formali specifici per il ricorso per cassazione, la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza alcun esame delle questioni sostanziali.
- Il quesito di diritto deve essere formulato in modo esplicito, autonomo e specifico; non è sufficiente che possa essere ricavato indirettamente dall'argomentazione del motivo.
- Prima di valutare il merito di una controversia tributaria occorre verificare gli effetti di eventuali condoni o definizioni agevolate, poiché possono limitare la possibilità di far valere successivamente crediti o rettifiche.
- La pronuncia di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale della parte ricorrente e la condanna al pagamento delle spese.
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