Cassazione Civile, Ordinanza n. 15236/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da esborsi effettuati da una coniuge separata per contribuire all'acquisto di un immobile che, al momento del rogito definitivo, venne intestato solo all'altro coniuge. In primo grado la domanda restitutoria fu respinta; in appello la parte che aveva effettuato i pagamenti ottenne invece la condanna dell'altro coniuge, in via di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma di euro 81.104,39 oltre rivalutazione e interessi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2041, 112, 183 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda ex art. 2041 c.c. non fosse stata validamente proposta e, comunque, non fosse ammissibile perché non subordinata alla domanda contrattuale e perché la domanda principale sarebbe stata rigettata per difetto di prova, non per carenza originaria del titolo; (2) violazione dell'art. 2041 c.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la restituzione in natura della res empta e non del denaro; (3) violazione dell'art. 1277 c.c., contestando la rivalutazione e gli interessi, poiché l'obbligazione avrebbe natura di valuta e non di valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura con cui si contestava la dedotta proposizione della domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c. per mancata puntuale riproduzione del contenuto dell'atto processuale richiamato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha poi reputato infondata la doglianza sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento: la domanda ex art. 2041 c.c. è ammissibile quando la domanda principale sia carente ab origine del titolo giustificativo, mentre resta preclusa solo quando il rigetto dipenda da prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità per illiceità del titolo; nel caso concreto, la domanda contrattuale era stata respinta per carenza di prova dell'accordo di restituzione, quindi per insussistenza originaria del titolo. È stato inoltre escluso che la restituzione dovesse avvenire in natura, poiché la pretesa riguardava il denaro versato come provvista per l'acquisto immobiliare. Infine, è stata confermata la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. come credito di valore, quindi rivalutabile e produttivo di interessi compensativi dalla data degli esborsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è ammessa solo in via sussidiaria; la sua proponibilità dipende dalla carenza originaria del titolo posto a fondamento dell'azione principale. L'indennizzo è liquidato come credito di valore, con rivalutazione e interessi compensativi dalla data dell'arricchimento o degli esborsi.
art. 2042 c.c.
La sussidiarietà impedisce l'azione ex art. 2041 c.c. solo quando esista un altro rimedio effettivamente fondato; se la domanda principale difetta ab origine del titolo, il concorso è solo apparente e la domanda di arricchimento è proponibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato solo in relazione alla doglianza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla dedotta introduzione della domanda di arricchimento.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per contestare la dedotta introduzione della domanda subordinata nelle memorie integrative.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'asserita novità della domanda ex art. 2041 c.c. in appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente e riprodurre il contenuto degli atti e documenti posti a fondamento della censura; il mancato assolvimento comporta inammissibilità.
art. 1277 c.c.
Non incide sulla natura di valore dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., che resta soggetto a rivalutazione e interessi compensativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento è proponibile quando la diversa azione esperita in via principale sia carente ab origine del suo titolo giustificativo; è invece preclusa se il rigetto della domanda principale dipende solo da prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo per illiceità.
- Nel ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo, resta fermo l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la natura processuale della censura non elimina tale requisito di ammissibilità.
- L'indennizzo dovuto per ingiustificato arricchimento ha natura di credito di valore e deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria fino alla decisione; sulla somma rivalutata spettano interessi compensativi dalla data dell'esborso o della perdita del godimento del bene.
- Quando l'arricchimento deriva da esborsi monetari finalizzati a un acquisto, la restituzione ex art. 2041 c.c. riguarda la provvista in denaro impiegata e non necessariamente il bene acquistato in natura.
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