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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle -OMISSIS- Ufficio Personale, N.-OMISSIS- di prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, per effetto del quale è stata disposta l'immediata sospensione del ricorrente; - dell’invito del 17 dicembre 2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; - del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172; - del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44; - della legge 28 maggio 2021 n. 76; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, antecedente o successivo a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202200343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di immediata sospensione dal servizio, invito a produrre documentazione relativa all'avvio o alla prenotazione del ciclo vaccinale e disposizioni normative presupposte in materia di obbligo vaccinale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata disposta l'immediata sospensione, nonché l'invito a produrre la documentazione relativa all'avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione e le disposizioni normative presupposte, deducendone l'illegittimità. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità articolati nel ricorso. In data 14 gennaio 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la dichiarazione, non notificata, è stata comunque valutata dal giudice quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia non notificata non è stata qualificata come rinuncia processuale formalmente perfezionata, ma è stata ritenuta idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né la disciplina sull'obbligo vaccinale. Le spese di lite sono state integralmente compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur irrituale perché non notificata, può valere quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificare la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata, pur non producendo gli effetti della rinuncia processuale formalmente perfezionata, può essere valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comportare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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