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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26026/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di 7 travel cheques da 200 dollari ciascuno, deducendo tre motivi: 1) violazione di legge per mancata trattazione orale ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 nonostante richiesta tempestiva da parte di uno dei difensori e rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del codifensore; 2) errore di diritto nella ritenuta sussistenza del reato di ricettazione perché il reato presupposto di falsificazione sarebbe stato successivamente depenalizzato (paragonando i travel cheques ad assegni non trasferibili) e per l'assenza di profitto da parte del ricorrente; 3) vizio per mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso nel 2011, sostenendo che non si possa computare l'effetto della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e ne ordina l'inammissibilità. Sul primo motivo, la Corte rileva che la richiesta di trattazione orale è risultata tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23 D.L. 149/2020 e che la successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non assume rilievo nel processo a trattazione scritta. Sul secondo motivo, la Corte afferma che la depenalizzazione del reato presupposto non ha efficacia retroattiva ai sensi del principio di cui all'art. 2 c.p., e inoltre ritiene non condivisibile l'assimilazione tra travel cheque e assegno non trasferibile: i travel cheques potevano circolare e dunque potevano costituire profitto illecito. Sul terzo motivo, la Corte ritiene che la prescrizione non sia maturata anche escludendo l'effetto della recidiva. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 149/2020, art. 23

    art. 23, commi 4 e 5 (termine perentorio di cinque giorni per la richiesta di trattazione orale in relazione all'entrata in vigore del decreto)

    La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 deve essere presentata entro il termine perentorio previsto; una istanza tardiva non implica diritto alla trattazione orale né alla riapertura del termine con richiesta di rinvio per legittimo impedimento

  • art. 2 c.p.

    Principio della legalità temporale: le modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di norme esterne alla fattispecie incriminatrice non incidono retroattivamente sulla rilevanza dei fatti valutati al momento della condotta

  • D.L. n. 7 del 15 gennaio 2016 (depenalizzazione)

    La depenalizzazione di talune fattispecie (es. contraffazione di assegni non trasferibili) non incide quando la condotta costitutiva del reato presupposto è stata commessa anteriormente alla modifica normativa

  • art. 627 c.p. (richiamato nella giurisprudenza)

    Citato in giurisprudenza come esempio di norma la cui depenalizzazione non incide sulla rilevanza penale del reato di ricettazione se la contraffazione è avvenuta anteriormente alla depenalizzazione

Massime di principio

  • Le istanze procedurali legate a norme emergenziali (es. richiesta di trattazione orale ex D.L.) devono rispettare termini perentori: la tardività comporta inammissibilità della richiesta.
  • La modifica o depenalizzazione successiva di un reato presupposto non cancella automaticamente la sussistenza di ricettazione quando la condotta delittuosa del presupposto è stata realizzata anteriormente alla modifica; si applica il principio temporale della legge penale.
  • La qualificazione giuridica di un titolo (es. travel cheque vs assegno non trasferibile) va valutata in base alla disciplina e alla concreta modalità di circolazione del titolo: l'affermazione che un titolo sia "in disuso" non esclude di per sé la possibilità di profitto illecito.
  • La prescrizione va calcolata con riferimento ai termini e agli effetti eventualmente riconducibili alla recidiva: se, anche senza considerare la recidiva, il termine non è decorso, la prescrizione non può essere dichiarata.
  • Motivi non dedotti in appello o nuovi argomenti inseriti in memoria tardiva hanno minore incisività in cassazione; le questioni procedurali e sostanziali devono essere tempestivamente e formalmente proposte per essere efficacemente vagliate.

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