Sentenza del 08/02/2022 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cancellazione società di persone - capacità di stare in giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la questione riguardava se la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone comporti la perdita della capacità giuridica e della soggettività tale da impedire alla società di stare in giudizio; si valutava inoltre il valore della pubblicità della cancellazione per le società di persone rispetto alle società di capitali
La decisione
la Corte ha ritenuto che, pur essendo la cancellazione di una società di persone di natura dichiarativa, essa determina il venir meno della capacità giuridica e della soggettività sociale nei medesimi termini delle società di capitali; tuttavia, a differenza delle società di capitali, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cancellazione ha valore meramente dichiarativo per le società di persone e può essere superata dalla prova contraria: dunque, in linea di principio la cancellazione priva la società della capacità di stare in giudizio, salvo che venga dimostrato che la soggettività o la rappresentanza persistano in concreto
Norme richiamate
Cass. n. 23269/2016
la Corte ha affermato che la cancellazione provoca il venir meno della soggettività giuridica della società di persone, ma ha anche stabilito che l'iscrizione di cancellazione per le società di persone è solo dichiarativa e quindi superabile con prova contraria
Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa)
per le società di persone l'annotazione di cancellazione nel registro ha valore di pubblicità dichiarativa e non pienamente costitutiva, pertanto può essere confutata da elementi probatori che dimostrino la persistenza della soggettività o della rappresentanza
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese, anche se dichiarativa, produce in linea di principio la perdita della capacità di stare in giudizio della società; chi agisce in nome della società cancellata rischia l'inammissibilità della propria azione salvo prova della persistenza della soggettività.
- Per le società di persone la pubblicità della cancellazione è superabile: è possibile dimostrare con mezzi di prova che la società continua ad avere soggettività o che vi è stata una rappresentanza valida dopo la cancellazione, con conseguente possibilità di mantenere azioni o difese.
- Prima di instaurare o proseguire un giudizio in nome di una società di persone è opportuno verificare lo stato di iscrizione e raccogliere documentazione che provi la sussistenza della soggettività o della rappresentanza, per evitare eccezioni di improcedibilità o di incompetenza soggettiva.
- Se si subisce un'eccezione di mancata capacità della società cancellata, il rimedio probatorio è essenziale: occorre fornire elementi che attestino la continuità dell'attività, la persistenza del patrimonio sociale o la validità dei poteri di rappresentanza.
- Nei rapporti con terzi, laddove la società risulti cancellata, è prudente valutare alternative (es. azione contro i soci o richiesta di declaratoria giudiziale sulla persistenza della società) per tutelare i propri diritti.
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