Cassazione Penale, Sentenza n. 26273/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di assenza e la celebrazione del processo in sua assenza erano viziati per mancata notifica all'imputato di un atto formale di citazione (vocatio in iudicium) contenente la descrizione dell'accusa. In sintesi: Rizea era stato arrestato e aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio; in occasione del reperimento gli era stato notificato un verbale di udienza che non conteneva la descrizione dell'imputazione e non gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato avesse comunque avuto conoscenza del processo in ragione della coincidenza del difensore e del verbale, mentre il ricorrente deduceva l'inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p. e la necessità che la conoscenza dell'accusa derivi da un atto formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondato il motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata della Corte d'appello di Venezia e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. La Corte di cassazione ha stabilito che la Corte d'appello aveva erroneamente desunto la conoscenza effettiva del procedimento dall'esistenza di verbali che non contenevano la descrizione dell'accusa; ha affermato che la legittima instaurazione del rapporto processuale postula la notifica all'imputato di un atto formale di vocatio in iudicium idoneo a garantire la conoscenza dell'accusa e che il rimedio di cui all'art. 629-bis c.p.p. è utilizzabile quando l'assenza sia determinata da nullità assolute della citazione che hanno pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
"il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza."
Il rimedio della rescissione è utilizzabile per tutelare l'imputato assente quando l'assenza deriva da mancata o nulla notifica della vocatio in iudicium; è quindi strumento adeguato per far valere nullità assolute della citazione che hanno impedito la conoscenza del processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Definisce i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; la sentenza in absentia richiede che siano stati rispettati gli obblighi di informazione e notifica previsti dalla normativa (se questi mancano, la declaratoria di assenza è illegittima).
art. 420-quater cod. proc. pen.
"... se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria"
Regola il comportamento del giudice quando l'imputato è assente: rinvio e obbligo di notifica personale dell'avviso, a tutela della conoscenza effettiva dell'udienza.
art. 419 cod. proc. pen.
"deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza 'con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero'"
L'avviso/atto notificato deve indicare giorno, ora, luogo e la richiesta di rinvio a giudizio, dunque deve enunciare l'accusa per permettere la conoscenza effettiva del procedimento.
art. 178, c.1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nel testo quale norma sulle nullità processuali; la Corte d'appello aveva parlato di nullità ex art. 178 ma la Cassazione ha valutato la vera incidenza della nullità sulla conoscenza dell'accusa.
art. 111, comma 3, Cost.
Principio costituzionale del diritto dell'imputato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa; fondamento della necessità della notifica formale.
Direttiva 2012/13/UE, art. 6, par. 3
"Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato..."
Imposta l'obbligo europeo di fornire all'accusato informazioni dettagliate sull'accusa prima che l'autorità giudiziaria esamini il merito; rafforza l'obbligo di notifica formale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3
"ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico"
Garantisce a livello CEDU il diritto ad una informazione chiara e tempestiva sull'accusa; la giurisprudenza CEDU richiede che l'informazione provenga dall'autorità procedente e sia concreta, non vaga.
Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che le nullità assolute della citazione in vista di un processo celebrato in assenza possono essere dedotte con la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis; pertanto il rimedio è utilizzabile quando la mancata conoscenza del processo deriva da nullità assolute.
Sez. U., n. 28912 del 29/02/2019 (Innaro) e Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la legittima instaurazione del rapporto processuale richiede la notifica all'imputato di un atto formale di vocatio in iudicium idoneo a fondare la conoscenza effettiva del procedimento.
Massime di principio
- Per celebrare legittimamente un processo in absentia è necessario che l'imputato sia stato informato tramite un atto formale (vocatio in iudicium) che contenga la descrizione dell'accusa e la data dell'udienza; mere notifiche informali o il riferimento al difensore non sono sufficienti.
- La responsabilità di garantire la conoscenza effettiva dell'accusa ricade sull'autorità procedente: il dovere di diligenza dell'imputato scatta solo dopo che lo Stato ha adempiuto all'obbligo di informazione.
- Il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) è disponibile quando la mancata partecipazione dell'imputato è incolpevole e deriva da nullità assolute della citazione che hanno impedito la conoscenza del processo, anche se la sentenza è passata in giudicato.
- Una valutazione giudiziale che desuma la conoscenza del processo da elementi indiziari (es. presenza del medesimo difensore in atti diversi) deve essere supportata dalla prova che l'imputato abbia effettivamente ricevuto l'informazione sull'accusa; altrimenti la declaratoria di assenza è illegittima.
- Le norme costituzionali e sovranazionali (Cost., Direttiva UE, CEDU) rafforzano l'obbligo di fornire tempestivamente e dettagliatamente informazioni sull'accusa e impongono che tale informazione provenga dall'autorità procedente.
- In casi simili è opportuno verificare documenti di notifica formale (decreto di citazione/avviso con enunciazione dell'accusa) e, in loro assenza o nullità, valutare l'ammissibilità della rescissione del giudicato anziché ritenere l'assenza imputabile all'imputato.
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