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Sentenza

Sentenza n. 5729/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento n. 20230004809 di diniego visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso e notificato in data 24.8.2023 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

Giustizia amministrativa202315502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato nel settore agricolo-florovivaistico, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, contestando l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine per proporre impugnazione. Il diniego era motivato dal fatto che, durante il colloquio, il richiedente non risultava consapevole del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in Italia. L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione della sede diplomatica, senza specifiche difese articolate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non risultava comunicato al richiedente il preavviso di rigetto, adempimento dovuto secondo la normativa applicabile ratione temporis. Il giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché il potere esercitato in materia di visto d'ingresso per lavoro subordinato ha natura discrezionale; pertanto, non poteva ritenersi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato o comunque non decisivo: l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale proporre ricorso costituisce una mera irregolarità. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato prima dell'adozione del diniego quando l'adempimento è previsto dalla disciplina applicabile; la sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La non annullabilità per vizi procedimentali non opera quando il potere amministrativo esercitato è discrezionale, poiché non è possibile escludere che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso a seguito della partecipazione dell'interessato.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    L'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'impugnazione costituisce una mera irregolarità e non determina, di per sé, l'illegittimità sostanziale del provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quali ulteriori basi normative per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanabile mediante il meccanismo di non annullabilità di cui all'art. 21-octies, comma 2, poiché la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere sul contenuto finale della decisione.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta l'illegittimità del provvedimento finale quando tale adempimento era dovuto secondo la disciplina applicabile ratione temporis, senza che sia necessario dimostrare che l'esito del procedimento sarebbe stato certamente diverso.
  • L'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, costituisce una mera irregolarità e non comporta, di per sé, l'annullamento dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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