Sentenza n. 5729/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento n. 20230004809 di diniego visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso e notificato in data 24.8.2023 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato nel settore agricolo-florovivaistico, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, contestando l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine per proporre impugnazione. Il diniego era motivato dal fatto che, durante il colloquio, il richiedente non risultava consapevole del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in Italia. L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione della sede diplomatica, senza specifiche difese articolate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non risultava comunicato al richiedente il preavviso di rigetto, adempimento dovuto secondo la normativa applicabile ratione temporis. Il giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché il potere esercitato in materia di visto d'ingresso per lavoro subordinato ha natura discrezionale; pertanto, non poteva ritenersi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato o comunque non decisivo: l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale proporre ricorso costituisce una mera irregolarità. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato prima dell'adozione del diniego quando l'adempimento è previsto dalla disciplina applicabile; la sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La non annullabilità per vizi procedimentali non opera quando il potere amministrativo esercitato è discrezionale, poiché non è possibile escludere che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso a seguito della partecipazione dell'interessato.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
L'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'impugnazione costituisce una mera irregolarità e non determina, di per sé, l'illegittimità sostanziale del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice quali ulteriori basi normative per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanabile mediante il meccanismo di non annullabilità di cui all'art. 21-octies, comma 2, poiché la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere sul contenuto finale della decisione.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta l'illegittimità del provvedimento finale quando tale adempimento era dovuto secondo la disciplina applicabile ratione temporis, senza che sia necessario dimostrare che l'esito del procedimento sarebbe stato certamente diverso.
- L'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, costituisce una mera irregolarità e non comporta, di per sé, l'annullamento dell'atto.
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