Cassazione Penale, Ordinanza n. 04489/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale per tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma, riducendo però il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo la difesa ha censurato esclusivamente la dosimetria della pena, contestando l'entità della riduzione applicata per il tentativo e lamentando che fosse eccessivamente onerosa e non adeguatamente giustificata, anche in relazione al discostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: ha osservato che la Corte di merito aveva spiegato in modo corretto la sequenza di determinazione della pena, facendo legittimo ricorso al metodo sintetico per la pena base in caso di delitto tentato. Ha inoltre affermato che nella valutazione della riduzione per il tentativo possono incidere la progressione avanzata dell'azione criminosa e le modalità esecutive del fatto, elementi rimessi al giudice di merito; nel caso concreto, l'uso dell'arma rendeva il fatto di sicuro allarme e tali valutazioni non erano neutralizzate dal riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La riduzione di pena per il tentativo può essere determinata tenendo conto della progressione dell'azione criminosa e delle modalità esecutive del fatto, secondo un apprezzamento rimesso al giudice di merito.
art. 628 c.p.
È richiamata la contestazione di tentata rapina aggravata come reato oggetto della conferma di responsabilità.
art. 699 c.p.
È richiamata la contestazione di porto abusivo d'arma come ulteriore reato confermato in appello.
Massime di principio
- Nel delitto tentato la determinazione della pena base può avvenire con metodo sintetico, purché la sequenza logica della dosimetria sia spiegata in modo comprensibile e coerente.
- La quantificazione della diminuzione di pena per il tentativo non dipende solo dal minimo edittale, ma può essere influenzata dal grado di avanzamento dell'azione criminosa e dalle concrete modalità esecutive del fatto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non elimina, di per sé, il rilievo di elementi fattuali che rendano meno ampia la riduzione per il tentativo.
- Le censure che si limitano a contestare in modo generico la misura della pena, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, sono inidonee a fondare un valido ricorso di legittimità.
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