Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate con applicazione degli studi di settore e con contestazione di maggiori ricavi, da cui derivavano maggiori imposte Irpef, Iva e Irap. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo che i maggiori ricavi dovessero essere calcolati con un diverso studio di settore; in appello erano stati respinti sia l'appello principale del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per grave e assoluto difetto di motivazione, lamentando violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e delle regole generali sulla motivazione e sulla prova; con il secondo ha dedotto nullità per omessa pronuncia sull'appello incidentale dell'Ufficio in punto sanzioni, oltre alla violazione della disciplina sulla definizione agevolata/conseguenze sanzionatorie richiamata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 218 del 1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la ratio decidendi della sentenza impugnata era comunque chiaramente ricostruibile e che, quindi, non ricorreva un vizio di motivazione così radicale da determinare nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era affatto pronunciata sul motivo di appello incidentale dell'Ufficio relativo alle sanzioni, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado competente anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali per censurare il preteso difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione è stata invocata per sostenere la nullità della decisione d'appello, ma la Corte ha escluso un difetto di motivazione radicale.
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel principio giurisprudenziale sulla nullità della sentenza tributaria totalmente priva di motivazione; nel caso concreto la Corte ha escluso che tale vizio ricorresse.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse comunque intelligibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la nullità poiché la ratio della decisione era coglibile.
art. 2697 c.c.
Invocato nel primo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993
Richiamato come base normativa degli studi di settore applicati nell'accertamento.
art. 10 L. n. 146 del 1998
Richiamato come disciplina degli studi di settore e della relativa utilizzazione accertativa.
art. 112 c.p.c.
Norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è stata ritenuta sussistente per omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alle sanzioni.
art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218 del 1997
Richiamato per il trattamento delle sanzioni; la CTR non si è pronunciata sul punto e la Corte ha accolto la censura dell'Ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando sia completamente priva dell'illustrazione delle censure e delle ragioni della decisione; se la ratio decidendi è comunque ricostruibile, il vizio non sussiste.
- La mera motivazione 'per relationem' alla decisione di primo grado non determina di per sé nullità, purché emerga che il giudice di appello abbia effettivamente esaminato e disatteso i motivi di gravame.
- Sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello ometta del tutto di pronunciare su uno specifico motivo di appello, specie se incidentale, avente ad oggetto un capo autonomo della decisione come quello relativo alle sanzioni.
- L'omessa pronuncia su un motivo devoluto comporta cassazione della sentenza nella parte interessata e rinvio al giudice di merito per nuovo esame del punto non deciso.
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