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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un fallimento creditore contro un ex amministratore di società in bonis, la di lui moglie e il venditore di un appartamento, per ottenere l'accertamento della simulazione relativa soggettiva, mediante interposizione fittizia di persona, di una compravendita immobiliare stipulata nel 2005. Secondo l'attore, il reale acquirente sarebbe stato il soggetto debitore, che avrebbe pagato il prezzo con proprie risorse, pur risultando formalmente acquirente la moglie; a sostegno della domanda sono poi intervenuti altri creditori del medesimo soggetto. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo provata per presunzioni la partecipazione all'accordo simulatorio. In cassazione la moglie acquirente apparente ha dedotto violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti e che la Corte territoriale li avesse valutati atomisticamente; ha inoltre prospettato una diversa lettura dei fatti, in termini di donazione indiretta del marito. Il venditore ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, la propria asserita mancanza di interesse a resistere alla domanda di simulazione ex art. 1414 c.c. e art. 100 c.p.c., e, dall'altro, l'illegittimità della condanna alle spese, anche in solido con l'altro soccombente, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi: ha confermato che la prova presuntiva richiede una valutazione complessiva degli indizi, e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre affermato che il venditore aveva interesse a contraddire perché la simulazione per interposizione fittizia presuppone la partecipazione anche del terzo contraente, e che la condanna solidale alle spese era giustificata dall'interesse comune e dalla convergenza difensiva dei soccombenti.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, qualificando come principale quello notificato per primo e come incidentale l'altro, e li ha rigettati entrambi. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la simulazione relativa soggettiva della compravendita immobiliare, individuando nel soggetto indicato dall'attore il reale acquirente. Ha poi confermato la condanna alle spese nei gradi di merito e ha disposto la rifusione delle spese del giudizio di legittimità, ponendole in solido a carico di entrambi i ricorrenti. È stata inoltre resa l'attestazione relativa al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma che disciplina le presunzioni semplici, in combinazione con l'art. 2729 c.c., nella contestazione sulla corretta utilizzazione degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la valutazione richiede prima l'analisi dei singoli indizi e poi una sintesi complessiva, non atomistica. La censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito ha violato questi paradigmi, non quando si chiede una diversa lettura del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente principale, ma la Corte tratta la doglianza come richiesta di rivalutazione del merito, non come violazione processuale autonoma.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato in relazione alla simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona; la Corte ribadisce che l'accordo simulatorio, per tale figura, coinvolge anche il terzo contraente.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a contraddire del venditore è ritenuto sussistente perché l'azione di simulazione lo coinvolge come terzo contraente chiamato a prestare adesione all'accordo simulatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; nel caso concreto la condanna del venditore è giustificata dalla sua resistenza infondata sia in primo sia in secondo grado.

  • art. 97 c.p.c.

    In presenza di più soccombenti con interesse comune e difese convergenti, è ammissibile la condanna solidale alle spese.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Utilizzato per giustificare, in funzione della ragionevole durata del processo, la non necessità di disporre inutili adempimenti quando il ricorso risulti prima facie infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'attestazione dovuta in caso di rigetto del ricorso, ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale fonte che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente dedurre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
  • La prova presuntiva va costruita con un duplice passaggio logico: selezione degli indizi rilevanti e valutazione complessiva della loro convergenza; è errata una motivazione che si arresti a un esame atomistico degli elementi indiziari.
  • Nella simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona, l'accordo simulatorio presuppone la partecipazione anche del terzo contraente, non soltanto dell'interponente e dell'interposto.
  • Il terzo contraente può essere privo di litisconsorzio necessario, ma non per questo è sempre privo di interesse a contraddire: se la domanda di simulazione lo indica come parte dell'accordo simulatorio, l'interesse processuale sussiste.
  • La condanna solidale alle spese tra più soccombenti è legittima quando vi sia un interesse comune desumibile dall'identità delle questioni difensive o dalla convergenza delle linee processuali, anche in assenza di un rapporto sostanziale indivisibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, possono essere omessi incombenti processuali ulteriori, in applicazione del principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContrattiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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