Cassazione Civile, Ordinanza n. 11583/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un assicurato ad ottenere la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.12.2007, facendo valere il cumulo di contribuzione versata in più gestioni previdenziali per raggiungere i requisiti di età e anzianità contributiva, nonché un supplemento di pensione per i contributi ulteriormente versati dopo tale data. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento della domanda. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 3 d.m. n. 282/1996, assumendo che la decorrenza della pensione liquidata in Gestione separata mediante cumulo non potesse essere anteriore alla data in cui l’assicurato aveva esercitato l’opzione/domanda di liquidazione con cumulo; (2) violazione dell’art. 4 l. n. 1338/1962, dell’art. 7 l. n. 155/1981 e dell’art. 1 d.m. n. 228/1996, sostenendo che non potesse essere riconosciuto un supplemento con la medesima decorrenza della pensione e che la decorrenza dovesse comunque coincidere con il primo giorno successivo alla domanda del 26.1.2017; (3) violazione dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, per la ritenuta mancata prescrizione quinquennale dei ratei arretrati anteriori al 26.1.2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio già affermato in precedenti arresti secondo cui, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computare nella Gestione separata anche contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento pensionistico non va fissata nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma nel momento di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione esterna può concorrere alla liquidazione della pensione. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la decorrenza della pensione liquidata a carico della Gestione separata, in caso di computo di contributi versati in altre gestioni, coincide con la data di presentazione della domanda di opzione e non con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decorrenza e sul supplemento di pensione, ma il motivo relativo è stato assorbito
art. 7 l. n. 155/1981
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul supplemento di pensione, ma il motivo relativo è stato assorbito
art. 1 d.m. n. 228/1996
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decorrenza della prestazione e sul supplemento, ma il motivo relativo è stato assorbito
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato dal ricorrente per eccepire la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati; la questione è rimasta assorbita
Massime di principio
- Quando l’assicurato esercita la facoltà di cumulare o computare contributi versati in gestioni diverse ai fini della pensione a carico della Gestione separata, la decorrenza del trattamento va individuata nella data della domanda di opzione, poiché solo da quel momento la contribuzione esterna entra utilmente nel montante o nei requisiti per la liquidazione.
- Se il giudice di merito individua una decorrenza della pensione incompatibile con il momento in cui l’opzione per il cumulo/computo produce effetti, la decisione è cassabile per violazione della disciplina regolamentare applicabile.
- L’accoglimento del motivo sulla decorrenza della prestazione può assorbire le questioni ulteriori relative al supplemento di pensione e alla prescrizione dei ratei arretrati.
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