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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurime censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella conferma delle condanne per concorso in rapina impropria e concorso in estorsione (si deduce che intercettazioni e dichiarazioni non proverebbero la loro partecipazione, o che il pagamento del riscatto sarebbe stato effettuato da altro soggetto); 2) contestazione dell'aggravante per aver agito in "luogo di privata dimora" (la masseria sarebbe luogo di lavoro, non abitazione privata); 3) mancato riconoscimento di attenuanti (art.116 c.p., 62-bis c.p., ecc.) e della prevalenza delle attenuanti rispetto ad aggravanti; 4) omissione di motivazione della Corte di appello su specifiche richieste difensive, ivi compresa istanza subordinata di sostituzione della pena con pena sostitutiva; 5) rilievi procedurali e mancata considerazione di deduzioni di parte inerenti aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo della decisione: i motivi sono stati qualificati come generici, non consentiti o privi della specificità richiesta per il sindacato in sede di legittimità, consistendo in riproposizioni di letture alternative dei fatti già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte di appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fondatamente valutato intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e altre risultanze, e che non emergessero errori di diritto suscettibili di sindacato in Cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a ciascuno, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi degli artt. richiamati nella sentenza). Decisione resa il 25/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nei motivi per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso fosse fondata sulle risultanze probatorie e non censurabile in Cassazione

  • art. 628 cod. pen. (con riferimento al terzo comma, n. 3-bis)

    art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p.

    Rilevante per l'aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora; la Corte di merito ha ritenuto che la masseria fosse luogo adibito ad abitazione e ha applicato l'aggravante; la Cassazione ha ritenuto la valutazione motivata

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione, citata nei ricorsi; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (intercettazioni e dichiarazioni) giustificasse la condanna e non fosse sindacabile per mere rivalutazioni fattuali

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato nei motivi relativi all'estorsione aggravata; la Corte d'appello aveva utilizzato l'insieme probatorio per affermare la responsabilità; la Cassazione non ha ravvisato errore di diritto

  • art. 116 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; i ricorrenti deducevano mancato riconoscimento o errata applicazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivatamente valutato la prevalenza delle aggravanti

  • artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    art. 192 c.p.p.; art. 530 c.p.p.; art. 533 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti con riferimento al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove/intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non ha rinvenuto violazioni delle regole di valutazione e della motivazione

  • art. 56 cod. pen. (terzo e quarto comma)

    art. 56, terzo e quarto comma c.p.

    Invocato rispetto a questioni di desistenza o recesso attivo e partecipazione ai reati; la Corte d'appello aveva valutato i fatti in tal senso e la Cassazione non ha ritenuto sussistere errore di diritto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni; la Corte d'appello ha motivato il diniego alla luce della capacità di delinquere e precedenti, valutazione non sindacabile in Cassazione

  • art. 20-bis cod. pen.; legge n. 689/1981 artt. 53 e ss.

    art. 20-bis c.p.; legge 689/1981 artt. 53 e ss.

    Citate in relazione a richieste di sostituzione della pena con pena pecuniaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non adequately poste in motivazione d'appello

  • artt. 581, 591, 606 cod. proc. pen. (e relative lettere)

    art. 581 c.p.p.; art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; art. 606 c.p.p. (lett. b), c), e))

    Norme procedurali richiamate dalla Corte di Cassazione per valutare l'ammissibilità dei motivi: sono state utilizzate per dichiarare inammissibili i ricorsi per genericità e per motivi non consentiti

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'acquisizione di dichiarazioni di persone irreperibili; la Corte di appello non ha basato la condanna solo su tali dichiarazioni ma anche su altre prove (intercettazioni), circostanza ritenuta adeguata dalla Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti, valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e fondate su errori di diritto; non è consentito il mero riproporre una diversa valutazione dei fatti già decisi dal merito
  • Quando si censura la valutazione probatoria (intercettazioni, dichiarazioni), occorre individuare un concreto vizio di diritto o di motivazione formale, non la sola diversa interpretazione della prova
  • Per escludere l'aggravante del luogo di privata dimora è necessario fornire elementi concreti sulla natura e l'uso del luogo (accessibilità, destinazione abitativa, atti della vita privata) e contestare la motivazione con specifiche prove
  • Le istanze sulla sostituzione della pena o su misure alternative devono risultare tempestivamente e specificamente formulate nel corso del processo e adeguatamente motivate, per poter essere valutate in grado di merito e poi sindacate in Cassazione solo per vizi di diritto
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti richiedono una valutazione comparata e motivata (capacità a delinquere, precedenti, gravità del fatto): in grave contrasto con la motivazione di merito, la Cassazione interviene soltanto se sussiste un vizio logico-giuridico palese
  • Per ridurre il rischio di inammissibilità, gli atti difensivi in Cassazione devono esplicitare la violazione di specifiche norme o principi di diritto, indicando i passaggi motivazionali del giudice del merito ritenuti viziati e il modo in cui ciò ha inciso sulla decisione

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