Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurime censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella conferma delle condanne per concorso in rapina impropria e concorso in estorsione (si deduce che intercettazioni e dichiarazioni non proverebbero la loro partecipazione, o che il pagamento del riscatto sarebbe stato effettuato da altro soggetto); 2) contestazione dell'aggravante per aver agito in "luogo di privata dimora" (la masseria sarebbe luogo di lavoro, non abitazione privata); 3) mancato riconoscimento di attenuanti (art.116 c.p., 62-bis c.p., ecc.) e della prevalenza delle attenuanti rispetto ad aggravanti; 4) omissione di motivazione della Corte di appello su specifiche richieste difensive, ivi compresa istanza subordinata di sostituzione della pena con pena sostitutiva; 5) rilievi procedurali e mancata considerazione di deduzioni di parte inerenti aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo della decisione: i motivi sono stati qualificati come generici, non consentiti o privi della specificità richiesta per il sindacato in sede di legittimità, consistendo in riproposizioni di letture alternative dei fatti già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte di appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fondatamente valutato intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e altre risultanze, e che non emergessero errori di diritto suscettibili di sindacato in Cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a ciascuno, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi degli artt. richiamati nella sentenza). Decisione resa il 25/02/2026.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato nei motivi per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso fosse fondata sulle risultanze probatorie e non censurabile in Cassazione
art. 628 cod. pen. (con riferimento al terzo comma, n. 3-bis)
art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p.
Rilevante per l'aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora; la Corte di merito ha ritenuto che la masseria fosse luogo adibito ad abitazione e ha applicato l'aggravante; la Cassazione ha ritenuto la valutazione motivata
art. 629 cod. pen.
Norma relativa all'estorsione, citata nei ricorsi; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (intercettazioni e dichiarazioni) giustificasse la condanna e non fosse sindacabile per mere rivalutazioni fattuali
art. 624-bis cod. pen.
Richiamato nei motivi relativi all'estorsione aggravata; la Corte d'appello aveva utilizzato l'insieme probatorio per affermare la responsabilità; la Cassazione non ha ravvisato errore di diritto
art. 116 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti; i ricorrenti deducevano mancato riconoscimento o errata applicazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivatamente valutato la prevalenza delle aggravanti
artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.
art. 192 c.p.p.; art. 530 c.p.p.; art. 533 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti con riferimento al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove/intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non ha rinvenuto violazioni delle regole di valutazione e della motivazione
art. 56 cod. pen. (terzo e quarto comma)
art. 56, terzo e quarto comma c.p.
Invocato rispetto a questioni di desistenza o recesso attivo e partecipazione ai reati; la Corte d'appello aveva valutato i fatti in tal senso e la Cassazione non ha ritenuto sussistere errore di diritto
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni; la Corte d'appello ha motivato il diniego alla luce della capacità di delinquere e precedenti, valutazione non sindacabile in Cassazione
art. 20-bis cod. pen.; legge n. 689/1981 artt. 53 e ss.
art. 20-bis c.p.; legge 689/1981 artt. 53 e ss.
Citate in relazione a richieste di sostituzione della pena con pena pecuniaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non adequately poste in motivazione d'appello
artt. 581, 591, 606 cod. proc. pen. (e relative lettere)
art. 581 c.p.p.; art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; art. 606 c.p.p. (lett. b), c), e))
Norme procedurali richiamate dalla Corte di Cassazione per valutare l'ammissibilità dei motivi: sono state utilizzate per dichiarare inammissibili i ricorsi per genericità e per motivi non consentiti
art. 512 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'acquisizione di dichiarazioni di persone irreperibili; la Corte di appello non ha basato la condanna solo su tali dichiarazioni ma anche su altre prove (intercettazioni), circostanza ritenuta adeguata dalla Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti, valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e fondate su errori di diritto; non è consentito il mero riproporre una diversa valutazione dei fatti già decisi dal merito
- Quando si censura la valutazione probatoria (intercettazioni, dichiarazioni), occorre individuare un concreto vizio di diritto o di motivazione formale, non la sola diversa interpretazione della prova
- Per escludere l'aggravante del luogo di privata dimora è necessario fornire elementi concreti sulla natura e l'uso del luogo (accessibilità, destinazione abitativa, atti della vita privata) e contestare la motivazione con specifiche prove
- Le istanze sulla sostituzione della pena o su misure alternative devono risultare tempestivamente e specificamente formulate nel corso del processo e adeguatamente motivate, per poter essere valutate in grado di merito e poi sindacate in Cassazione solo per vizi di diritto
- Le richieste di riconoscimento di attenuanti richiedono una valutazione comparata e motivata (capacità a delinquere, precedenti, gravità del fatto): in grave contrasto con la motivazione di merito, la Cassazione interviene soltanto se sussiste un vizio logico-giuridico palese
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, gli atti difensivi in Cassazione devono esplicitare la violazione di specifiche norme o principi di diritto, indicando i passaggi motivazionali del giudice del merito ritenuti viziati e il modo in cui ciò ha inciso sulla decisione
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