Cassazione Penale, Sentenza n. 9351/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 28/9/2023 che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari, invocando la giovane età (21 anni all'epoca dei fatti), il positivo comportamento durante il periodo di obbligo di presentazione alla P.G. (oltre 100 giorni senza violazioni) e la mancata dimostrazione del pericolo di recidiva o di legami con ambienti criminali; (ii) errata esclusione della rilevanza della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) per le condotte contestate, dovendo considerarsi i quantitativi minimi, la scarsa circolazione di denaro e l'assenza di profitti ingenti come emerso dalle indagini e dai sequestri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul piano della qualificazione delle condotte, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che ha escluso la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5), fondandosi su elementi investigativi che dimostravano l'inserimento stabile del ricorrente in un circuito criminale diretto da Francesco Mozzetta: contatti e intercettazioni che evidenziavano ruolo di referente e contatti con pusher e "cavalli", organizzazione di punti di consegna presidiati anche per molte ore, trasporti a domicilio effettuati dal ricorrente, occultamento della droga (luoghi indicati nelle conversazioni), disponibilità di un veicolo con quasi 30 grammi di cocaina e quattro bilancini di precisione, preparazione stabile delle dosi e utenze intestate a terzi per occultare l'identità. L'ordinanza aveva inoltre valorizzato intercettazioni che indicavano guadagni giornalieri dell'ordine di 1.500/2.000 euro. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la misura degli arresti domiciliari per il concreto pericolo di reiterazione: stabile inserimento nel traffico, precedente specifico nello stesso anno, assenza di attività lavorativa lecita e risultato di manomissione del sistema di intercettazione sulla vettura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza rinvia alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 R.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1
Norma richiamata per la riqualificazione delle condotte con riguardo al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie ordinaria quando l'attività di spaccio manifesta capacità non episodiche di diffusione della droga
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
Fattispecie di lieve entità ("piccolo spaccio"): la Corte ricorda che per riconoscerla non basta la modesta quantità singolarmente ceduta, ma occorre valutare la minore offensività complessiva dell'attività (ridotta circolazione di merce e denaro, assenza di rete organizzativa, sporadicità/occasionalità). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari mostrassero, al contrario, stabilità e capacità di azione non episodiche, giustificando l'esclusione della lieve entità
art. 28 R
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla sentenza (menzione prammatica nella parte dispositiva); non è interpretato nel merito dalla decisione
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, non dipende solo dalla quantità sequestrata in una singola cessione: il giudice valuta la portata complessiva dell'attività (quantità movimentata nel tempo, numero di assuntori, modalità organizzative, rete di collaboratori).
- Indizi di stabilità organizzativa (divisione di ruoli, punti fissi di consegna, orari, ruoli di referente) e strumenti tipici (bilancini, occultamento sistematico, utenze intestate a terzi) fanno propendere contro il riconoscimento della lieve entità.
- Intercettazioni che documentano coordinamento, guadagni quotidiani costanti o richieste di intervento immediato del referente sono elementi forti per escludere la fattispecie attenuata.
- Il comportamento successivo alle prime misure cautelari (es. rispetto degli obblighi) è valutato ma può essere superato da elementi forti che indicano pericolo di reiterazione: precedenti specifici, assenza di lavoro lecita e prove di manomissione/ostacolo alle indagini aumentano il rischio cautelare.
- Per contestare efficacemente una decisione che esclude la lieve entità e conferma una misura cautelare, è utile produrre prove concrete di carattere episodico/occasionale dell'attività (assenza di rete, scarsa ripetitività, redditi leciti documentabili, quantitativi minimi documentati nel tempo) e contrastare specificamente gli elementi indiziari addebitati (es. spiegazioni sul possesso della vettura, sull'uso delle utenze, sulla destinazione dei proventi).
- Il giudice è tenuto a motivare puntualmente la valutazione dell'offensività e delle esigenze cautelari: censure generiche su giovane età o comportamento positivo non sono decisive senza contestualizzare e confutare gli elementi probatori che hanno formato il convincimento.
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