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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 3767 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accise, dazi e diritti doganali - Dazi doganali - Commissione di acquisto - Pagata al fornitore della merce - Inclusione nella base imponibile - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La somma pagata al fornitore cinese è stata ritenuta parte del valore imponibile ai fini dei diritti doganali. La qualificazione formale della somma come commissione di acquisto non è stata considerata sufficiente per escluderla dalla base imponibile, poiché il pagamento proveniva dal venditore-fornitore e non da un intermediario indipendente. Ne consegue la conferma dell'inclusione dell'importo nel calcolo dei dazi doganali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 32 del Regolamento CEE n. 2913/92 e, in particolare, la possibilità di escludere dalla base imponibile doganale una somma indicata come commissione di acquisto. La commissione può essere esclusa quando è corrisposta a un soggetto terzo, distinto dalle parti del contratto di compravendita, per un servizio di intermediazione o assistenza all'acquisto. Nel caso esaminato, invece, la somma era stata pagata direttamente al fornitore cinese della merce, che era parte del rapporto contrattuale e non un soggetto terzo.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/92, art. 32

    La commissione di acquisto può essere esclusa dal valore doganale solo se rappresenta un pagamento effettuato dall'importatore a un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di vendita, per un servizio di acquisto o intermediazione. Se il pagamento è effettuato al venditore o fornitore della merce, esso costituisce una componente del valore imponibile ai fini doganali.

Massime di principio

  • Ai fini doganali conta la sostanza economica del pagamento e non soltanto la sua denominazione contrattuale o contabile.
  • Una commissione di acquisto è normalmente esclusa dalla base imponibile soltanto quando è corrisposta a un intermediario realmente distinto e indipendente dal venditore.
  • Le somme pagate direttamente al fornitore della merce, anche se indicate come commissioni, sono tendenzialmente considerate parte del valore della transazione e quindi soggette a dazi.
  • Per ottenere l'esclusione di una commissione occorre poter documentare sia l'effettiva attività di acquisto svolta dall'intermediario sia la sua estraneità al rapporto di vendita e al prezzo della merce.

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