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Sentenza

Sentenza del 17/01/2020 n. 899 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 12323/2016 (che aveva riformato le decisioni favorevoli alla società dei giudici di merito e rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento ICI per il 2005 su immobili in categoria D), sostenendo un "errore di fatto risultante dagli atti": a suo dire la Cassazione avrebbe applicato la disciplina dell'art. 74, comma 3, della L. n. 342/2000 (variazioni intervenute entro il 31.12.1999) mentre la fattispecie riguardava una variazione successiva al 1.1.2000, pertanto soggetta all'art. 74, comma 1. Ha inoltre chiesto la correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha respinto la richiesta di correzione per errore materiale. Ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo o un fatto incontrovertibilmente falso su cui fondare la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma una disputa di carattere giuridico/ermeneutico e una rivalutazione del merito. La Corte ha osservato, inoltre, che la sentenza impugnata aveva in realtà applicato l'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000 come interpretato dalla giurisprudenza citata, dunque le doglianze della ricorrente non erano riconducibili ai limiti della revocazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese: Euro 3.000,00 per competenze e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie del 15% e accessori; è stato inoltre rilevato l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata quale disposizione procedurale in relazione al ricorso proposto; nel caso è stata utilizzata dalla ricorrente come titolo dell'impugnazione ma la Corte ha valutato l'inammissibilità complessiva della domanda di revocazione.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Stabilisce il motivo di revocazione per errore di fatto. La Corte ha ricordato che l'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà, essere incontrovertibile, essenziale e rilevabile ictu oculi dal confronto con gli atti, senza necessità di indagini ermeneutiche; tali requisiti non erano soddisfatti nel caso.

  • art. 287 c.p.c.

    Disposizione sulla correzione degli errori materiali: la Corte ha precisato che tale rimedio è limitato a difetti di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica del provvedimento e non può modificare il contenuto concettuale o sostanziale della decisione; la richiesta della ricorrente non rientrava in questo ambito.

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 1

    Norma sostanziale sul trattamento delle variazioni di rendita catastale intervenute dopo il 1.1.2000. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse applicato proprio questa disposizione (come interpretata dalla giurisprudenza), non il comma 3.

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 3

    Norma relativa alle attribuzioni o modificazioni di rendita intervenute entro il 31.12.1999; la ricorrente sosteneva che fosse stata applicata impropriamente dalla Cassazione, ma la Corte ha escluso tale errore materiale o percettivo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) è ammessa solo per fatti incontrovertibilmente falsi o inesistenti, rilevabili con semplice confronto tra sentenza e atti; non serve per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o ermeneutiche del giudice.
  • La correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c. riguarda discrepanze formali tra l’ideazione del giudice e la redazione del provvedimento (refusi, omissioni chiaramente formali), non può essere utilizzata per cambiare il contenuto sostanziale della decisione.
  • Quando si contesta l'applicazione di una norma (es. art. 74 L. 342/2000), è necessario dimostrare che la sentenza si fonda su un fatto falso o su una lettura letterale e oggettivamente errata degli atti; l'opposizione circa la corretta interpretazione della norma rientra nel merito e non nella revocazione per errore di fatto.
  • Le doglianze che richiedono argomentazioni ermeneutiche o una rivalutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in sede revocatoria: il rimedio è eccezionale e strettamente limitato.
  • In casi tributari relativi all'attribuzione di rendita catastale, occorre verificare attentamente quale periodo temporale la normativa prende in considerazione (es. variazioni ante vs post 1.1.2000) e produrre documentazione formale che dimostri in modo incontrovertibile la data effettiva dell'evento censuario se si vuol fondare una revocazione su errore di fatto.
  • Chi propone ricorso per revocazione deve attendersi un forte scrutinio sull'ammissibilità: se il motivo è sostanzialmente una critica di merito il ricorso sarà probabilmente inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a ulteriori oneri (contributo unificato).

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