Cassazione Civile, Sentenza n. 27623/2021 del 11/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria (28/12/2017) nella parte relativa alla compensazione delle spese. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 70, comma 6, del D.lgs. 546/1992. Successivamente le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo (9/12/2020), ratificato con delibera della Giunta comunale dell'8/1/2021, con cui hanno concordato la rinuncia ai giudizi pendenti e la compensazione delle spese; è stato quindi depositato atto di rinuncia al ricorso firmato anche dal Sindaco e autorizzato dalla Giunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ritenendo efficace la rinuncia alle impugnazioni risultante dall'accordo transattivo e dalla delibera comunale che ha conferito mandato agli avvocati a rinunciare. Ha disposto la compensazione delle spese conformemente all'accordo tra le parti. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'estinzione e il ricorrente ha confermato che anche il ricorso incidentale doveva ritenersi estinto.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992, art. 70, comma 6
art. 70, comma 6 del D.lgs. 546/1992
Il Comune ha richiamato la norma per lamentare la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, deducendo una lesione del diritto di difesa; tuttavia la questione non è stata risolta nel merito perché il processo è stato estinto per rinuncia concordata delle parti.
Codice di procedura civile, art. 391
La Corte ha applicato l'art. 391 c.p.c. per dichiarare estinto il giudizio in seguito alla rinuncia alle impugnazioni da parte delle parti. L'estinzione è stata accertata anche per il ricorso incidentale alla luce dell'accordo e della delibera comunale che ha dato mandato a rinunciare.
Massime di principio
- Un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e ratificato (se necessario) dall'organo competente dell'ente pubblico estingue le impugnazioni e determina l'estinzione del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 391 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio; se le parti hanno concordato la compensazione delle spese, il giudice dichiara la compensazione conformemente all'accordo.
- Nel caso di enti pubblici, è importante che la rinuncia sia supportata dalla delibera o dall'atto di autorizzazione (es. delibera di Giunta) che conferisca il mandato a rinunciare: senza tale autorizzazione la validità della rinuncia può essere contestata.
- Le questioni procedurali sollevate (es. mancata notifica dell'udienza) possono diventare prive di oggetto se le parti transigono e rinunciano ai giudizi; la Corte, pertanto, può non pronunciarsi sul merito delle censure se interviene l'estinzione per accordo.
- Se è presente un ricorso incidentale, la rinuncia delle parti principale può estendere i suoi effetti estintivi anche al gravame incidentale quando la rinuncia o l'accordo è espresso anche in relazione a quel gravame e vi sia manifestazione di volontà del controinteressato.
- Per evitare contestazioni future, la rinuncia o l'accordo transattivo dovrebbe risultare in atti e includere chiari mandati degli organi delegati (firma autenticata, delibera che autorizza la rinuncia e conferma del soggetto legittimato a rappresentare l'ente).
Testo integrale
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