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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27627/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima dell'udienza di decisione la società depositò istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere avendo fruito della "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 del DL 193/2016 e avendo pagato in unica soluzione l'importo richiesto da Equitalia (pagamento del 13/07/2017). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un atto di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo all'atto di cessione d'azienda registrato il 12/01/2009; l'Agenzia aveva rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare trasferita. In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la CTR rigettò l'appello ritenendo che la ricorrente avesse riproposto le stesse eccezioni senza specifici rilievi alle motivazioni della sentenza di primo grado. La società propose ricorso per cassazione con sette motivi.

Norme richiamate

  • articolo 6 del Decreto-Legge 193/2016

    La disposizione disciplina la definizione agevolata di debiti tributari/tributi affidati agli agenti della riscossione; l'adesione e il pagamento previsto comportano l'estinzione del credito azionato, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi riferiti a tali somme quando il pagamento viene provato.

  • Cessazione della materia del contendere (principio di diritto processuale)

    Se la pretesa su cui verte il giudizio si estingue o viene soddisfatta extragiudizialmente (es. tramite definizione agevolata), il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; in tali casi non si pronuncia sul merito e può disporre la compensazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista da norme come l'art. 6 DL 193/2016, se effettivamente eseguita con pagamento comprovato, può determinare l'estinzione del contenzioso tributario pendente riguardo alle somme definite.
  • Per ottenere l'estinzione del giudizio è necessario depositare un'istanza in cui si documenti l'effettivo pagamento o la definizione agevolata; l'istanza deve essere tempestiva e produrre prova idonea del pagamento.
  • L'estinzione per cessata materia del contendere impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia; quindi non produce un precedente favorevole né decide sulla fondatezza delle censure del ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice quando il procedimento si estingue per causa sopravvenuta di soddisfazione della pretesa, salvo diverse richieste o profili di soccombenza effettiva.
  • Prima di avvalersi della definizione agevolata per estinguere un contenzioso, conviene verificare che il pagamento copra tutte le somme oggetto di contestazione (tributo, interessi, sanzioni, spese di riscossione), perché omissioni potrebbero non far decorrere l'estinzione completa del giudizio.

Testo integrale

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