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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27806/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva respinto la sua domanda di ripetizione di somme versate a titolo di canone di locazione (perché, a suo dire, pagate in misura superiore a quanto risultante dal contratto registrato del 10/10/1989) e aveva accolto la riconvenzionale della Parrocchia per il risarcimento dei danni all'immobile. I motivi di cassazione contestavano: 1) l'errata applicazione della normativa sulle locazioni (in particolare la non applicazione dell'art. 13 della legge 431/1998 e la presunta ultrattività dell'art. 79 della legge 392/1978); 2) la valutazione errata dell'esenzione per i Comuni con popolazione ridotta ai sensi dell'art. 26 L. 392/1978; 3) inversione o errata ripartizione dell'onere della prova e vizi nella valutazione della CTU; 4) errata applicazione degli artt. 1218, 1576 e 1590 c.c. rispetto all'addebito dei danni e alla natura degli obblighi contrattuali del conduttore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi nei limiti indicati: ha ritenuto che, quando un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998 si rinnova sotto la vigenza di tale legge e non era "ab origine" soggetto alla disciplina dell'equo canone (L. 392/1978), trova applicazione l'art. 13 della L. 431/1998 (nullità della pattuizione che determina un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato) e non l'art. 79 della L. 392/1978. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa al rigetto della domanda di ripetizione e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per la decisione nel merito (con liquidazione delle spese). I restanti motivi (terzo e quarto), relativi alla riconvenzionale per danni, sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che le censure riguardavano valutazioni di fatto/di prova o mancasse la specificità richiesta per la cassazione; ha inoltre confermato la legittimità dell'adesione del giudice alla CTU quando adeguatamente motivata. In conclusione il ricorso è stato in parte accolto (con cassazione e rinvio) e in parte inammissibile.

Norme richiamate

  • legge 9 dicembre 1998, n. 431

    L'art. 13 (nullità delle pattuizioni che fissano un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato) si applica ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge e rinnovatisi dopo la stessa, se il contratto originario non era assoggettato alla disciplina dell'equo canone; l'art. 14 è richiamato nel dibattito ma non impedisce l'applicazione dell'art.13 in tali casi

  • legge 27 luglio 1978, n. 392 ("equo canone")

    L'art. 79 (applicazione dell'equo canone e sua ultrattività) può avere effetto "ultrattivo" solo se il contratto, ab origine, era soggetto alla disciplina dell'equo canone; l'art. 26 (esenzione per Comuni sotto specifiche condizioni demografiche) va interpretato secondo i criteri previsti e non supporta una dedotta "tensione abitativa" generica

  • codice civile, art. 2697

    Il principio sull'onere della prova non è stato ritenuto violato: l'errore nella valutazione delle prove rientra nella sfera del giudice di merito e non sempre è rilevabile in cassazione, salvo che sia stata attribuita l'onere a parte diversa da quella cui la regola prevede

  • codice civile, artt. 1218, 1576, 1590

    Le doglianze sull'applicazione di tali articoli (responsabilità per inadempimento, obblighi del locatore/conduttore, stato della cosa locata) sono state trattate come questioni di merito/valutazione fattuale sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di diritto

  • codice di procedura civile, art. 360 e connessi

    Richiamati i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità, possibilità di sindacato sulle valutazioni di fatto, requisiti per contestare la motivazione e la CTU); la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e valutazione delle censure

  • codice di procedura civile, art. 437

    Riconosciuto discrezionale il potere del giudice di far entrare documentazione nuova in appello; tale esercizio è sindacabile in legittimità solo se viziato da illegittimità specifiche

Massime di principio

  • Se un contratto di locazione concluso prima della L. 431/1998 non era originariamente soggetto alla disciplina dell'equo canone (L. 392/1978) e si rinnova sotto la vigenza della L. 431/1998, si applica l'art. 13 della L. 431/1998 (nullità delle pattuizioni che fissano canoni superiori al contratto registrato) e non l'art. 79 della L. 392/1978.
  • L'ultrattività dell'art. 79 L. 392/1978 opera soltanto quando il rapporto contrattuale fosse, sin dall'origine, soggetto alla disciplina dell'equo canone; non può estendersi automaticamente a contratti "ab origine" estranei a tale regime.
  • La prova dell'esenzione prevista dall'art. 26 L. 392/1978 (Comuni con popolazione ridotta) deve confrontarsi con i criteri legislativi (censimento 1971 e variazioni quinquennali ISTAT); argomentazioni basate su concetti generici come "tensione abitativa" non sostituiscono gli elementi oggettivi richiesti dalla norma.
  • Le valutazioni tecniche del CTU possono essere recepite dal giudice di merito; chi le contesta in cassazione deve indicare con precisione i passaggi omessi o errati della consulenza e i fatti storici decisivi non valutati, altrimenti la censura è inammissibile o destinata a fallire.
  • L'ammissione in appello di nuova documentazione è potere discrezionale del giudice di merito (art. 421 e 437 c.p.c.); tale esercizio è sindacabile in cassazione solo per vizi di diritto evidenti e non per una semplice diversa valutazione sulla loro "indispensabilità".
  • Le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla sussistenza del nesso causale rientrano nella valutazione di merito: la cassazione è ammessa solo per specifiche violazioni di norma o per gravi vizi motivazionali, non per un generico dissenso sulla valutazione probatoria.

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