Cassazione Civile, Sentenza n. 27434/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del pignoramento presso terzi e della cartella di pagamento presupposta per omessa o nulla notifica di quest'ultima. La ricorrente sostiene che la cartella non è stata validamente notificata: primo tentativo eseguito con il rito degli irreperibili su una società già fusa e trasferita all'estero; secondo tentativo mediante raccomandata A/R inviata all'estero risultata rifiutata da terzo (la società B.D.O.), soggetto diverso dal destinatario e non formalmente domiciliatario o rappresentante, per cui il rifiuto non può essere equiparato alla notifica a mani proprie. La ricorrente deduce quindi che la causa petendi è la nullità della notifica dell'atto presupposto e che il giudice tributario ha competenza a decidere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Butterfly, rigettato il ricorso incidentale di Equitalia Nord, cassando la sentenza della CTR Lombardia e rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano per la prosecuzione del giudizio (anche sulle spese). La Corte ha ritenuto che il giudice tributario è competente quando la controversia riguarda fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o, in caso di omessa notifica degli atti prodromici, fino all'atto esecutivo; ha inoltre stabilito che la notifica via servizio postale non si è perfezionata perché la raccomandata è stata effettivamente rifiutata da terzo soggetto e quindi restituita al mittente, e che la prima notifica col rito degli irreperibili era invalida perché la società era già trasferita all'estero in seguito alla fusione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, comma 3
Attribuisce al giudice tributario la cognizione sulle controversie riguardanti la pretesa tributaria e stabilisce che, quando gli atti prodromici non sono validamente notificati, l'atto esecutivo è impugnabile davanti al giudice tributario; la Corte ha richiamato questa regola per affermare la giurisdizione del giudice tributario nel caso di pignoramento contestato per omessa notifica della cartella.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e lett. e-bis, comma 4
Regolano le notifiche di atti tributari, compreso il rito degli "irreperibili" e le notifiche semplificate all'estero; la Corte ha ritenuto che il rito degli irreperibili non poteva valere ove il contribuente avesse comunicato una nuova residenza estera a seguito di fusione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norma richiamata rispetto alla disciplina della riscossione e delle notifiche/irregolarità; la Corte ha considerato le regole applicabili alla notificazione degli atti esattoriali.
Codice di procedura civile, art. 138, comma 2
Prevede l'equiparazione, in certi casi, della consegna a persona diversa alla notificazione a mani proprie, ma la Corte ha precisato che tale equiparazione richiede l'identificazione certa del ricevente come soggetto abilitato; il rifiuto di un terzo non può essere automaticamente considerato notifica valida.
Codice di procedura civile, art. 145, comma 1
Regola le notificazioni in casa; la Corte ha osservato che la presunzione di abilitazione del ricevente non opera quando il plico è rifiutato da un soggetto non identificato come domiciliatario o rappresentante.
Codice di procedura civile, art. 330, comma 1
Disciplina i luoghi per la notifica del ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che la norma consente l'alternativa dei luoghi indicati e ha respinto l'eccezione di inammissibilità basata sulla modalità di notifica del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Censura per violazione e falsa applicazione della legge come motivo di cassazione utilizzato dalla ricorrente per prospettare errori di diritto nella valutazione della notifica e della competenza.
L. n. 890 del 1982, art. 8
Norme sul servizio postale e sull'avviso di ricevimento; la Corte ha richiamato l'importanza delle indicazioni dell'agente postale nell'attestare l'esito della consegna ma ha ritenuto che, se il plico è rifiutato da terzo e restituito, la notificazione non si perfeziona.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228/2012)
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo processuale per la ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- Il giudice tributario è competente a decidere sulle impugnazioni di atti esecutivi (es. pignoramento) quando la causa petendi riguarda la nullità o l'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento); in tali ipotesi l'atto esecutivo diventa il primo atto impugnabile davanti al giudice tributario.
- La notifica tramite servizio postale si perfeziona solo se l'atto raggiunge effettivamente il destinatario o quanto meno se l'agente postale attesta una consegna al destinatario; la restituzione del plico al mittente per rifiuto di un terzo non equivale a notifica perfezionata.
- Il rito degli 'irreperibili' non è applicabile quando il contribuente ha comunicato un nuovo domicilio o residenza (p.es. a seguito di fusione societaria): occorre rispettare la forma e l'indirizzo risultante dagli atti.
- Il rifiuto alla ricezione opposto da soggetto diverso dal destinatario (anche se residente nello stesso stabile) non può essere automaticamente equiparato alla notifica a mani proprie; è necessaria un'identificazione certa del ricevente e il suo vincolo di ricezione per conto del destinatario.
- Per contestare l'annotazione dell'agente postale (es. 'refusé par ...') è possibile agire con mezzi processuali adeguati, ma in presenza di elementi probatori contrari (es. atto di fusione e comunicazione di nuova residenza) il giudice può ritenere la notifica incompiuta.
- In caso di cassazione favorevole alla parte che denunciava omissione/invalidità di notifica, il giudice di rinvio dovrà procedere alla decisione sul merito (compresa la fondatezza della pretesa impositiva) e sulla regolazione delle spese.
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