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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27434/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del pignoramento presso terzi e della cartella di pagamento presupposta per omessa o nulla notifica di quest'ultima. La ricorrente sostiene che la cartella non è stata validamente notificata: primo tentativo eseguito con il rito degli irreperibili su una società già fusa e trasferita all'estero; secondo tentativo mediante raccomandata A/R inviata all'estero risultata rifiutata da terzo (la società B.D.O.), soggetto diverso dal destinatario e non formalmente domiciliatario o rappresentante, per cui il rifiuto non può essere equiparato alla notifica a mani proprie. La ricorrente deduce quindi che la causa petendi è la nullità della notifica dell'atto presupposto e che il giudice tributario ha competenza a decidere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Butterfly, rigettato il ricorso incidentale di Equitalia Nord, cassando la sentenza della CTR Lombardia e rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano per la prosecuzione del giudizio (anche sulle spese). La Corte ha ritenuto che il giudice tributario è competente quando la controversia riguarda fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o, in caso di omessa notifica degli atti prodromici, fino all'atto esecutivo; ha inoltre stabilito che la notifica via servizio postale non si è perfezionata perché la raccomandata è stata effettivamente rifiutata da terzo soggetto e quindi restituita al mittente, e che la prima notifica col rito degli irreperibili era invalida perché la società era già trasferita all'estero in seguito alla fusione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, comma 3

    Attribuisce al giudice tributario la cognizione sulle controversie riguardanti la pretesa tributaria e stabilisce che, quando gli atti prodromici non sono validamente notificati, l'atto esecutivo è impugnabile davanti al giudice tributario; la Corte ha richiamato questa regola per affermare la giurisdizione del giudice tributario nel caso di pignoramento contestato per omessa notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e lett. e-bis, comma 4

    Regolano le notifiche di atti tributari, compreso il rito degli "irreperibili" e le notifiche semplificate all'estero; la Corte ha ritenuto che il rito degli irreperibili non poteva valere ove il contribuente avesse comunicato una nuova residenza estera a seguito di fusione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma richiamata rispetto alla disciplina della riscossione e delle notifiche/irregolarità; la Corte ha considerato le regole applicabili alla notificazione degli atti esattoriali.

  • Codice di procedura civile, art. 138, comma 2

    Prevede l'equiparazione, in certi casi, della consegna a persona diversa alla notificazione a mani proprie, ma la Corte ha precisato che tale equiparazione richiede l'identificazione certa del ricevente come soggetto abilitato; il rifiuto di un terzo non può essere automaticamente considerato notifica valida.

  • Codice di procedura civile, art. 145, comma 1

    Regola le notificazioni in casa; la Corte ha osservato che la presunzione di abilitazione del ricevente non opera quando il plico è rifiutato da un soggetto non identificato come domiciliatario o rappresentante.

  • Codice di procedura civile, art. 330, comma 1

    Disciplina i luoghi per la notifica del ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che la norma consente l'alternativa dei luoghi indicati e ha respinto l'eccezione di inammissibilità basata sulla modalità di notifica del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Censura per violazione e falsa applicazione della legge come motivo di cassazione utilizzato dalla ricorrente per prospettare errori di diritto nella valutazione della notifica e della competenza.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    Norme sul servizio postale e sull'avviso di ricevimento; la Corte ha richiamato l'importanza delle indicazioni dell'agente postale nell'attestare l'esito della consegna ma ha ritenuto che, se il plico è rifiutato da terzo e restituito, la notificazione non si perfeziona.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228/2012)

    Previsione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo processuale per la ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il giudice tributario è competente a decidere sulle impugnazioni di atti esecutivi (es. pignoramento) quando la causa petendi riguarda la nullità o l'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento); in tali ipotesi l'atto esecutivo diventa il primo atto impugnabile davanti al giudice tributario.
  • La notifica tramite servizio postale si perfeziona solo se l'atto raggiunge effettivamente il destinatario o quanto meno se l'agente postale attesta una consegna al destinatario; la restituzione del plico al mittente per rifiuto di un terzo non equivale a notifica perfezionata.
  • Il rito degli 'irreperibili' non è applicabile quando il contribuente ha comunicato un nuovo domicilio o residenza (p.es. a seguito di fusione societaria): occorre rispettare la forma e l'indirizzo risultante dagli atti.
  • Il rifiuto alla ricezione opposto da soggetto diverso dal destinatario (anche se residente nello stesso stabile) non può essere automaticamente equiparato alla notifica a mani proprie; è necessaria un'identificazione certa del ricevente e il suo vincolo di ricezione per conto del destinatario.
  • Per contestare l'annotazione dell'agente postale (es. 'refusé par ...') è possibile agire con mezzi processuali adeguati, ma in presenza di elementi probatori contrari (es. atto di fusione e comunicazione di nuova residenza) il giudice può ritenere la notifica incompiuta.
  • In caso di cassazione favorevole alla parte che denunciava omissione/invalidità di notifica, il giudice di rinvio dovrà procedere alla decisione sul merito (compresa la fondatezza della pretesa impositiva) e sulla regolazione delle spese.

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